Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2016, n. 9757
CASS
Sentenza 13 dicembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disciplina prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dall'art. 1, commi 194 e ss. della legge 24 dicembre 2012 n. 228 in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai casi di confisca penale ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (cosiddetta "confisca allargata") disposte a far data dalla entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della l. n. 228 del 2012. (In applicazione del principio la Corte, annullando con rinvio l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la domanda risarcitoria sui beni confiscati proposta dalla persona offesa dal reato, ha affermato che il rinvio alla normativa prevista in materia di sequestri e confisca di prevenzione, operato dal comma 4-bis del citato art. 12 sexies, anche se limitato testualmente alla "destinazione" ed "amministrazione" dei beni confiscati, deve ritenersi estensibile in via analogica alle diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2016, n. 9757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9757
    Data del deposito : 13 dicembre 2016

    Testo completo