Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/1999, n. 13330
CASS
Sentenza 18 ottobre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Se la parte richieda l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, secondo la lettura datane dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1998, n. 361, nel corso del giudizio di appello, non è necessario che la richiesta venga fatta con un motivo di appello, principale o nuovo, in quanto il comma terzo dell'art. 6 della legge n. 267/1997 si limita solamente a prevedere che se la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implichi l'utilizzazione delle dichiarazioni dei coimputati in procedimento connesso è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento per effetto di tale semplice richiesta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/1999, n. 13330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13330
    Data del deposito : 18 ottobre 1999

    Testo completo