Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente. (In motivazione la Corte ha precisato che la cessione del credito con le forme della cartolizzazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 agevola la circolazione dei crediti ma non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia per far prevalere il proprio diritto sull'interesse pubblico alla apprensione dei beni mafiosi).
Commentari • 3
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Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2015, n. 10770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10770 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 29/01/2015
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 253
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 48825/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISLAND REFINANCING S.R.L.;
avverso il decreto n. 144/2013 TRIBUNALE di SIRACUSA, del 14/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Siracusa confiscava con decreto n. 55 del 2005 un terreno di BU GA sito in Noto ritenendo provata sia la indiretta disponibilità dello stesso da parte del Trigila, persona giudicata appartenente alla associazione mafiosa denominata "cosa nostra", sia la sproporzione del valore del bene rispetto ai redditi e alle disponibilità economiche dell'intestatario fittizio. La confisca di primo grado veniva confermata dalla Corte di appello di Catania con decreto n. 41 del 2010 del 27.4.2009. Il provvedimento di confisca diveniva irrevocabile il 27 febbraio 2013. Il tribunale, con il decreto impugnato respingeva l'istanza avanzata nell'interesse della Island Refinancing s.r.l con la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 2 si chiedeva che il credito di Euro 315.869,40, vantato dalla società, fosse ammesso al privilegio nell'ambito della procedura di prevenzione che aveva colpito i beni di BU GA ed, in particolare, il terreno sul quale era stata iscritta l'ipoteca a garanzia del credito suddetto.
Il tribunale evidenziava che la società instante, cessionaria del credito del quale il BU era fideiussore (credito garantito dalla ipoteca sull'immobile confiscato) "non poteva rimanere automaticamente indenne dalla confisca di prevenzione del terreno sul quale era stata iscritta l'ipoteca in assenza dei presupposti che ne assicuravano la tutela". In particolare il tribunale evidenziava che il requisito della buona fede doveva essere dimostrata non solo in capo al cedente il credito, ma anche in capo al cessionario e, segnatamente in capo alla istante Island Refinancing s.r.l. La dimostrazione dell'affidamento incolpevole, ovvero della buona fede dell'istante, nella interpretazione dei giudici di merito, prevedeva che fossero stati assolti gli oneri relativi all'accertamento della solvibilità, affidabilità e personalità della persona titolare del bene su cui gravava l'ipoteca. Tali oneri, nel caso di sarebbero stati assolti: si evidenziava infatti che il sequestro di prevenzione era stato trascritto anteriormente alla cessione del credito, con conseguente possibilità per la ricorrente di conoscere l'esistenza del vincolo, sebbene nella dimensione cautelare. Secondo il collegio "il superiore regime di circolazione delle garanzie" connesso alle cessioni effettuate con il sistema della "cartolarizzazione" non poteva pregiudicare le regole del giudizio di prevenzione "in ragione della preminenza accordata all'interesse pubblico finalizzato al contrasto della criminalità organizzata".
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore speciale della Island Refinancing s.r.l. deducendo due motivi di ricorso:
2.1. Erronea applicazione della legge penale. Si evidenziava che la ricorrente era una società di intermediazione finanziaria che non effettuava una attività di natura puramente bancaria. Si censurava il richiamo apodittico alle sentenze della Corte di cassazione 30319/2013, 30326/2011 e 32648/2009 senza che nulla fosse riferito in merito al rapporto intercorrente tra il BU e la società ricorrente. Nella prospettiva difensiva il BU sarebbe era un garante della Eureka, "società certo non riconducibile al Triglia"; l'ipoteca era inoltre di natura giudiziale e veniva iscritta in seguito all'inadempimento del BU. Secondo la difesa "essendo l'ipoteca giudiziale" non era possibile svolgere accertamenti sulla persona del debitore.
