Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2003, n. 10380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10380 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
ITALIANA RE PUBBLICA I D , O L L O 0 B 1 SSA I , T D lavo TA R A 'A , T PESA S L L O E P I S D IM 533 IN NOME DEL DOPO ITALIANO I N S G A N O D E A S E D T E N N. , E O S R E T IS LA CORTE S PR G E E Oggetto R D A L O L SEZIONI UNITE CIVILI E : D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONEDott. Vincenzo Primo Presidente f.f. R.G.N. 18796/00 Cron. 23250 Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione - Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Rep. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Ud.17/04/03 Consigliere Dott. Francesco SABATINI - ConsigliereDott. Giandonato NAPOLETANO MIANI CANEVART - Rel. ConsigliereDott. Fabrizio Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Giuseppe Consigliere MARZIALE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LA SU, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FONDAZIONE ARENA DI VERONA, in persona del legale 2003 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata 392 -1- in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI RIGHETTI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 69/00 del Tribunale di VERONA, depositata il 21/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli avvocati Claudio SCOGNAMIGLIO, per delega dell'avvocato Renato SCOGNAMIGLIO, Carlo ALBINI, per delega dell'avvocato LUIGI MANZI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del giurisdizione, ricorso relativamente alla giurisdizione del giudice ordinario. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Verona la dott. US Balasini esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Autonomo Arena di Verona in base ad una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, susseguitisi dal 1993 al 1997; di aver contestato la legittimità del termine apposto all'ultimo di tali contratti (con scadenza al 30 agosto 1998). L'ente datore di lavoro, trasformato in fondazione con personalità giuridica di for diritto privato ai sensi del d.lgs.n.134/1998, con lettera del 29 agosto 1998 aveva confermato la cessazione del rapporto alla scadenza fissata. La ricorrente chiedeva al Pretore adito di accertare la nullità del termine apposto ai suddetti contratti e l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 25 gennaio 1993, o dal 15 giugno 1995, oppure, in via ulteriormente subordinata, dal 1 ottobre 1997, con il riconoscimento dei diritti connessi all'anzianità acquisita e la condanna della Fondazione a riammettere in servizio la dipendente, corrispondendole le retribuzioni dovute. In via subordinata, chiedeva la declaratoria della nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento intimato con la lettera del 29 agosto 1998, e la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Il Pretore adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e il Tribunale di Verona con la sentenza oggi denunciata confermava tale decisione, richiamando il disposto dell'art.1 d.l. n.269/1994, convertito in legge n.432/1994, che per il caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o società di diritto privato attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione. Avverso tale sentenza la dott. US Balasini propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrato da memoria. La Fondazione Arena di Verona resiste con controricorso. for MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilià del ricorso, sollevata dalla Fondazione resistente sul rilievo della proposizione da parte della dott. Balasini di un ricorso al T.A.R. Veneto con la richiesta di accertamento del suo diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori di fatto svolte e la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive. Contrariamente a quanto sostiene la parte, l'introduzione di tale giudizio (che riguarda una questione diversa da quella oggetto della presente controversia) non incide in alcun modo sull'ammissibilità del presente ricorso. Con il primo motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art.1 del d.l.
6.5.1994 n.269 convertito in legge 4.7. 1994 n.432, dell'art.45 d.lgs. n.80/1998, degli artt. 13 e 14 delle preleggi, degli artt.14 e segg. e 2201 cod. civ., in relazione all'art.3 d.lgs. n.367/1986, e dell'art.2 co.57 legge n.549/1995 e del d.lgs. n.134/1998, nonché difetto di motivazione. La parte, premesso che con l'entrata in vigore del d.lgs.134/1998 l'Ente autonomo Arena di Verona, ente pubblico non economico, si è trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato in data 3 maggio 1998, contesta che nella specie possa trovare applicazione il principio (richiamato nella sentenza impugnata) secondo cui nel caso di for trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o società di diritto privato sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione. Si sostiene che le fondazioni persone giuridiche di diritto privato, in quanto non economiche (in assenza di scopi di lucro) non possono essere assimilate agli enti pubblici economici. Con il secondo motivo si denunciano i vizi di omessa pronuncia, in violazione dell'art.112 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art.414 cod.proc.civ. e delle norme applicabili all'interpretazione della domanda processuale in relazione alle disposizioni della legge n.230/1962, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art.1 del d.l. n.269/1994 convertito nella legge n.432/1994, nonché carenza e contraddittorietà di motivazione. 5 Si osserva che il giudice dell'appello ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza dell'appellante relative al mancato esame delle domande proposte in via subordinata, relative all'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 1 ottobre 1997 e dell'illegittimità del licenziamento comminato in data 29 agosto 1998. In ordine a tali for richieste il giudice dell'appello si è limitato ad affermare cha la questione riguardava il rapporto di lavoro svoltosi anteriormente al mutamento di disciplina. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati. La Corte rileva che in base alla previsione dell'art.1, primo comma, del decreto legislativo 23 aprile 1998 n.134, emanato in attuazione dell'art.11, comma 1 della legge 15 marzo 1997 n.59, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967 n.800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.» Per il secondo comma dello stesso articolo, «la fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione». Con sentenza n. 503 del 18 novembre 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto decreto legislativo, in quanto disciplina un oggetto estraneo alla delega conferita dalla citata legge n.59 del 1997. 6 Un successivo intervento normativo, con il d.l. 24 novembre 2000 n.345, convertito in legge 26 gennaio 2001 n.6, ha peraltro regolato nuovamente la materia, stabilendo nel primo comma dell'art.1 che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate già disciplinati dalla legge n.800/1967 sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998», e disponendo al comma successivo che la fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Nella specie, l'attuale ricorrente ha fatto valere con le azionate in via principale, sul presupposto domande dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con l'Ente Autonomo Arena di Verona, l'esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato instauratosi in epoca antecedente alla trasformazione dell'ente, e da ricondurre quindi, con l'inserimento nell'organizzazione istituzionale dell'ente pubblico, nello schema del pubblico impiego (in questo senso si è espressa la costante giurisprudenza in tema di rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti autonomi lirici regolati dalla legge 14 agosto 1967 n.800). La cognizione in ordine a tali domande è necessariamente riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche con riguardo al discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria amministrativa fissato dall'art.45 comma 17 del d.lgs. 7 30 marzo 1998 n.1154; né rileva, ai fini del riparto della giurisdizione, in relazione al petitum sostanziale delle stesse domande, la successiva trasformazione dell'ente pubblico non economico in fondazione con personalità giuridica di diritto privato alla data fissata dal d.l. n.345/2000 convertito nella legge n.6/2001. La specifica disciplina dettata da tale normativa rende del resto inutile l'esame della questione dei limiti di applicabilità del richiamato principio posto dall'art.1 del d.l. 6 maggio 1994 n. fun 269, convertito in legge 4 luglio 1994 n.432. A conclusioni analoghe si deve pervenire per la domanda proposta in via subordinata dalla dott. Balasini, (in ordine alla quale il giudice del merito ha ugualmente declinato la propria giurisdizione) in quanto l'accertamento dell'illegittimità del dedotto atto di recesso del 29 agosto 1998 postula la decisione sull'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituitosi con l'ente pubblico non economico, sicché l'affermazione della giurisdizione amministrativa discende comunque dalla natura del rapporto posto a fondamento del petitum sostanziale. Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Condanna la ricorrente al 8 pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.100,00 di cui € 2000,00 per onorari, oltre spese accessorie come per legge. Così deciso in Roma il 17 aprile 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Fabrina Miami Canevar IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria -2 LUG. 2003 ELLIERE C1 Giambattista 9