Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
In tema di cosa giudicata, la formazione del giudicato non coincide con l'eseguibilità del titolo, costituendo la prima il mero presupposto della seconda; pertanto l'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna composta di un unico capo in relazione al solo trattamento sanzionatorio non comporta automaticamente, in applicazione del principio della formazione progressiva del giudicato, l'immediata eseguibilità di detta sentenza, che può ricorrere soltanto qualora la pena sia definita con certezza nel "quantum" minimo inderogabile. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte in relazione alla recidiva, con dichiarazione di assorbimento degli altri motivi di ricorso concernenti la determinazione della pena).
Commentari • 3
- 1. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 2. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 3. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2017, n. 12904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12904 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
12904-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/11/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 3680/2017 ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE LUIGI FABRIZIO MANCUSO N.15007/2017 ANTONIO CAIRO Rel. Consigliere - ASSUNTA COCOMELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LI nato il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG ي ن J Letta la requisitoria del P.M., dott.ssa Maria Francesca Loy, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8/2/2017 la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava due distinti incidenti di esecuzione, riuniti e proposti rispettivamente il 21/12/2016 e il 9/1/2017, nell'interesse di NT IV. Il primo aveva ad oggetto l'ordine di carcerazione del 15/12/2016 per la reclusione di anni quattro mesi dieci giorni 20 quale frazione di pena per cui si affermava essersi formato il giudicato parziale, al netto della recidiva, all'esito dell'intervenuto annullamento con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione (in data 21/10/2015). Il secondo aveva ad oggetto il provvedimento del 3/1/2017 con cui era stata respinta l'istanza di revoca dell'ordine di carcerazione che non aveva tenuto conto di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti.
1.1. Ha premesso la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in ordine al primo incidente in executivis, che il NT era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione per il delitto di cui agli artt. 416-bis comma 1, 2, 3 e 4 cod. pen. con la recidiva e la diminuente del rito abbreviato. La Corte d'appello, quale giudice di merito, aveva rideterminato la pena iniziale in quella di anni otto di reclusione e la Corte di cassazione, accogliendo il motivo di ricorso sulla recidiva cd. obbligatoria ex art. 99 comma 5 cod. pen., con sentenza 21/10/2015, aveva annullato la decisione sul punto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, n. 185/2015. Sulla scorta di quanto indicato, osservava il giudice dell'esecuzione che, tranne il profilo inerente la recidiva, la statuizione era ormai coperta dal giudicato sul delitto ascritto e che la pena relativa era stata correttamente individuata in quella di anni quattro mesi dieci giorni venti di reclusione, di guisa che il titolo era stato giustamente messo in esecuzione.
1.2. Sul secondo incidente di esecuzione, che era stato riunito al primo, la Corte d'appello non riteneva condivisibili gli argomenti sviluppati dalla difesa. Si era, in particolare, osservato che, dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione, esclusa la custodia presofferta, sarebbe residuata una pena di anni tre mesi due giorni ventotto di reclusione;
effettuato il cumulo tra la pena in corso di parziale esecuzione e quelle di cui al precedente cumulo (in data 11/2/2011) la pena stessa sarebbe stata attribuibile a reati comuni e il richiedente avrebbe avuto diritto al beneficio della liberazione anticipata. La richiesta era stata, tuttavia, respinta affermandosi l'inapplicabilità del regime di cui all'art. 656 cod. proc. pen. al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. In definitiva si negava che, procedendo al cumulo prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione, sarebbe stata espiabile solo una pena relativa a reati comuni risultando, contrariamente, quella afferente al fatto ostativo interamente espiata per effetto del presofferto. Ha, contrariamente, ritenuto la Corte territoriale che, per effetto del cumulo dell'11/2/2011 la pena da espiare sarebbe stata di anni nove e giorni venticinque di reclusione, con scadenza per effetto della concessione della liberazione anticipata (gg 585) alla 2 4. data del 31 luglio 2018. Là dove fosse stato emesso il cumulo invocato, alla data dell'istanza (9/1/2017) sarebbe residuato ancora da scontare un periodo di detenzione di quattro anni nove mesi e giorni diciannove, superiore a quello per il quale sarebbe stato consentito l'affidamento in prova.
2. Ricorre per cassazione NT IV e lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, come anticipato, sull'ordine di carcerazione emesso a fronte di un giudicato parziale e sulla omessa e preliminare adozione di un provvedimento di cumulo.