2.1. Manifesta illogicità della motivazione. Si lamentava la assenza di collegamento tra il credito ed il bene;
e si ribadiva che la ricorrente aveva diritto di esercitato il suo diritto di credito tenuto conto del fatto che il provvedimento di confisca non risultava trascritto. Si lamentava inoltre la assenza di strumenti utili a dimostrare la buona fede nella gestione della cessione anche in considerazione che il BU era un prestanome non iscritto nel registro degli indagati.
3. Il procuratore generale chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissbile non essendo stata dimostrata la buona fede della ricorrente in coerenza con i rigorosi parametri individuati dalla legge e dalla giurisprudenza, e segnatamente dalla corte di cassazione nella sentenza delle sezioni unite civili n. 10532/13.
4. La ricorrente depositava memoria con la quale ribadiva la validità del credito e la buona fede della società Island Refinancing s.r.l. Si rimarcava che si instava per escutere un garante dei crediti ceduti alla ricorrente dalla società Eureka e che il credito che intendeva soddisfare proveniva da una attività di cartolarizzazione che avveniva "in blocco" e che, pertanto, rendeva "impossibile sceverare i singoli crediti". Si rimarcava che "i crediti erano del tutto estranei all'attività del Trigila" e che non erano connessi a operazioni criminose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Le doglianze del ricorrente sono mirate da un lato a valorizzare la genuinità del credito, la sua non strumentante rispetto alle attività illecite del Trigila e, dall'altro, a sostenere l'inesigibilità degli accertamenti sulla affidabilità del garante ritenuti necessari dal tribunale per provare la buon fede della ricorrente.
In materia di bilanciamento tra l'interesse del terzo creditore a far valere il suo diritto di credito ed interesse dello Stato a confiscare i beni di provenienza illecita la giurisprudenza di legittimità ha stigmatizzato la sub valenza degli interessi "privati" al recupero dei crediti ed alla circolazione delle garanzie, rispetto a quelli "pubblici" protetti dalla confisca di prevenzione. Sul punto le sezioni unite civili della cassazione hanno affermato che "la salvaguardia del preminente interesse pubblico giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso solo ad una tutela di tipo risarcitorio". Il bilanciamento dei contrapposti interessi viene infatti affidato al procedimento di riconoscimento del credito. L'ammissione del credito è tuttavia subordinata alla ricorrenza della condizione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, lett. b), vale a dire che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità) ed alla dimostrazione della buona fede dell'istante. Precisa, sul punto, la Corte di legittimità che ®nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. Va rilevato che con tale ultima disposizione il legislatore fissa dei parametri di giudizio di cui il giudice deve tener conto al momento della valutazione probatoria. Tali parametri sono obbligatori, ma non sono esclusivi ne' in assoluto vincolanti. In altri termini, il giudice deve obbligatoriamente tener conto di tali parametri, ma può considerarne altri, e può anche motivatamente disattendere quelli indicati dal legislatore. In sostanza, il legislatore impone al giudice un parziale protocollo logico nel ragionamento probatorio. Va poi aggiunto che le nuove norme, e quelle richiamate, non contengono previsioni espresse in termini di prova;
vale a dire, a chi spetti provare la buona fede e l'affidamento incolpevole. Secondo la corte tuttavia deve ritenersi che l'elaborazione giurisprudenziale maturata, soprattutto nell'ambito penale, e la veste sostanziale di attore nel procedimento giurisdizionale di ammissione, che assume il creditore, convergano nell'addossare a quest'ultimo la prova positiva delle condizioni per l'ammissione al passivo del suo credito. Tale conclusione è conforme al canone ermeneutico dell'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi)" (Cass. sez. un civ. n. 10532 del 2013). Che l'onere di dimostrare la buona fede incomba sul titolare del credito è stato ribadito anche dalla Cassazione penale che ha ritenuto manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 47 Cost., la questione di legittimità costituzionale (nella specie,
sollevata in fase esecutiva) della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter nella parte in cui richiede, in caso di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, che il terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul bene, abbia l'onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza gli obblighi di informazione e di accertamento e di aver perciò fatto affidamento "incolpevole" sul soggetto nei cui confronti ha acquisito il diritto di garanzia, atteso che, da un lato, il doveroso bilanciamento tra gli interessi statali e quelli del privato porta a ritenere opportuna (come affermato anche da Corte Cost., sent. n. 1 del 1997) la prevalenza dei primi rispetto ai secondi e, dall'altro, la posizione del privato è stata comunque tutelata facendo salva la possibilità che egli provi la sua buona fede (Cass. sez. 1, n. 30326 del 29/04/2011, Rv. 250910).
