Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Integra il reato di invasione di terreni soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus".
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Non costituisce reato l'occupazione e l'utilizzazione dell'immobile comunale per dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 28/03/2019) 13-06-2019, n. 26234 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere - Dott. GIORDANO Emilia A. - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: N.E., nato a (OMISSIS); C.G., nato a (OMISSIS); T.C., nato …
Leggi di più… - 2. L'invasione arbitraria di immobile e l'attenuante del particolare valore socialehttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 agosto 2020
La sentenza in commento offre numerosi spunti di riflessione: il giurista potrà apprezzarne i passi relativi al ruolo del Giudice penale nell'accertamento della verità processuale (il noto problema dei limiti dell'applicazione dell'articolo 507 c.p.p. in un sistema “accusatorio”), sull'elemento oggettivo della fattispecie prevista e punita dall'art. 633 c.p., sul principio di offensività ed il suo rapporto con la cd. tenuità del fatto ex art. 34 D.lgs. 274/200, nonché sull'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p. Innanzitutto i fatti accertati in sentenza: nel primo pomeriggio di sabato 15 giugno 2002 uno stabile di proprietà privata, inutilizzato da molti anni, veniva occupato da un …
Leggi di più… - 3. La Cassazione chiarisce quando può ricorrere il reato di invasione di terreni o edificiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 agosto 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 633) Il fatto La Corte d'appello di Brescia confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Brescia: a E. N. per i reati a lei ascritti ex artt. 110, 112, nn. 1, 633, commi 1 e 2, e 639-bis cod. pen. (capo A), ex artt. 112 n. 1, 340, comma 1, cod. pen. (capo B) e ex artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. ex artt. 110, 112 nn. 1, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. (capo C), unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, per avere invaso l'Area dei Servizi della Persona del Comune di M. al fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2003, n. 6492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6492 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SIRENA PIETRO PRESIDENTE
Dott. BESSON MICHELE CONSIGLIERE
Dott. CONZATTI ALESSANDRO "
Dott. FIANDANESE FRANCO "
Dott. MACCHIA ALBERTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI TO, nato il [...];
avverso la SENTENZA del 19/02/2001 del TRIBUNALE di TAORMINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
Con sentenza pronunciata il 19 febbraio 2001 dal Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, TI TO veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 633 cod. pen. e condannato alla pena di lire 1.000.000 di multa. In particolare, il primo giudice sottolineava come fosse emerso - a seguito di un sopralluogo effettuato il 22 gennaio 1999 - che l'imputato, quale amministratore unico della società che aveva ricevuto in appalto l'esecuzione di lavori di realizzazione di un muro di contenimento all'interno di una proprietà privata da parte del Comune di Taormina, aveva occupato l'area lasciandovi un escavatore fermo senza manovratore e operai nei pressi, prima che venisse ordinata - con provvedimento sindacale del 28 gennaio 1999 - in via contingibile ed urgente l'occupazione temporanea di tale terreno allo scopo di effettuare i lavori necessari per garantire la pubblica incolumità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Prospetta, infatti, il ricorrente che nella specie non sarebbero ravvisabili gli estremi di una "arbitraria invasione", non essendo a questo fine sufficiente il mero ingresso sul fondo altrui, nè è riscontrabile alcuna arbitrarietà, concetto quest'ultimo, che evoca un quid pluris rispetto alla semplice assenza di titolo. Sarebbe inoltre assente il dolo specifico, posto che nel caso in esame dovevano eseguirsi lavori indetti dalla amministrazione comunale e che la "invasione" era stata effettuata sulla scorta di un atto legittimo adottato dalla stessa amministrazione. Il ricorso è fondato. Come infatti emerge dalla Relazione sul progetto del vigente codice penale, il delitto previsto dall'art. 633 aveva tratto la sua origine dalla previsione dettata dall'art. 9 del d.l. 22 aprile 1920, n. 515, la quale stabiliva: "Chiunque,
