Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto, l'effetto caducatorio di cui all'art. 390, comma terzo, cod. proc. pen., non si verifica se la richiesta del P.M., anche trasmessa a mezzo telefax, sia pervenuta nella cancelleria del giudice competente oltre il termine di chiusura dell'ufficio e non sia stata ricevuta da alcuno. (Fattispecie in cui la richiesta di convalida era priva dell'attestazione del deposito e della relativa sottoscrizione della segreteria dell'ufficio richiedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2008, n. 45692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45692 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/11/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2701
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 013592/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di CREMONA;
nei confronti di:
1) LE IN N. IL 13/04/1984;
avverso ORDINANZA del 31/03/2008 GIP TRIBUNALE di CREMONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. che ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Cremona non convalidava l'arresto in flagranza di PA NC, operato dalla polizia giudiziaria in data 28/3/08 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., sul rilievo che la richiesta di convalida, pervenuta a mezzo fax in cancelleria, era improduttiva di effetti giuridici, propri del tipo di richiesta, siccome priva del depositato e della sottoscrizione della segreteria dell'Ufficio richiedente, effetti che andavano invece ricondotti alla successiva richiesta ritualmente depositata in data 31/3/08, e quindi inefficace per mancato rispetto del termine di quarantotto ore ex art. 390 c.p.p., comma 1. Con il medesimo atto il G.I.P. disponeva la custodia cautelare domiciliare, dopo avere valutato il quadro indiziario e cautelare delineatosi a carico del menzionato imputato.
Contro tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Cremona, e ne denunzia, a sostegno della richiesta di annullamento, la illogicità dell'iter argomentativo seguito dal giudice a quo nel pervenire alla non convalida dell'arresto, sostenendo che il principio, cui si era adeguato il G.I.P., secondo cui gli atti del P.M. possono spiegare i loro effetti solo dal momento in cui vi sia l'attestazione del deposito in segreteria poteva valere fino a quando il provvedimento rimane nella disponibilità interna della Procura, ma una volta che l'atto sia uscito dall'ufficio, che lo ha formato ed abbia assunto una rilevanza esterna intersoggettiva, appariva fuori luogo invocare il suddetto principio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ricorda il collegio che proprio in considerazione della essenziale urgenza che connota il compimento degli atti, relativi alla convalida di arresto, la giurisprudenza di questa Corte è ormai attestata al principio, per cui, in tema di rispetto del termine per la presentazione della richiesta di convalida dell'arresto, l'effetto caducatorio di cui all'art. 390 c.p.p., comma 3, non si verifica se la richiesta medesima, anche se trasmessa a mezzo telefax, sia pervenuta nella cancelleria del giudice competente oltre il termine di chiusura dell'ufficio e non sia ricevuta da nessuno (Cass. Sez. 4^ 16/1-20/2/2004 n. 7299 Rv. 227350; Sez. 6^ 11/5-18/6/98 n. 1712 Rv. 211134). E a tale principio non si sottrae neppure la denunciata carenza del depositato e della sottoscrizione della segreteria dell'ufficio richiedente.
Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008