Sentenza 14 gennaio 1998
Massime • 2
Il giudice, nel valutare la prova dell' impedimento dell'imputato a comparire, può disattendere la certificazione sanitaria che, parlando di necessità solo di cura e riposo, non esprime in alcun modo una situazione di legittimo impedimento a comparire. (Nella specie la Corte ha ritenuto non sufficiente a provare l'assoluto impedimento a comparire la certificazione attestante "bronchite cronica con ripetuti episodi di broncospasma").
La norma di cui all'art 633 c.p. è posta a tutela di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui deve escludersi la sussistenza del reato tutte le volte che il soggetto sia già in possesso del bene; in tale principio la locuzione già in possesso allude alla non modificazione della precedente situazione di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/1998, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DINACCI UGO Presidente del 14.01.1998
1.Dott. RAIMONDI RAFFAELE Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE MAIO GUIDO " N. 00054/1998
3.Dott. GRILLO CARLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SALVAGO RE " N. 21374/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RE n. il 12.07.1935
avverso sentenza del 18.02.1997 CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per annullamento con rinvio in ordine al reato ex art. 633 cp. Per insussistenza del fatto e in relazione alla non menzione.
MOTIVAZIONE
NA AL fu tratto al giudizio del ET di Messina perché rispondesse dei reati di cui agli artt.: A) 20 lett. b l.47/85; B) 17-18-20-23-9-10 l. 64/74; C) 633-639 bis c.p., in Messina
il 26.5.93. Con sentenza in data 13.3.96 del suddetto ET, il NA fu condannato, con il beneficio della sospensione condizionale, alla pena di mesi uno di arresto e lire dodici milioni di ammenda per i reati di cui ai capi A e B, ritenuti continuati, e di mesi due di reclusione per il reato di cui al capo C.
A seguito di impugnazione proposta dall'imputato, la Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 18.2.97 in riforma di quella di primo grado, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo B e concesse le attenuanti generiche, rideterminò la pena in giorni venti di arresto per il capo A e in lire centomila di multa per il capo C.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato e il suo difensore, deducendo violazione di legge e mancanza c/o manifesta illogicità della motivazione in ordine: I) al rigetto da parte del ET dell'istanza difensiva di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato a comparire;
II) alla richiesta di rinnovazione del dibattimento contenuta nei motivi di appello;
III) all'affermazione di responsabilità relativa al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p.; IV) all'omessa concessione del beneficio della non menzione.
I primi tre motivi sono infondati. Con il primo è stato dedotto, sotto gli indicati profili della violazione di legge e della mancanza c/o manifesta illogicità della motivazione, che erroneamente la Corte di Appello ha rigettato il primo motivo "inerente il legittimo impedimento dell'imputato a comparire". La doglianza è infondata, in quanto certificato prodotto dalla difesa attestava che l'attuale ricorrente era affetto da "bronchite cronica riacutizzata con ripetuti episodi di broncospasma" per cui necessitava di "giorni cinque di riposo e cure s.c.". La decisione del ET è basata ineccepibilmente (e, di conseguenza, ineccepibile è anche la motivazione della Corte che ha confermato la legittimità dell'ordinanza di contumacia) sulla formulazione letterale della citata certificazione, che non esprimeva in alcun modo una situazione di legittimo impedimento dell'imputato a comparire, dal momento che vi si parlava di necessità solo di cura e riposo. Nè l'impedimento poteva desumersi dalla natura della malattia certificata, in quanto una situazione impeditiva deriva dalla bronchite cronica solo in caso di manifestazione febbrile, nella specie non presente (ché, altrimenti sarebbe stata certificata); quanto, poi, ai "ripetuti episodi di broncospasmo" essi neppure potevano costituire la detta situazione impeditiva, essendo solo "ripetuti" (senza alcuna ulteriore specificazione), e, quindi, nè frequenti, ne' attuali, ché altrimenti, il sanitario non avrebbe certificato solo la necessità di soli riposo e cure.