1.2. Può dunque essere ribadito che nel bilanciamento tra l'interesse collettivo alla confisca dei beni di origine mafiosa e l'interesse individuale alla soddisfazione del credito, attraverso la fruizione della garanzia ipotecaria, prevale l'interesse pubblico alla apprensione del bene confiscato, ogni volta che non si dimostri in modo rigoroso l'affidamento incolpevole del titolare del diritto di garanzia.
1.3. Con specifico riguardo posizione del terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione il collegio condivide l'orientamento della corte di legittimità secondo cui egli gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente. La verifica della buona fede del cessionario è necessaria in quanto la cessione potrebbe strumentalmente avvenire da parte dell'originario creditore, pur ipoteticamente in buona fede all'atto dell'acquisto del proprio diritto, in favore di prestanome del prevenuto o di soggetto comunque legato a quello colpito dalla misura di prevenzione reale, onde consentirgli il recupero del bene sottoposto a confisca (Cass sez. 1, n. 16743 del 02/04/2008 rv. 239625; Cass. sez. 1, n. 44515 del 27/04/2012, Rv. 253827). La buona fede deve essere dunque dimostrata con particolare rigore;
tale requisito che si aggiunge, ed in qualche misura si sovrappone, alla dimostrazione delle indipendenza del credito vantato dagli interessi della criminalità organizzata.
1.4. Nel caso di specie i giudici di merito evidenziavano che un vincolo di prevenzione sul bene ipotecato, nella dimensione cautelare, era stato iscritto nei pubblici registri prima della cessione del credito garantito alla Island Refinancing s.r.l. L'ipoteca giudiziale sul bene del fideiussore BU risultava iscritta il 16 gennaio 1996, mentre la registrazione del vincolo cautelare risaliva al 16 dicembre 2003, ovvero ad una data in cui si perfezionava la cessione del credito, ovvero il 20 novembre 2007. Tale circostanza, ampiamente verificabile, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal cessionario istante, che non può dolersi della indisponibilità della registrazione del vincolo definitivo, poiché era disponibile la registrazione del vincolo provvisorio, la cui esistenza, se verificata, avrebbe potuto indurre a non accettare la cessione a causa della precaria affidabilità della garanzia del credito. Le emergenze processuali e, segnatamente, la sequenza iscrizioni-cessione inducevano il tribunale siracusano, a ritenere non dimostrata la buona fede della ricorrente. Nè quest'ultima poteva ritenersi sollevata dall'onere di verifica della genuinità della garanzia a causa del fatto che i crediti, come tipicamente avviene nelle operazioni di cartolarizzazione, erano stati ceduti in blocco. La modalità semplificata di cessione del credito non incide in alcun modo sugli oneri di diligenza richiesti al cessionario che deve dimostrare il suo affidamento incolpevole in coerenza con i rigorosi parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. La motivazione offerta non presenta fratture logiche, è aderente ai parametri di legge, coerente con le emergenze processuali ed allineata alle indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità in materia.
1.5. Può dunque essere affermato che chi intende far valere l'ipoteca iscritta su un bene oggetto di confisca di prevenzione, sempre che la garanzia sia precedente al vincolo, deve dimostrare in modo rigoroso il suo affidamento incolpevole;
la buona fede non può in ogni caso discendere dal fatto che l'ipoteca sia posta a garanzia di un credito ceduto con le forme della "cartolizzazione" ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58. Tale forma di cessione p agevola la circolazione dei crediti, ma non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia per prevalere sull'interesse pubblico alla apprensione dei beni mafiosi.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2015