anche senza violenza, o senza rimuovere o alterare i termini e per trarne profitto sia pure temporaneo, si immette arbitrariamente nel possesso di terreni e di fabbricati rustici di altrui proprietà, pubblica o privata, ovvero, essendone in tal modo entrato in possesso, rifiuta di abbandonare gli immobili stessi, è punito con la pena stabilita nella prima parte dell'art. 422" del codice penale del 1889, il quale prevedeva per il delitto di rimozione o alterazione di termini la pena della reclusione sino a trenta mesi e quella della multa. Tale figura criminosa - sottolineava la Relazione - non era stata presa in considerazione dal codice del 1889, "sembrando che non potesse rivestire quel carattere di gravità, che segna il criterio di distinzione fra la tutela penale e la tutela civile, in materia di attentati alla proprietà immobiliare. Senonché - soggiungeva la Relazione - dopo la prima guerra mondiale, il fenomeno della occupazione delle terre e degli edifici, conseguenza della crisi sociale sopravvenuta, con riverberi notevoli anche nel campo agricolo ed edilizio, assunse tale importanza e gravità da suggerire al legislatore di punire l'invasione di terreni o di edifici con la legge speciale sopra citata. Dato il carattere della disposizione - puntualizzò ancora la Relazione - che, in sostanza, colpisce una forma di usurpazione non violenta, è ovvio - si disse - che essa debba essere stralciata dalla legge speciale ed inserita nel codice penale" (v. Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, p. 454). L'immissione arbitraria in possesso, menzionata dal d.l. n. 515 del 1920, e l'usurpazione, evocata nella Relazione sul progetto del codice vigente (non a caso, d'altra parte, l'art. 422 del codice del 1889, richiamato quoad poenam, dall'art. 9 del citato decreto, era inserito nel Capo VI del Titolo X del Libro II, intitolato, appunto, "Della usurpazione"), appaiono, dunque, i limiti "contenutistici" che, secondo la "tradizione" della fattispecie, debbono qualificare la condotta invasiva, essendo del tutto evidente, anche alla luce della disposizione finitima e residuale, dettata dall'art. 634 cod. pen., che non ogni turbativa del possesso può integrare il concetto di invasione, ma soltanto quella che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus. Se da un lato, quindi, e ad onta della segnalata occasio storica che diede origine alla previsione, è senz'altro vero - come la giurisprudenza ha da sempre affermato - che l'espressione "invasione" non è termine assunto nel senso etimologico e comune, che richiama il concetto di violenza fisica o di forza soperchiante per numero di persone, ma nel senso tecnico di accesso o penetrazione arbitraria nel fondo altrui per immettersi in possesso o trarne un qualunque profitto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. II, 11 maggio 1976, Oliva), non può peraltro negarsi come la qualificazione normativa della condotta in termini così "pregnanti", necessariamente evochi un quid pluris rispetto al semplice ingresso arbitrario, denotando una turbativa riconducibile ad una sorta di "spoglio funzionale", idoneo a comprimere, in tutto o in parte, le facoltà di godimento o la destinazione del bene. Se, quindi, la norma mira ad impedire condotte "usurpative" che abbiano ad oggetto terreni o edifici, la tipologia della condotta, per essere sussumibile nella fattispecie, dovrà necessariamente presentare connotazioni di rimarchevole lesività, restando altrimenti al di fuori dell'area descritta dal fatto normativamente tipizzato. Solo in tale prospettiva, d'altra parte, potrà ritenersi assunto, nel quadro normativo di riferimento, un oggetto giuridico suscettibile di tutela penale, alla stregua dei valori costituzionalmente preservati, e nell'alveo di un ponderato bilanciamento tra gli stessi. La giurisprudenza costituzionale è infatti costante nell'affermare il principio secondo il quale l'offensività in astratto deve essere intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore in materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti, e che l'art. 25 Cost. postula un ininterrotto operare del principio di offensività,
dal momento della astratta predisposizione della norma incriminatrice a quello della sua applicazione concreta da parte del giudice, cui soltanto compete di impedire, attraverso un prudente apprezzamento della lesività in concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale (v, fra le tante, Corte cost. sentenze n. 360 del 1995, n. 247 del 1997, n. 263 del 2000; a proposito della verifica sulla lesività in concreto, v., da ultimo, le sentenze nn. 519 e 531 del 2000). Tale essendo, dunque, il contesto normativo nella cui cornice deve essere apprezzata la condotta posta in essere dall'imputato, ne emerge con chiarezza l'inconsistenza sul piano della conformità al tipo ed alla integrazione di un fatto penalmente rilevante. Dalla sentenza impugnata, infatti, traspare che, nel corso di lavori di pubblica utilità, sei giorni prima di quando il Comune di Taormina ebbe ad ordinare in via d'urgenza l'occupazione dell'area che avrebbe costituito oggetto di arbitraria "invasione" ed "occupazione", l'imputato si limitò a lasciare in situ un escavatore, senza che quindi tale sua condotta potesse in alcun modo determinare uno "spoglio" od una "usurpazione" significativa agli effetti della integrazione del reato. di cui all'art. 633 cod. pen., ma esclusivamente - e se del caso - una eventuale turbativa suscettibile di pertinente ristoro in sede civile.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 FEBBRAIO 2003.