CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/08/2023, n. 34385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34385 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da MA AT, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 25/01/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE De EL, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione di AT MA, richiesta dalla Repubblica di Albania in relazione alla condanna pronunciata dal Distretto giudiziario di Fier il 27 settembre 2017, divenuta irrevocabile il 14 novembre 2017, alla pena di anni sette di reclusione, per il reato di truffa sanzionato dall'art. 143/2 dei codice penale albanese. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34385 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 03/05/2023 La sentenza estradizionale ha subordinato la consegna al riconoscimento del diritto del condannato di ottenere il riesame del merito della decisione, emessa all'esito di un giudizio pronunciato "in absentia". 2. Ricorre MA, a mezzo del difensore, avv. Davide Cerutí, il quale propone i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce il venir meno del titolo esecutivo su cui si fonda la sentenza di estradizione. Con provvedimento del 14 febbraio 2023 il Tribunale di Fier ha disposto la rimessione in termini del condannato per impugnare la sentenza in ragione della quale è stata disposta la consegna - nell'ambito di un procedimento del quale egli non ha avuto effettiva conoscenza - sicché la richiesta avrebbe dovuto essere respinta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce omessa valutazione dei rischi per l'incolumità personale del ricorrente qualora fosse data esecuzione alla pronuncia. MA ha richiesto protezione. internazionale e ha, per l'effetto, conseguito permessi di soggiorno in Italia, essendo testimone di un grave fatto omicidiario, connesso al traffico di stupefacenti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), e 698 cod. proc. pen. Sussiste in Albania un rischio sistemico di sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti, in ragione delle endemiche problematiche di sovraffollamento degli istituti penitenziari e per le criticità delle condizioni igienico-sanitarie in essi riscontrate. La Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere un' indagine mirata sulle condizioni di trattamento penitenziario che saranno in concreto riservate al ricorrente nello ato richiedente, assumendo informazioni integrative, al fine di verificare se lo stesso potrà fruire di uno spazio minimo intramurario conforme agli standards convenzionali e costituzionali e di condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio adeguate. Al riguardo la difesa ha richiamato taluni reports estratti da siti internet riguardanti le condizioni di sicurezza della popolazione carceraria e quanto "contenuto nelle relazioni del Consiglio d'Europa", relative agli istituti penitenziari alba nesi. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha accolto la domanda di estradizione subordinandola alla possibilità per l'estradando di ottenere il riesame nel merito della decisione di condanna, come del resto consentito dall'art. 450 del codice di rito abanese. In tema di estradizione esecutiva, è consolidato il principio di diritto in forza del quale sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa alla consegna di una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consenta di chiedere la rinnovazione del giudizio. In un caso analogo, questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni di estradizione del ricorrente verso la Repubblica di Albania, in considerazione del fatto che lo stesso era stato assistito da un difensore di fiducia e che l'ordinamento albanese prevede l'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale all'art. 51, legge n. 10.193 del 3 dicembre 2009, emessa in attuazione dell'art. 3 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione firmata a Strasburgo il 17 marzo 1978 e ratificata dall'Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, disponendo, tuttavia, a rettifica della sentenza impugnata, che l'estradizione fosse subordinata alla condizione che all'imputato fosse garantito il diritto ad impugnare nel merito la sentenza contumaciale (v. Sez. 6 n. 19226 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833). Il principio è stato ribadito, con riferimento alla consegna richiesta in forza di mandato di arresto europeo esecutivo, da analoghe pronunce, che hanno evidenziato le condizioni e i limiti del potere di rifiuto ex artt. 6, comma 1-bis, lett. d), e 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69, (ex multis, Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, Ouled, Rv. 283320). Tanto premesso, non risulta intervenuta nella specie alcuna revoca del titolo / esecutivo posto a base della richiesta estradizionale, né vi è stata sospensione della richiesta stessa, tale da legittimare l'annullamento della pronunci&li per violazione di legge. 2. Aspecifico, perché reiterativo di analoga questione posta innanzi alla Corte di appello, e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso, con cui il difensore lamenta che il rientro di MA in Albania esporrebbe lo stesso al rischio di ritorsioni nei confronti della sua persona e dei familiari, a causa delle dichiarazioni dallo stesso rese alla autorità di polizia di Fier circa fatti delittuosi - anche omicidiari - a sua conoscenza. Nella sentenza impugnata la Corte osserva che un simile rischio non è documentato;
né del resto risulta l'accoglimento in favore dell'estradando della domanda di protezione internazionale. Il tema posto è, in ogni caso, ininfluente ai fini del decidere. E' espressione di un consolidato indirizzo che il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, operi esclusivamente nelle ipotesi in cui detta situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale (ex pluribus v. Sez. 6, sent. n. 4977 del 15/12/2015, dep. 2016, Onikauri, Rv. 265899; Sez. 6, sent. n. 45476 del 15/09/2015, Karic, Rv. 265455; Sez. 6, sent. n. 9082 del 05/02/2010, Kolyada, Rv. 246285). In applicazione di tale principio, più volte è stata espressamente disattesa l'allegazione difensiva circa la rilevanza della c.d. regola di Kanun (tra .le più recenti v. Sez. 6 n. 19392 del 25/06/2020, Hoxhaj non mass.; Sez. 6, n. 14418 del 10/01/2020, Carni, non mass.), trattandosi di pratiche private non direttamente riferibili allo Stato albanese. Dunque è incensurabile, anche sotto tale profilo, la valutazione della Corte di appello in ordine alla assoluta genericità delle deduzioni difensive sulle possibili ritorsioni cui sarebbe esposto l'estradando nello Stato richiedente. 3.La terza doglianza, volta a far emergere le attuali condizioni delle carceri albanesi quali fattori di rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di consegna, risulta parimenti generica ed infondata. Ritiene il Collegio che incomba sull'estradando un onere di allegazione, che deve tradursi in elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente;
