Sentenza 7 dicembre 2000
Massime • 1
Allorché la causa dell'inammissibilità del ricorso per cassazione sia ascrivibile alla situazione di lacuna normativa determinata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 35 legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) intervenuta con sentenza 11 febbraio 1999 n. 26 della Corte costituzionale e non colmata dal legislatore (cui era stata demandata l'individuazione dell'ambito di tutela giurisdizionale da garantire nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale), non va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, dovendosi escludere qualsiasi profilo di colpa nella proposizione del ricorso stesso.
Commentario • 1
- 1. Genitori separati: la scuola tuteli il diritto all'istruzione dei figliSilvio Garofalo Quinzone · https://www.diritto.it/ · 29 luglio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2000, n. 14360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14360 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 07/12/2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - SENTENZA
2. " PAOLO BARDOVAGNI " N. 7125
3. " EP DE DO " REGISTRO GENERALE
4. " UM DA " N. 20165/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC TO, n. 27.7.1964 a Taurianova,
avverso il provvedimento in data 3.2.2000 del Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA:
SC TO ricorre per cassazione avverso il provvedimento, emesso dal Magistrato di sorveglianza su reclamo ex art. 35 L.26.7.1975 n. 354, che aveva accolto solo in parte doglianze tendenti ad ottenere la modifica di restrizioni impostegli dall'amministrazione penitenziaria in via di interpretazione del decreto che lo sottoponeva al regime previsto dall'art. 41 bis, co. 2, L. citata.
Osserva che il proposto gravame è l'unico mezzo atto a rimuovere situazioni - pregiudizievoli per il nucleo essenziale di diritti - non affievoliti dallo stato detentivo e, secondo ripetute pronunce della Corte Costituzionale, necessariamente meritevoli di tutela giurisdizionale.
Il ricorso è inammissibile per l'assorbente considerazione che nessun mezzo di impugnazione è previsto avverso provvedimenti eventualmente adottati sui generici reclami proposti nelle forme dell'art. 35 L. n. 354/1975, che possono essere indirizzati ad una pluralità indifferenziata di organi amministrativi o giurisdizionali;
quando a provvedere è il Magistrato di sorveglianza, egli decide al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio, onde la decisione adottata rimane priva d i qualsiasi stabilità e forza giuridica cogente, risolvendosi, in caso di ritenuta fondatezza delle doglianze del detenuto, in una mera segnalazione o sollecitazione all'autorità penitenziaria. Conseguentemente, non è soggetta a ulteriori reclami al Tribunale di sorveglianza, ne' a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, consentito solo contro provvedimenti giurisdizionali. Alla declaratoria di inammissibilità non è neppure di ostacolo la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del ricordato art. 35 e del successivo art. 69 della L. n. 354/1975 (Sent. 8/11.2.1999 n. 26); la Corte Costituzionale,
infatti, non è intervenuta additivamente sul sistema normativo vigente, demandando al legislatore l'individuazione della tutela giurisdizionale che deve essere garantita nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale (cfr. Cass., Sez. 1^, 16.2/16.6.2000, Camerino). All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese della procedura;
nella situazione di carenza normativa determinata dalla ricordata sentenza della Corte Costituzionale e dalla inerzia del legislatore è peraltro ravvisabile un motivo di esclusione di colpa del ricorrente e, conseguentemente, della sanzione del versamento di una somma alla cassa delle ammende a norma dell'art.616 C.P.P., tenuto conto della intervenuta pronuncia 7/13.6.2000 n.
186 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001