Sentenza 15 marzo 2000
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Avverso il provvedimento con il quale la Corte d'appello rigetta la richiesta di revoca della misura della sorveglianza speciale di p.s. è esperibile il ricorso per cassazione e non il ricorso alla stessa corte d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2000, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 15.03.2000
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 1971
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 44957/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'ON EP n. il 22.07.1954
avverso decreto del 20.09.1999 CORTE APPELLO di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Osserva in fatto e in diritto:
Con decreto motivato del 20 settembre 1999 la corte d'appello di Lecce rigettava la richiesta di revoca della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza presentata da D'IO US.
Contro il predetto provvedimento veniva proposto dall'interessato "ricorso" alla stessa corte d'appello, con il quale si deduceva la manifesta illogicità della motivazione, che, pur dando atto che la pericolosità per la pubblica sicurezza poteva ormai ritenersi di fatto cessata, ciò non ostante aveva rigettato la richiesta. La corte d'appello, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, la trasmetteva a questa corte per l'ulteriore corso. In data 1 marzo 2000 è pervenuta una dichiarazione del difensore del ricorrente con la quale, premesso che il ricorso in opposizione alla stessa corte d'appello venne presentato sulla base di una interpretazione giurisprudenziale sostenuta anche da alcune sentenze di questa corte, fa presente che qualora la impugnazione da lui proposta sia qualificata, invece, come ricorso per cassazione intende rinunziarvi.
Osserva preliminarmente la corte che la giurisprudenza indicata dal ricorrente si riferisce alla ipotesi in cui oggetto della decisione sia soltanto una modifica delle modalità di esecuzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (cfr. Cass. 19 giugno 1997, n. 4209, RV. 208405). Al contrario, quando, come nella specie, oggetto della decisione è la revoca della misura di prevenzione, non sembra possa porsi in dubbio che, pur in mancanza di espressa specifica previsione, sulla richiesta di revoca debba provvedersi con le stesse modalità previste per la applicazione della misura. Una diversa interpretazione non avrebbe un adeguato fondamento logico, avendo la revoca della misura la stessa incidenza (sia pure in positivo) sul prevenuto della sua applicazione, per cui non si comprenderebbe perché, a parità di condizioni, il legislatore, avrebbe dovuto, provvedere due diversi procedimenti, a parte ogni considerazione sugli effetti della pronunzia sulla libertà personale, intesa come "degradazione giuridica" (vedi tra le altre Corte Costituzionale 7 dicembre 1994 n. 419" del soggetto sottoposto alla misura.
Correttamente, quindi, la corte d'appello ha qualificato il "ricorso", come ricorso per cassazione trasmettendolo a questa corte. Lo stesso deve essere esaminato, atteso che la rinuncia presentata soltanto a firma del difensore non può spiegare effetti sostanziali. Nel merito il ricorso è fondato.
La corte d'appello, infatti, dopo aver dato atto che il sorvegliato speciale ha tenuto dall'inizio della misura un comportamento esemplare, tanto da meritare che la medesima fosse con successivi provvedimenti resa meno gravosa, ha rigettato la richiesta in base agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della pericolosità al momento della applicazione della misura, senza indicare i motivi per i quali tale pericolosità fosse ritenuta ancora esistente, malgrado le affermazioni in precedenza fatte sull'attuale condotta di vita del ricorrente.
3. Il decreto impugnato deve essere, dunque, annullato con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di Lecce.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000