2.1. Per il primo aspetto si lamenta specificamente la violazione degli artt. 670 e 648 cod. proc. pen. Afferma il ricorrente che la pendenza del giudizio di rinvio, dopo l'annullamento della Corte di cassazione sull'entità della pena, impediva la formazione di un titolo esecutivo che sarebbe seguito solo all'irrevocabilità della decisione. Si sarebbe dovuto, del resto, attendere il giudicato completo non avendo la Suprema Corte dichiarato le parti di sentenza coperte da irrevocabilità. Del resto, giudicato sulla responsabilità non significava anche giudicato sulla pena che era in corso di determinazione. Lo dimostravano alcuni elementi e in particolare la possibile incidenza dell'intervenuto annullamento con rinvio in relazione alla recidiva sulla prescrizione del reato in primo luogo. Ancora, avrebbe avuto incidenza quel dato sulla possibile applicazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. che avrebbe permesso di fissare una pena base diversa in ragione del giudicato sull'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen.; infine, avrebbe avuto incidenza sulla revisione, sull'accesso ad alcune misure alternative, alla detenzione oltre che sulla possibile applicazione del regime della continuazione in fase esecutiva.
2.2. Con il secondo motivo si contesta la violazione dell'art. 656 comma 4-bis cod. proc. pen. e l'omessa adozione del provvedimento di cumulo con sospensione dell'ordine di carcerazione. Si annota che detratto il presofferto cautelare di anni uno mesi sette giorni 22 restavano da espiare al NT anni tre mesi due e giorni 28 di reclusione. Lamenta il ricorrente che se si fosse operato il cumulo della condanna in parziale esecuzione con quelle di cui all'altro provvedimento di cumulo del'11/2/2011 (si sarebbe detratto un presofferto maggiore, dal 4/11/2011 al 7/4/2015 e il medesimo ricorrente avrebbe beneficato della liberazione portando la pena residua al di sotto dei tre anni, tanto che sarebbe residuata l'esecuzione di soli titoli comuni (tentata estorsione) con piena operatività del disposto di cui all'art. 656 comma 4-bis cod. proc. pen. e conseguente sospensione dell'ordine di carcerazione, non residuando pena afferente a delitto cd. ostativo. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con le precisazioni che si passa ad esporre.
1.1. Il nucleo centrale della questione di diritto posta dal ricorrente è relativo alla esatta definizione del perimetro entro cui, a fronte di un giudicato cd. progressivo, sussistano margini per procedere all'esecuzione della statuizione di condanna, specie là dove l'annullamento parziale della decisione sia avvenuto sul trattamento sanzionatorio o su aspetti li 3 che possono, in certa misura, incidere sulla sua esatta determinazione. Ciò perché, si intende, la regola di legalità, è principio d'ordine del sistema e governa anche, e soprattutto, la fase esecutiva strettamente legata all'attuazione della pretesa punitiva statuale.
1.2. L'art. 624 cod. proc. pen. stabilisce che: "Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata". La norma intende richiamarsi nel selezionare le parti che diventano irrevocabili a qualsiasi statuizione che abbia un'autonomia giuridico- concettuale rispetto all'annullamento. Non è, pertanto, limitata alle sole decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito della stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame. In questi termini l'autorità del giudicato si è ritenuto che reclami il suo fondamento dal principio della cd. formazione progressiva (Sez. U., nr. 373, del 23/11/1990, Agnese, rv n. 4460 ut 186165; rv. 186164; Sez. U. 1175/1993, Ligresti;
sez U 19/1/1994, Cellerini, Sez U. nr. 4904, del 26/3/1997, Attinà; Sez U. 1971/2000 Tuzzolino). Pacifico, pertanto, che là dove l'annullamento con rinvio riguardi un capo della sentenza autonomo dagli altri, il giudicato si formi in relazione ai capi residui non intaccati dall'intervenuto annullamento e dalla prosecuzione del giudizio di rinvio (sez 1, nr. 1917 del 30/672015, Cafasso rv. Rv. 264528). Il concetto dell'autonomia dei diversi capi della decisione nei processi (oggettivamente) cumulativi e la relativa idoneità a passare in giudicato sono stati espressi anche nell'ordinanza n. 20 del 1996, Vitale, in cui le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui la sentenza, pur documentalmente unica, se ricomprenda una pluralità di capi e di imputazioni a carico dello stesso imputato, nella parte non investita dall'annullamento con rinvio (a seguito della sentenza della Corte di cassazione) può essere legittimamente posta in esecuzione per la parte divenuta irrevocabile (in senso analogo, Sez. U, n. 1 del 28/06/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, ove si chiarisce che il giudicato parziale può formarsi solo con riguardo ai "capi" e non con riguardo ai "punti" della decisione). Per "capo" della sentenza deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato» e tale nozione ha rilievo in particolare per la sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza». Il concetto di "punto della decisione", cui fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ha invece una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni ma non le relative - argomentazioni svolte a sostegno - suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo». I punti della decisione vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle «statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato» e nell'ambito di ogni capo i singoli punti della decisione segnano un "passaggio obbligato" per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice li 4 non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la - relativa comparazione, la determinazione della pena e l'eventuale sospensione condizionale, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio). Il principio è stato ancora ribadito dalle Sezioni Unite, successivamente alla sentenza Tuzzolino, nella sentenza n. 10251 del 09/03/2007, Michaeler, Rv. 235699, in cui si condivide la definizione del capo come atto giuridico completo ed in cui si ribadisce la dicotomia capi- punti della sentenza (da ultimo anche Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 Ud. (dep. 14/02/2017) Rv. 268966).
