Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2000, n. 14360
CASS
Sentenza 7 dicembre 2000

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Massime1

Allorché la causa dell'inammissibilità del ricorso per cassazione sia ascrivibile alla situazione di lacuna normativa determinata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 35 legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) intervenuta con sentenza 11 febbraio 1999 n. 26 della Corte costituzionale e non colmata dal legislatore (cui era stata demandata l'individuazione dell'ambito di tutela giurisdizionale da garantire nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale), non va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, dovendosi escludere qualsiasi profilo di colpa nella proposizione del ricorso stesso.

Commentario1

  • 1Genitori separati: la scuola tuteli il diritto all'istruzione dei figli
    Silvio Garofalo Quinzone · https://www.diritto.it/ · 29 luglio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2000, n. 14360
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14360
Data del deposito : 7 dicembre 2000

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