Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
Il principio secondo cui la sentenza di condanna per la parte divenuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche in caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di cassazione per ipotesi di reato in continuazione con la prima, ricollegabile alla regola della formazione progressiva del giudicato, trova applicazione solo se è stata determinata la pena minima che il condannato deve comunque espiare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva determinato la pena in concreto da espiare sebbene il giudizio di rinvio avrebbe potuto individuare un diverso reato più grave e, conseguentemente, calcolare la pena in modo diverso).
Commentari • 4
- 1. Articolo 650 del codice di procedura penale Esecutività delle sentenze e dei decreti penalihttps://www.studiocataldi.it/
Fonti Codice di procedura penale Libro Decimo Esecuzione Titolo I Giudicato (artt. 648-654) Contenuto e applicazione dell'articolo 650 La norma evidenzia il rapporto di consequenzialità diretta tra lirrevocabilità della sentenza e dei decreti penali di condanna e la loro forza esecutiva. In particolare, il primo comma introduce la nozione di esecutività, ossia la capacità (astratta) dei provvedimenti (e dei precetti negli stessi contenuti) di essere concretamente eseguiti, agganciandola, in ossequio al principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva costituzionalmente sancito, a quella di irrevocabilità, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza; per cui …
Leggi di più… - 2. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
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di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 4. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2013, n. 32477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32477 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 19/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2273
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 46071/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO SO AR N. IL 28/02/1977;
avverso l'ordinanza n. 1293/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 9.3.2012 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, determinava in anni due e mesi due di reclusione ed Euro 300 di multa la pena in concreto da espiare con riferimento alla sentenza emessa, in data 4.3.2010, nei confronti di CA LO SO, parzialmente annullata con rinvio per nuovo giudizio dalla Corte di cassazione limitatamente al reato contestato al predetto al capo A).
Ribadito il principio della formazione del giudicato progressivo, precisava che con la richiamata sentenza il LO SO era stato condannato alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed Euro 400 di multa in relazione al reato di tentata estorsione, contestato al capo A), diversamente qualificato in quello di violenza privata, nonché ai reati di cui ai capi L) ed M), tutti unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave, all'esito della diversa qualificazione del capo A), il reato contestato al capo L) per il quale, esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, era stata determinata la pena base di anni quattro di reclusione ed Euro 600 di multa.
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello, aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado con riferimento al capo A); pertanto, la Corte territoriale, quale giudice dell'esecuzione, eliminato l'aumento per la continuazione relativamente a detto capo, rideterminava la pena da espiare in quanto riferita ai capi per i quali la sentenza è divenuta irrevocabile.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il LO SO, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Rileva, in primo luogo, che con la sentenza di primo grado la pena base era stata determinata in relazione al reato più grave di estorsione aggravata contestato al capo A), aumentata per la continuazione con i reati di cui al capo L), tentata estorsione, e al capo M), art. 697 c.p.. Nel giudizio di appello la pena è stata rideterminata a seguito della riqualificazione nel reato di violenza privata quello contestato al capo A). Tuttavia, a seguito della decisione di annullamento con rinvio della Corte di cassazione della sentenza di secondo grado proprio in ordine al capo A), pur essendosi formato il giudicato avuto riguardo ai reati di cui ai capi L) e M), il relativo titolo non può avere forza esecutiva in quanto l'annullamento con rinvio si riferisce ad una ipotesi di reato posta in continuazione con quelle per le quali si è formato il giudicato, quella di cui al capo A), che incide sulla immediata eseguibilità del giudicato ben potendo essere riqualificata nel reato originariamente contestato di estorsione consumata e, quindi, più grave rispetto ai reati per i quali si è formato il giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ribadito il principio che il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva, sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, che anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate, e che, conseguentemente, la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 - dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206170), deve, altresì, rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che per il principio di formazione progressiva del giudicato, quando la decisione sia irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, e rispetto ad essa la sentenza contenga già l'indicazione della pena da irrogare la sentenza di condanna deve essere posta in esecuzione e il rinvio parziale operato dalla cassazione per ipotesi di reato poste in continuazione con la prima non incide sull'immediata eseguibilità del giudicato (Sez. 6, n. 3216 del 20/08/1997, Maddaluno, rv. 208873;
Sez. 1, n. 2071 del 20/03/2000, Soldano, rv. 215949). Il principio di diritto ora ribadito non può trovare, quindi, applicazione nel caso oggetto di ricorso perché non è stata determinata la pena minima che il condannato deve comunque espiare e dal giudizio di rinvio, relativo al capo A), potrebbe conseguire non l'aumento per la continuazione della pena già inflitta, bensì un diverso calcolo della pena laddove si tornasse alla originaria qualificazione del fatto nel reato di estorsione consumata che, certamente, configurerebbe il reato più grave sul quale quantificare la pena.
Pur essendosi formato il giudicato per i reati di cui ai capi L) e M), quindi, il relativo titolo non può avere forza esecutiva in quanto l'annullamento con rinvio si riferisce ad ipotesi di reato posta in continuazione con quelle per le quali si è formato il giudicato, quella di cui al capo A), che incide sulla immediata eseguibilità del giudicato ben potendo essere riqualificata nel reato originariamente contestato di estorsione consumata e, quindi, più grave rispetto ai reati per i quali si è formato il giudicato. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dandone comunicazione al Procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2013