Sentenza 8 marzo 2013
Massime • 1
È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazione sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna che aveva escluso il danno all'onore, per essere l'imputato già gravato di un precedente specifico, il danno alla libertà, per non essere stata fornita alcuna allegazione specifica circa il pericolo di una grave compromissione della situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentario • 1
- 1. Si rifiuta di dire alla polizia chi è lo spacciatore che gli ha venduto la droga: è favoreggiamentoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 febbraio 2022
Risponde di favoreggiamento la persona che, sentita a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, si rifiuti di indicare le persone da cui ha ricevuto la droga? Cassazione penale , sez. VI , 06/12/2021 , n. 1176 Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che è configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall' art. 384, comma primo, cod. pen. se, in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2013, n. 23324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23324 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2013 |
Testo completo
23324/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO 506 - Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 48329/2012- Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ED ZO N. IL 01/03/1965 avverso la sentenza n. 19/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 04/07/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO Viola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso - Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ла RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 luglio 2012 la Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza emessa in data 24 settembre 2008 dal Tribunale di Genova - che lo aveva ritenuto non punibile per l'esimente di cui all'art. 384, comma 1, c.p. ha dichiarato NT EN colpevole del reato di cui all'art. 378 c.p. e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, per aver aiutato RA CI, dopo che questi gli aveva ceduto una dose di sostanza stupefacente, ad eludere le attività d'indagine allorchè, assunto a sommarie informazioni dalla P.G. che aveva proceduto all'arresto in flagranza del RA, dichiarava di non avere ricevuto alcuna sostanza stupefacente dietro versamento di un corrispettivo in denaro.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., l'illogicità e la contrarietà della motivazione, in quanto risulterebbe con chiarezza dagli atti che egli sarebbe andato incontro a conseguenze certamente pregiudizievoli, incidenti in misura rilevante sul lavoro e sulla vita di relazione, in caso di ammissione degli addebiti, con la conseguente piena configurabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. . In via subordinata, inoltre, chiedeva dichiararsi la prescrizione del reato, essendo ormai decorso il relativo termine. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4. E' noto l'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui è configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. Un., n. 21832 del 22/02/2007, dep. 05/06/2007, Rv. 236371; Sez. 6, n. 30535 del 13/07/2007, dep. 26/07/2007, Rv. 237244). Nel caso in esame, pienamente uniformandosi a tale quadro di principii, la Corte di merito ha escluso, con congrua ed esaustiva motivazione, che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente, ponendo in evidenza, da un lato, che non poteva verificarsi alcun danno per l'onore, dal momento che il certificato penale recava già un pregiudizio specifico, e, dall'altro lato, quanto al profilo del grave nocumento per la libertà, che non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del su citato d.P.R.. ме Peraltro, come posto in rilevo nell'impugnata pronuncia, l'eventuale conseguenza dannosa non era comunque evitabile, attesa la diretta percezione, da parte della P.G. operante, della ricezione dello stupefacente da parte dell'imputato.
5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare ex officio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in epoca anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Rv. 231164).
6. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 8 marzo 2013. Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Gaetano De All ееё подал dr. Giovanni de Rober DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 MAG 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito 2