Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
Lo straniero espulso dal territorio dello Stato in epoca anteriore all'introduzione della Legge n. 271 del 2004 che, dopo l'entrata in vigore di tale legge, vi faccia rientro in violazione del divieto previsto dall'art. 13, comma tredicesimo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, è assoggettato al più grave trattamento sanzionatorio previsto dalla novella.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2007, n. 44619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44619 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 23/10/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1269
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 009894/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) VA IM IH N. IL 14/03/1963;
avverso SENTENZA del 28/10/2006 TRIBUNALE di CREMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
Sentite le conclusioni del P.G. (annullamento con rinvio circa la qualificazione del fatto).
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Crema, concesse le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, ha condannato il cittadino bulgaro VA DI OV a tre mesi di arresto per il reato di rientro non autorizzato nello Stato dopo espulsione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13) accertato il 27.10.2006. Osserva il Tribunale che lo straniero fu espulso, con intimazione di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, il 23.8.2004, ed effettivamente se ne allontanò, come risulta dal visto di uscita apposto sul passaporto. All'epoca il rientro non autorizzato era sanzionato - come precisato nel provvedimento notificatogli - con l'arresto da sei mesi a un anno, e solo con la L. 12 novembre 2004, n. 271, di conversione del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, l'illecito fu trasformato in delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni. Dovrebbe pertanto "escludersi la condanna per il delitto, attesa l'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto per l'imputato che non ha ricevuto successivo avviso del modificato trattamento sanzionatorio, per mancanza del necessario presupposto della responsabilità penale (effettiva e corretta conoscenza e informazione sulle conseguenze della violazione), dovendosi invece applicare la pena prevista prima della modifica legislativa che ha inasprito la pena originariamente comminata e correttamente indicata nel provvedimento notificato". Ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello di Brescia, denunciando violazione dell'art. 5 c.p. e della norma incriminatrice. Il giudice "a quo" aveva erroneamente esteso al reato di rientro dopo espulsione un principio affermato dalla giurisprudenza a proposito della diversa fattispecie della permanenza oltre il termine fissato con l'ordine di allontanamento (D.Lgs. n.286 del 1998, art. 14, commi 5 bis e 5 ter), nella quale eccezionalmente viene attribuita rilevanza alle conseguenze sanzionatorie indicate - per espressa prescrizione legislativa - nel provvedimento amministrativo;
al di fuori di detta eccezionale previsione riprende vigore il principio della presunzione di conoscenza della legge e del dovere di informazione del soggetto, sancito dall'art. 5 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è stato proposto nel vigore della L. 20 febbraio 2006, n.46, art. 2 che - modificando il testo originario dell'art. 443 c.p.p.
- aveva reso inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate in rito abbreviato. Peraltro, con sentenza 10/20.7.2007 n. 320, la Corte Costituzionale ha ritenuto incompatibile con l'art. 111, comma 2, Legge Fondamentale la detta disciplina, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Ne segue che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale "medio tempore" intervenuta, la sentenza impugnata è ora appellabile. Il ricorso per cassazione, anteriormente proposto per violazione di legge, ha tuttavia i requisiti del gravame "per saltum" ai sensi dell'art. 569 c.p.p., e va come tale esaminato. Va preliminarmente chiarito che l'ingresso della Bulgaria nella Comunità europea con effetto al 1.1.2007 non esclude la punibilità del fatto qui giudicato, anteriormente commesso, poiché tale sopravvenuta circostanza e la conseguente inapplicabilità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 286 del 1998 ai cittadini di quel paese - comporta una modifica dello "status" personale con effetto "ex nunc", ma non elimina l'antigiuridicità e l'offensività di violazioni in precedenza commesse alle disposizioni concernenti gli extracomunitari (Cass., Sez. Un., ud. 27.9.2007, P.G. in proc. Magera).