Con il secondo motivo è stato dedotto, sotto i profili della violazione dell'art. 603 c.p.p., della mancata assunzione di una prova decisiva e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione, ritualmente proposta con specifico motivo di appello. Anche tale doglianza è infondata. Infatti, la Corte di Appello (al di là delle osservazioni, in verità discutibili, fatte circa l'ammissibilità della testimonianza di NA AN) ha respinto la richiesta essenzialmente perché ha ritenuto provato, in linea di fatto, che i reati contestati fossero addebitabili all'attuale ricorrente, sulla base dei seguenti rilievi: 1) la detenzione, come concessionario, del terreno in questione da parte del ricorrente escludeva che lo stesso potesse essere ritenuto estraneo alla costruzione, 2) dalle dichiarazioni dei verbalizzanti emergeva che "proprio NA AL aveva costruito su suolo demaniale". Trattasi, con ogni evidenza, di accertamento di fatto, come tale insindacabile in questa sede, sorretto da congrua e logica motivazione.
Inammissibile, invece, a norma dell'art. 606 ult. co. c.p., è il terzo motivo (con cui si è sostenuta la non configurabilità del reato di cui agli artt. 633-639 bis c.p. in quanto il NA, nella sua qualità di concessionario, aveva il possesso del bene), perché con la stessa è stata prospettata una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Nè potrebbe sostenersi che la questione sollevata, concernendo l'insussistenza del reato, debba essere presa in considerazione a norma dell'art. 609 co.2 in relazione all'art. 129 co. 1 c.p., non potendo ritenersi sussistente la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Infatti, il precedente di questa Corte (sez. II, 14.1.94, Lazoi) citato dal ricorrente riguarda una fattispecie (per la precisione quella del concessionario da tempo di un terreno demaniale che si sia limitato a permanere nello stesso) diversa da quella in esame, in cui l'agente, mediante la costruzione di un immobile non precario, aveva radicalmente modificato la situazione di fatto cui aveva dato vita la concessione stessa. Nel caso in esame, cioè, assume rilievo, ai fini della configurabilità dell'arbitraria invasione di cui alla norma incriminatrice, l'insorgenza di un rapporto di fatto illegittimo che, escludendo (attraverso la stabile occupazione del suolo pubblico mediante la costruzione di un immobile) in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico, ben può configurare l'arbitraria invasione del terreno demaniale. Del resto, a ben vedere, il precedente citato dal ricorrente (cui può aggiungersi quello analogo della sent. della sez. II, 24.5.95, P.M. in c. Moncini, relativo ad assegnatario provvisorio di appartamento di proprietà pubblica che sia rimasto, nonostante la revoca dell'assegnazione) non si discosta da quanto qui ritenuto, essendosi affermato che la norma di cui all'art. 633 c.p. è posta a tutela di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui deve escludersi la sussistenza del reato tutte le volte che il soggetto sia già in possesso del bene;
in tale principio la locuzione già in possesso del bene allude, appunto, alla medesimezza (e cioè alla non modificazione) della precedente situazione di fatto.
Fondato è, invece, l'ultimo motivo. Infatti, con specifico motivo di appello (il terzo), era stata invocata la concessione, tra l'altro, del beneficio della non menzione, richiesta sulla quale la Corte di Appello si è limitata ad affermare che "non può, invece, essere concessa la non menzione atteso il tipo di reato contro il patrimonio". Trattasi, con ogni evidenza di motivazione frettolosa e incongrua, che, non spiegando in alcun modo perché "il tipo di reato contro il patrimonio" (oltre tutto, nella specie, neppure particolarmente "sintomatico") sarebbe di ostacolo alla concessione del beneficio, non può sorreggere il diniego del beneficio. Limitatamente a tale punto, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata. Trattasi, peraltro, di annullamento senza rinvio, potendo la richiesta di concessione del beneficio essere accolta direttamente da questa Corte a norma dell'art. 620 lett. 1) c.p.p. Infatti, il ET aveva concesso l'altro beneficio della sospensione condizionale sulla base dell'incensuratezza dell'imputato e su questa stessa base ben poteva e doveva essere concesso anche quello della non menzione, dal momento, poi, che la ragione addotta per il diniego è stata, come si è visto, del tutto incongrua.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso beneficio della non menzione, che concede. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1998