1.3. Ciò posto in generale, deve osservarsi che, là dove si discuta di cd. giudicato progressivo nell'ambito del medesimo capo (di imputazione) della sentenza e, dunque, si tratti di definire quali ambiti interni alla contestazione e alla decisione, nel giudizio di rinvio siano coperti dall'irrevocabilità, con relative preclusioni processuali e di merito la questione non muta le sue coordinate di riferimento. Norma regolatrice resta l'indicato art. 624 cod. proc. pen. Il giudicato avrà ad oggetto le parti della decisione che non siano in connessione essenziale con la parte annullata. L'affermazione impone, tuttavia, la precisazione che riguarda la diversità dei concetti di giudicato (con relativa irrevocabilità) e di eseguibilità del titolo (che nell'ordine logico temporale deve essere successiva alla formazione del giudicato stesso). Il sistema processual-penalistico, invero, non conosce meccanismi di immediata esecutività dei titoli di condanna anteriormente alla formazione del giudicato formale (come, al contrario, accade nel processo civile, oramai in maniera generalizzata, per la decisone di primo grado, a far data dall'entrata in vigore della legge 353/1990). Piuttosto, nel processo penale è possibile in caso di annullamento parziale dare esecuzione alla condanna per la parte di decisione coperta da irrevocabilità, non in virtù di un principio di anticipazione dell'esecutività della decisione stessa rispetto al giudicato formale e sostanziale ovvero di immediata eseguibilità della statuizione di condanna di primo o di secondo grado (principi che non potrebbero entrare nel sistema processuale penale in ragione del disposto dell'art. 27 Cost. - che postula la condanna definitiva-), ma in virtù della intervenuta formazione del giudicato sulla statuizione di responsabilità e sulla pena minima da portare ad esecuzione. Là dove, pertanto, la decisione di annullamento parziale interna al singolo capo di imputazione dia conto della responsabilità, accertandone il profilo dell'an e chiarendo tutti i punti che ad essa risultino collegati (imputabilità, assenza di esimenti obiettive, soggettive, etc.) ed intervenga sul solo profilo del quantum della pena, annullando con rinvio il trattamento sanzionatorio, per effetto della necessità di un nuovo giudizio, a titolo esemplificativo, in punto di circostanze o di bilanciamento di esse, il tema relativo rimesso al giudice del merito nel giudizio 5 rescissorio, può determinare la non eseguibilità della decisione divenuta irrevocabile, per mancata o non possibile individuazione certa della pena minima da eseguire. E' evidente che in ipotesi siffatte si sia al cospetto di un giudicato progressivo o parziale sull'accertamento del reato e della responsabilità, ma si versi al cospetto di un elemento impediente l'esecutività del titolo, non potendo attuarsi lo ius puniendi statuale per mancata determinazione certa della pena minima da porre in esecuzione. E' chiaro, allora, come sia possibile, anche a fronte di un annullamento parziale con rinvio sulla sola determinazione del trattamento sanzionatorio per un tema interno all'unico capo di imputazione oggetto di contestazione- che il giudicato parziale non porti con sé ipso iure l'eseguibilità della decisione contenuta nel titolo. Deriva che la sentenza, là dove la pena non sia definita con certezza nel quantum minimo inderogabile, non può valere quale titolo eseguibile. Da ciò discende, altresì, il principio secondo cui, così come non risultano suscettibili di esecuzione decisioni di condanna in forma anticipata, egualmente non sono praticabili soluzioni interpretative che pretendano l'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in incertam poenam ovvero che abbiano ad oggetto pene determinate nel minimo in maniera evidentemente virtuale, attraverso, cioè, operazioni di calcolo su cui non sia scesa l'irrevocabilità del giudicato (che, pertanto, siano suscettibili di rivisitazioni anche in melius) ovvero attraverso computi di cui non sia possibile intendere il percorso logico giuridico seguito nella relativa determinazione. Diversamente si rischierebbe di trasformare il rapporto afferente l'espiazione della pena in un'azione esecutiva ad oggetto incerto. Questa Corte, d'altro canto, ha anche avuto modo di spiegare che la regola della formazione progressiva del giudicato può trovare applicazione nei soli casi in cui sia stata determinata la pena minima che il condannato deve espiare per i reati definitivamente giudicati (Sez 1, n. 32477 del 19/6/2013 rv 25703; Sez 1, n. 15949 del 21/2/2013, rv 256255; Sez 1, nr. 3273 19/12/2016 dep. 23/1/2017).
