Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 1
È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di condanna che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente, evidenziando, tra l'altro, che l'imputato era staro edotto, già prima della sua assunzione a sommarie informazioni, di essere destinatario di segnalazione per gli effetti di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2015, n. 12934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12934 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 11/03/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI G. - rel. Consigliere - N. 389
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 47390/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS LI RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/05/2014 della Corte di Appello di Firenze;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Zilletti RE che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. A conclusione di giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie, il Tribunale di Firenze sezione di Pontassieve ha dichiarato RO IL RE colpevole del reato di favoreggiamento personale, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di otto mesi di reclusione. Condotta criminosa attuata a Reggello (Firenze) il 6.11.2007 allorché, sottoposto ad un ordinario controllo autoveicolare di p.g. e trovato in possesso di grammi 0,841 lordi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, l'imputato rifiutava di indicare ai carabinieri operanti l'identità della persona da cui aveva acquisito la sostanza destinata a suo personale consumo, asserendo di averla ricevuta in regalo da un suo amico di Piazza al Serchia (Lucca), suo comune di residenza, e di non volerne rivelare il nome per non comprometterne la reputazione.
2. Decidendo sull'impugnazione dell'RO, la Corte di Appello di Firenze con l'indicata sentenza del 5.5.2014 ha confermato la decisione di condanna di primo grado.
I giudici del gravame, ritornando sui profili ricostruttivi del comportamento dell'imputato e sulle sue inferenze giuridiche già sottoposti al giudice di primo grado e ripresi con l'atto di appello, in particolare e tra l'altro hanno:
a) evidenziato che gli atti di perquisizione e sequestro compiuti dalla p.g. nei confronti dell'RO non valevano a fissarne la qualità di persona indagata da escutere nelle forme di cui all'art. 63 c.p.p. (cioè con l'assistenza di un difensore), trattandosi di tipici atti investigativi volti ad apprendere il corpo di reato ed esperibili anche nei confronti di persona terza estranea e diversa dall'autore del reato;
b) segnalato la fuorviante lettura della decisione delle Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 21832 del 22.2.2007, Morea, Rv. 236370) offerta dalla difesa, che ne evince la rilevanza penale anche della detenzione di modica quantità di stupefacente sì che il detentore deve considerarsi potenzialmente persona indagata, dovendosi ex adverso affermare che la detenzione di modica quantità di droga è - in assenza di altri dati storici - elemento sintomatico della destinazione ad un uso personale del detentore, che deve essere "ascoltato a sommarie informazioni testimoniali"). c) ribadito che la compatibilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 384 c.p., comma 1 con le sfavorevoli conseguenze derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 (riconosciuta dalla stessa citata sentenza Sezioni Unite Morea) deve essere oggetto di prova;
prova che nel caso dell'RO difetta radicalmente in ulteriore mancanza di ogni diretta correlazione tra la sua attuata scelta di reticenza (sull'identità dello spacciatore) e l'inevitabilità dei pregiudizi nella libertà o nell'onore da lui paventati.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i vizi di legittimità riassunti come di seguito.
3.1. Erronea applicazione dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75, artt. 63, 64, 192 e 351 c.p.p. e difetto o illogicità manifesta della motivazione.
Le dichiarazioni incriminate dell'RO raccolte dalla p.g. debbono considerarsi inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 2, stante il configurarsi nei suoi confronti di indizi di reità in ordine alla virtuale rilevanza penale dell'accertata detenzione del quantitativo di marijuana sottoposto a sequestro.
In vero proprio alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 2007 (ric. Morea) deve ritenersi che il discrimine tra le due presunzioni legali relative della destinazione della droga ad un uso personale ovvero della detenzione con finalità di cessione è offerto dai valori-soglia che, sulla base delle "tabelle" richiamate dal cit. D.P.R., art. 14 e messe a punto con il D.I. 11 aprile 2006, individuano per ciascun tipo di sostanza stupefacente la quantità massima detenibile. Il superamento di tale valore di q.m.d. diviene, quindi, un dato sintomatico della destinazione cessoria, penalmente apprezzabile, della sostanza detenuta dal soggetto agente. Nel caso di specie la quantità di marijuana trovata in possesso del ricorrente, pari a 0,841 grammi, supera il valore di 0,500 grammi detenibile secondo le tabelle classificatorie del D.P.R. n. 309 del 1990. Di qui la necessità di assumere le dichiarazioni dell'RO con le garanzie previste dagli artt. 64 e 350 c.p.p., essendo comunque preclusa alla p.g. la discrezionale attribuzione o non dello status di persona indagata.