Il ricorso è fondato. La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, è stata in origine configurata in modo da sanzionare penalmente come contravvenzione la condotta dello straniero già espulso che, in assenza di specifica autorizzazione del Ministro dell'interno, rientri nel territorio dello Stato durante il periodo di interdizione di cui al successivo comma 14. Con le modifiche apportate dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 la pena - ferma restando la configurazione come reato contravvenzionale - è stata inasprita e il periodo di interdizione portato da cinque a dieci anni. Infine, la L. 12 novembre 2004, n. 271, di conversione del D.L. 14 settembre 2004, n. 271, ha trasformato l'illecito in delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ne segue che lo straniero, espulso prima dell'ultima novella e rientrato successivamente ad essa, risponde della fattispecie delittuosa, anche se in ipotesi non al corrente dell'innovazione legislativa, in forza delle regole stabilite dall'art. 3 c.p., comma 1, e art. 5 c.p., salvo nel caso in cui una erronea ma autorevole ed univoca "informazione" o altra analoga causa abbia cagionato una inevitabile ignoranza della illiceità penale della condotta;
nell'intervenire in tal senso sul testo dell'art. 5 citato la Corte Costituzionale (Sent. 23/24.3.1988 n. 364) ha chiarito che, sebbene non sia configurabile un autonomo dovere di conoscenza delle singole leggi penali, sui destinatari dei precetti incombono (ex art. 2 Cost.) doveri - di attenzione, informazione, diligenza - strumentali all'osservanza dei medesimi, e dall'adempimento o meno di tali doveri dipende la qualificazione dell'ignoranza della legge Come inevitabile (e, dunque, scusabile) ovvero come evitabile (e, pertanto, inescusabile). Ha anche precisato che deve di regola ritenersi che l'ignoranza sia inevitabile allorché l'assenza di dubbi sulla liceità del fatto dipenda dalla personale e non colpevole carenza di socializzazione del soggetto.
Il giudice "a quo" non si è attenuto a tale cogente quadro normativo, ed ha ritenuto di poter estendere alla fattispecie una eccezionale disciplina derogatoria che la giurisprudenza ha individuato riguardo alla diversa figura criminosa prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter. Questa, introdotta nel corpo del testo legislativo dalla L. n. 189 del 2002, riguarda la differente ipotesi dello straniero espulso e non accompagnato alla frontiera il quale, in assenza di giustificato motivo, si intrattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis;
ordine che, per quanto da quest'ultima disposizione espressamente stabilito, deve essere dato con provvedimento scritto recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. Anche tale "parallelo" reato fu dapprima configurato come contravvenzione;
in seguito la L. n. 271 del 2004, nel convertire il D.L. n. 271 del 2004, ha trasformato l'illecito in delitto. Per effetto di tale modifica si è verificata una successione di norme penali che si pongono in rapporto di continuità, avendo in comune sia l'interesse tutelato, sia l'elemento strutturale rappresentato dalla condotta sanzionata. Trattandosi di reato permanente, la sopravvenienza della nuova norma incriminatrice in costanza della condotta trasgressiva dovrebbe normalmente dar luogo, secondo i principi generali prima citati e la giurisprudenza di questa Corte, all'applicazione di quella più severa che è sopravvenuta, ma ciò non è nel caso di specie possibile perché la condotta sanzionata dall'art. 14, comma 5 ter consiste nel trattenersi nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore "ai sensi del comma 5 bis", il quale come si è detto prevede che nel provvedimento siano indicate le conseguenze penali (e quindi le specifiche sanzioni irrogabili) della sua trasgressione, e fa pertanto difetto quello che della nuova norma incriminatrice rappresenta un presupposto indispensabile, cioè la notifica di un ordine contenente l'avviso che la sua inosservanza costituisce delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni, essendo stato invece l'obbligato avvisato che, se si fosse trattenuto nel territorio nazionale, sarebbe stato punibile a titolo di contravvenzione;
l'ostacolo all'applicazione della nuova norma incriminatrice rappresentato da questa indicazione divenuta fuorviante non è superabile con il richiamo all'art. 5 c.p., trattandosi di fattispecie in cui eccezionalmente il legislatore ha ritenuto opportuno demandare la funzione informatrice delle conseguenze della violazione allo stesso provvedimento amministrativo la cui inosservanza è penalmente sanzionata. In altri termini, si è ritenuto che il dovere di informazione e la presunzione di conoscenza, che stanno alla base della norma generale del codice, fossero attenuati nei confronti dell'immigrato non inserito nella collettività nazionale e richiedessero perciò, ai fini della repressione penale della condotta in questione, una preventiva, specifica notizia da parte dell'autorità. Un analogo sistema informativo non è invece previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art.13 quanto alle conseguenze del rientro dell'espulso in Italia dopo il suo definitivo allontanamento (e non irragionevolmente, essendo suo onere informarsi delle condizioni per il legittimo ingresso nello Stato al momento in cui questo avviene. In tale ipotesi, quindi, riprendono pieno vigore le regole generali sancite dall'art. 3 c.p., comma 1, e art. 5 c.p., alla stregua delle quali - interpretate nel senso sopra chiarito - previo annullamento della sentenza impugnata dovrà il giudice di rinvio, individuato ai sensi dell'art. 569 c.p.p., procedere a nuova valutazione della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007