2. Ciò posto il provvedimento impugnato non si confronta in maniera compiuta con la questione centrale posta dal ricorrente e che aveva devoluto nella proposizione del primo incidente di esecuzione. Il NT, invero, aveva discusso, infatti, della correttezza dell'iniziativa esecutiva nei suoi confronti in relazione alla decisione di condanna per la quale il trattamento sanzionatorio era stato inciso dalla decisione di annullamento con rinvio di questa Corte, che aveva avuto ad oggetto specificamente la decisione sulla ritenuta recidiva e che aveva ritenuto assorbiti i motivi di ricorso sulla determinazione della pena (Sez 5 21/10/2015, fl. 33). La decisione della Corte d'appello non spiega in che termini sia giunta, contrariamente, a ritenere che la pena minima si dovesse determinare in quella indicata di anni quattro mesi dieci giorni venti di reclusione, nonostante l'intervenuto annullamento, il rinvio sul punto della recidiva e l'assorbimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio, statuizione che pareva lasciasse l'intero profilo sub iudice. li Ancora, la contestazione sembra intendersi dalla decisione impugnata e dalla documentazione allegata al ricorso, attraverso il richiamo operato al comma 2 dell'art. 416 bis cod. pen. e alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. avrebbe potuto avere rilevanza sulla determinazione del trattamento stesso, anche in funzione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. rilevante là dove si fossero dovute applicare, da un lato, la recidiva e, dall'altro, l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. La Corte territoriale non si confronta espressamente con questo aspetto e non spiega quale sia stato l'iter logico giuridico seguito per giungere alla affermazione secondo cui la pena minima certa dovesse essere quella indicata, pena al di sotto della quale non si sarebbe potuta fissare la soglia minima di un'eventuale sanzione a carico del ricorrente. D'altro canto si omette di indicare anche nella motivazione impugnata il quadro normativo di riferimento considerato, in ragione della contestazione temporale, per la relativa determinazione della pena, non comprendendosi egualmente se sia stata o meno ritenuta l'ipotesi direttiva contestata di cui all'art. 416-bis comma 2 cod. pen., unita all'anzidetta aggravante indipendente della dotazione armata. Né vale a superare la questione il riferimento, pur presente nel provvedimento impugnato, secondo cui non si discuterebbe dell'entità della pena (che si afferma correttamente indicata nel provvedimento oggetto di incidente di esecuzione). Si deve osservare che l'istante, discutendo della legittimità dell'esecuzione "anticipata", all'esito dell'annullamento con rinvio, metteva in discussione, all'evidenza, la stessa legittimità dell'esecuzione e dell'attuazione di una pena che, per quanto riteneva, non sarebbe stata ancora eseguibile. Ciò, avrebbe, pertanto, imposto di spiegare in base a quale ragionamento la pena minima sarebbe risultata determinata con certezza e, dunque sarebbe stata "eseguibile" con l'ordine di esecuzione per la carcerazione, pur a fronte del contenuto della decisione di annullamento con rinvio di questa Corte, testé richiamato, che rimetteva in discussione l'intero trattamento sanzionatorio.
4. Alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito nella decisione assunta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017 Il Consigliere estensore Antonio Cairoс пий свог Il Presidente Maria Stefania Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 MAR 2018 7 CANCELLIERE Stefania PATELLA