3.2. Violazione dell'art. 384 c.p., comma 1 e contraddittorietà della motivazione. Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'esclusione delle possibili sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 per chi detenga sostanze stupefacenti per farne uso personale non esaurisce lo spettro delle possibili conseguenze deleterie sussumibili nell'area dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1. La Corte di Appello non ha preso in esame, a tal fine, le evenienze indicate nell'atto di impugnazione della prima sentenza e che, del resto, traspaiono dalla semplice lettura delle verbalizzate dichiarazioni dell'RO. Costui, sposato e con una figlia, viveva (e tuttora vive) nel piccolo borgo di Piazza al Serchio in provincia di Lucca ove gestiva (e ancora gestisce) una attività commerciale. Donde l'istinto di conservazione della propria "reputazione" sociale che ha comprensibilmente indotto l'imputato a determinarsi per il silenzio sull'identità del concittadino che gli ha ceduto la droga. Il concetto di onore richiamato dall'art. 384 c.p. deve essere inteso in senso relativo con riguardo alla "personalità dell'autore in relazione all'ambiente in cui vive e alla considerazione che riscuote nella comunità".
3.3. Eccessività della pena e omessa concessione delle attenuanti generiche.
I giudici di appello si sono limitati a considerare congrua la pena inflitta dalla sentenza di condanna di primo grado, rimarcando che il contegno dell'imputato è espressione di uno scarso senso civico, sorretto dalla biasimevole assenza di ogni indice di resipiscenza. Valutazioni che contraddicono il dato per cui la mancata delazione nei confronti di un amico non può essere considerata una condotta intrinsecamente riprovevole, assumendo anzi un "indubbio fondamento etico".
4. Il ricorso di RO IL RE deve essere rigettato per infondatezza e indeducibilità (terzo motivo quoad poenam) delle prospettate censure.
4.1. Le deduzioni sviluppate a sostegno della qualità di persona indagata riferibile all'RO fin dall'iniziale intervento di p.g. culminato con il sequestro della marijuana trovata in suo possesso non sono conferenti.
Correttamente la Corte territoriale ha escluso che nella situazione sottesa agli accertamenti di p.g. scanditi dall'accettata detenzione da parte del ricorrente del modesto quantitativo di marijuana in sequestro lo stesso dovesse o potesse essere ritenuto indiziato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. In vero l'oggettiva pochezza della sostanza stupefacente in possesso di un soggetto è un indice rilevante della destinazione al consumo personale, tanto più in un caso - come quello in esame - in cui lo stesso soggetto adduca tale uso personale non terapeutico. È ciò che in definitiva hanno precisato le Sezioni Unite nella citata sentenza Morea del 2007, di cui la Corte di Appello non ha proposto alcuna distonica lettura, come si sostiene nel ricorso. Con l'ovvio effetto, quindi, che - giusta il dictum delle Sezioni Unite - "l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste". Il riferimento al discrimine del valore-soglia della quantità massima detenibile di stupefacente, quale indice di un uso personale o meno, evocato dal ricorso non coglie nel segno. È vero che la sentenza S.U. Morea richiama i valori tabellari classificati con il decreto interministeriale del 2006 e che la nozione del coefficiente - soglia di q.m.d. è oggetto di esplicita valorizzazione nella successiva sentenza delle Sezioni Unite occupatasi degli indici di riconoscibilità tendenziali della quantità ingente della sostanza stupefacente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. (Sez. U, n. 36258 del 24.5.2012, Biondi, Rv. 253151; cfr., altresì:
Sez. 6, n. 23324 del 8.3.2013, Pedemonte, Rv. 256624; Sez. 6, n. 28426 del 13.6.2013, Sola, Rv. 256064). Ed è altresì vero che detta nozione è tuttora attuale, in quanto reintrodotta, dopo le recenti novelle normative (per effetto della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale e degli interventi legislativi di adeguamento), con il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1 bis, quale modificato dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 (conversione con modificazioni del D.L. n. 36 del 2014), come è stato affermato dalla giurisprudenza di questa
S.C. (Sez. 6, n. 47907 del 14.11.2014, Keci, Rv. 261261; Sez. 4, n. 1292/ 15 del 17.10.2014, Kapsimalis, Rv. 261760). Giurisprudenza che ha tuttavia opportunamente ribadito che gli indici tabellari non possono essere altrimenti apprezzati se non in rapporto al "principio attivo" (determinante i concreti effetti droganti) della sostanza stupefacente presa in considerazione. Indice che, come ricorda il ricorso, è equivalente per la marijuana a 500 milligrammi di p.a.. Ora, premesso che per i grammi 0,841 di marijuana detenuti dal ricorrente gli accertamenti chimici versati in atti hanno accertato un principio attivo pari a 34 milligrammi (largamente inferiore, dunque, al valore di q.m.d. della sostanza), l'elemento dirimente nella dinamica della vicenda processuale che ha coinvolto l'RO è costituito, come non manca di ricordare l'impugnata decisione di secondo grado, dalla circostanza per cui il prevenuto prima di essere assunto a sommarie informazioni è stato edotto, con redazione di apposito verbale, di essere oggetto di segnalazione alla Prefettura di Lucca per gli effetti di cui al cit. D.P.R., art. 75. 4.2. Quest'ultima notazione vale a destituire di fondamento l'ulteriore (subordinato) assunto del ricorrente imperniato sulla sussistenza dei presupposti della causa esimente delineata dall'art. 384 c.p., comma 1. Di tal che si rivela pertinente l'osservazione dei giudici di appello che sottolineano come la scelta di "reticenza" dell'RO risulti del tutto slegata da una ipotetica sfavorevole conseguenza discendente dal timore per l'eventuale applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 ("...la scelta di tacere è stata dunque unicamente sorretta dalla volontà di aiutare il cedente spacciatore a sottrarsi all'individuazione e alle ricerche dell'autorità di polizia, come del resto evidente dalle motivazioni esplicitate dall'odierno imputato in sede di verbale").
Nè possono acquistare pregio le additive valenze incidenti sulla reputazione sociale dell'imputato ("onore" ex art. 384 c.p., comma 1) addotte con il ricorso, ove si constati che le stesse non appaiono sorrette da convincenti dati dimostrativi. Tanto più quando si rilevi, come osservano - del resto - entrambe le conformi decisioni di merito, che l'accertamento del fatto (possesso della marijuana) è avvenuto in località (Reggello) assai distante (circa 170 chilometri) dal comune di residenza dell'imputato e dell'ignoto spacciatore suo amico. Sicché difettano le condizioni di applicabilità dell'invocata esimente, atteso che la condotta omissiva (reticente) dell'imputato non presenta di per sè alcuna idoneità funzionale ad evitare i potenziali nocumenti indotti dall'oggettivo possesso della sostanza stupefacente, che lui stesso non ha mai contestato di aver acquisito o ricevuto per farne personale uso.
4.3. La doglianza (anch'essa subordinata) sulla gravosità della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile, afferendo ad un profilo della regiudicanda, quello del trattamento punitivo, che è riservato al solo apprezzamento discrezionale del giudice di merito e si sottrae a scrutinio di legittimità quando sia sorretto da sufficiente e non illogica decisione. Ciò che è avvenuto nel caso in esame, in cui l'impugnata sentenza di appello ha adeguatamente esposto le ragioni reputate ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell'imputato e alla riduzione della pena inflitta (per altro con i doppi benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna) dal giudice di primo grado.
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2015