Sentenza 13 dicembre 2016
Massime • 1
La disciplina prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dall'art. 1, commi 194 e ss. della legge 24 dicembre 2012 n. 228 in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai casi di confisca penale ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (cosiddetta "confisca allargata") disposte a far data dalla entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della l. n. 228 del 2012. (In applicazione del principio la Corte, annullando con rinvio l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la domanda risarcitoria sui beni confiscati proposta dalla persona offesa dal reato, ha affermato che il rinvio alla normativa prevista in materia di sequestri e confisca di prevenzione, operato dal comma 4-bis del citato art. 12 sexies, anche se limitato testualmente alla "destinazione" ed "amministrazione" dei beni confiscati, deve ritenersi estensibile in via analogica alle diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2016, n. 9757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9757 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2016 |
Testo completo
0975 7-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 3856/2016 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO SIANI - Consigliere - N. 45983/2014 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI DE N. IL 24/05/1950 avverso l'ordinanza n. 140/2014 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del 09/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
нове ho lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Soute Spinon deled odis Series в восени явлин в он ин го конга ілетікіредкова «Uchit i difensor AVY.S illy RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 9 ottobre 2014 il GIP del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'apposizione proposta da OM DE avverso il provvedimento con il quale, in data 7 ottobre 2013, era stata rigettata la sua domanda risarcitoria sui beni confiscati, ai sensi degli artt. 322 ter c.p. e 12 sexies 1. 356/1992, in danno di SE AN, sottoposto a procedimento penale per il reato di peculato, procedimento conclusosi con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. La OM aveva posto a fondamento della domanda il danno cagionatogli dal SE nella sua qualità di curatore della eredità giacente del defunto DE RT, dal quale era stata nominata unica erede, ed il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la sua domanda sul rilievo che non fosse applicabile alla fattispecie la tutela del terzo creditore (nel caso concreto la LU) come da insegnamento delle SS.UU. civili, 10532/2013), giacchè titolo originario di acquisizione della proprietà (e non derivativo) la confisca come innanzi disposta eppertanto non applicabile alla ipotesi dedotta dalla ricorrente la disciplina di cui all'art. 12 sexies D.L. 306/1992 co.
4- bis.
2. Ricorre avverso detto provvedimento l'interessata, assistita dal difensore di fiducia, denunciando la violazione dell'art. 12 sexies D.L. 306/1992 in riferimento al d. lgs. 159/2011 ed alla legge 228/2012, sul presupposto che la ricorrente era da considerarsi persona offesa della quale l'ordinamento tutela il diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno ai sensi del citato art. 12 sexies co.
4-bis, anche perchè applicabile alla fattispecie la disciplina di sui agli artt. 52 e segg. d. lgs. 159/2012 (cod. antim.), in forza della norma di rinvio di cui all'art. 1 co. 190 1. 228/2013 (legge finanziaria) che hanno reso applicabile alla c.d. “confisca allargata" (quella di cui all'art. 12 sexies 1. 356/1992) la tutela del terzo creditore, assistito o meno da garanzia reale (nel caso in esame tale garanzia non ricorre). Evidenziava la difesa ricorrente che la LU aveva dato prova del suo diritto al risarcimento in quanto consacrato dall'ordinanza di condanna pronunciata dal Tribunale civile di Pistoia, in data 19 settembre 2011, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.p.. см 1 3. Il ricorso è fondato. Ed invero, la disciplina prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dall'art. 1, commi 194 e ss. della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai casi di confisca definitiva penale ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (cosiddetta "confisca allargata") con la conseguenza che la misura ablativa prevale su eventuali ipoteche, salvo una successiva tutela di tipo risarcitorio in favore del creditore garantito (così Cass., sez. I, 19.9.2014, n. 21, rv. 261712 in ipotesi di credito garantito); conforme Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, Rv. 259331 in tal guisa massimata: “La normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, che siano state disposte a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma centonovantesimo, della legge n. 228 del 2012 (cosiddetta "legge di stabilità"). (In motivazione, la Corte ha ritenuto la soluzione esposta quella maggiormente in linea con il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca penale ex art. 12 sexies cit. e quella di prevenzione)”. Non ignora certo il Collegio che un principio di diritto del tutto opposto risulta affermato da Sez. 5, 20.1.2016, 8935, rv. 266077, che ha escluso la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina contenuta nel "codice antimafia", ritenendo il rinvio a tale disciplina normativa, operato dal comma quattro bis del citato art. 12 sexies, limitato testualmente alla "destinazione" ed "amministrazione" dei beni confiscati e, pertanto, non estensibile alle diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi, ma trattasi di argomento non condiviso dal Collegio. Non appare infatti comprensibile la ragione di una limitazione del richiamo al codice antimafia, sia perché nell'amministrazione dei beni sequestrati e nella loro destinazione non può non comprendersi la tutela del terzo creditore che su quei beni vanti una qualche pretesa لا ا accertata dal giudice competente, sia perché lo stesso comma 4-bis, all'ultimo periodo, fa salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento del danno, sia perché, infine, non può ignorare l'interprete il criterio logico-sistematico in forza del quale va valorizzata la linea evolutiva dell'ordinamento, tesa ad assimilare la confisca atipica con quella di prevenzione (in tali sensi ha altresì argomentato il P.G. in sede a sostegno delle sue conclusioni).
4. In conclusione, alla stregua delle esposte considerazioni e degli arresti di questa sezione della Corte innanzi richiamati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice territoriale il quale, in costanza di nuovo esame della richiesta difensiva, provvederà ad applicarli. P.T.M. la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Pistoia Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2016 Il cons. est. Micuib Il Presidente essant s Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAISLLA 3