onere che, nel caso al vaglio, non è stato assolto. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non è esaustiva, in questa prospettiva, la generica allegazione di reports tratti da "siti internet" circa la situazione di sovraffollamento, le precarie condizioni igienico-sanitarie e l'emersione di casi di tortura e maltrattamento, mancando qualsivoglia indicazione in tal senso proveniente da accreditati organismi internazionali. 4 Da un rapporto redatto in data 17 settembre 2019 dal Comitato Tecnico per la Prevenzione della Tortura non si delineano situazioni di degrado, comportanti rischi di violazione di diritti fondamentali. L'assunto, non contrastato sulla base di rilievi specifici dal ricorrente, è peraltro conforme all'orientamento giurisprudenziale più recente, essendosi al riguardo posto in evidenza come rapporti ufficiali attestino un quadro sostanzialmente positivo, in evoluzione rispetto al passato (Sez.6, n.19393 del 26/6/2020, Skarra, non mass.; Sez. 6, n. 9203 del 3/3/2020, Xhiva, non mass.; Sez. 6, n. 14428 del 14/1/2020, Carni, non mass.; Sez. 6, n. 12213 del 4/12/2019, dep. 2020, Ademi, non mass.). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 5. Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrental pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE De EL, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione di AT MA, richiesta dalla Repubblica di Albania in relazione alla condanna pronunciata dal Distretto giudiziario di Fier il 27 settembre 2017, divenuta irrevocabile il 14 novembre 2017, alla pena di anni sette di reclusione, per il reato di truffa sanzionato dall'art. 143/2 dei codice penale albanese. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34385 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 03/05/2023 La sentenza estradizionale ha subordinato la consegna al riconoscimento del diritto del condannato di ottenere il riesame del merito della decisione, emessa all'esito di un giudizio pronunciato "in absentia". 2. Ricorre MA, a mezzo del difensore, avv. Davide Cerutí, il quale propone i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce il venir meno del titolo esecutivo su cui si fonda la sentenza di estradizione. Con provvedimento del 14 febbraio 2023 il Tribunale di Fier ha disposto la rimessione in termini del condannato per impugnare la sentenza in ragione della quale è stata disposta la consegna - nell'ambito di un procedimento del quale egli non ha avuto effettiva conoscenza - sicché la richiesta avrebbe dovuto essere respinta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce omessa valutazione dei rischi per l'incolumità personale del ricorrente qualora fosse data esecuzione alla pronuncia. MA ha richiesto protezione. internazionale e ha, per l'effetto, conseguito permessi di soggiorno in Italia, essendo testimone di un grave fatto omicidiario, connesso al traffico di stupefacenti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), e 698 cod. proc. pen. Sussiste in Albania un rischio sistemico di sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti, in ragione delle endemiche problematiche di sovraffollamento degli istituti penitenziari e per le criticità delle condizioni igienico-sanitarie in essi riscontrate. La Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere un' indagine mirata sulle condizioni di trattamento penitenziario che saranno in concreto riservate al ricorrente nello ato richiedente, assumendo informazioni integrative, al fine di verificare se lo stesso potrà fruire di uno spazio minimo intramurario conforme agli standards convenzionali e costituzionali e di condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio adeguate. Al riguardo la difesa ha richiamato taluni reports estratti da siti internet riguardanti le condizioni di sicurezza della popolazione carceraria e quanto "contenuto nelle relazioni del Consiglio d'Europa", relative agli istituti penitenziari alba nesi. 9 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha accolto la domanda di estradizione subordinandola alla possibilità per l'estradando di ottenere il riesame nel merito della decisione di condanna, come del resto consentito dall'art. 450 del codice di rito abanese. In tema di estradizione esecutiva, è consolidato il principio di diritto in forza del quale sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa alla consegna di una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consenta di chiedere la rinnovazione del giudizio. In un caso analogo, questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni di estradizione del ricorrente verso la Repubblica di Albania, in considerazione del fatto che lo stesso era stato assistito da un difensore di fiducia e che l'ordinamento albanese prevede l'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale all'art. 51, legge n. 10.193 del 3 dicembre 2009, emessa in attuazione dell'art. 3 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione firmata a Strasburgo il 17 marzo 1978 e ratificata dall'Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, disponendo, tuttavia, a rettifica della sentenza impugnata, che l'estradizione fosse subordinata alla condizione che all'imputato fosse garantito il diritto ad impugnare nel merito la sentenza contumaciale (v. Sez. 6 n. 19226 del 30/03/2017, Locorotondo, Rv. 269833). Il principio è stato ribadito, con riferimento alla consegna richiesta in forza di mandato di arresto europeo esecutivo, da analoghe pronunce, che hanno evidenziato le condizioni e i limiti del potere di rifiuto ex artt. 6, comma 1-bis, lett. d), e 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69, (ex multis, Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, Ouled, Rv. 283320). Tanto premesso, non risulta intervenuta nella specie alcuna revoca del titolo / esecutivo posto a base della richiesta estradizionale, né vi è stata sospensione della richiesta stessa, tale da legittimare l'annullamento della pronunci&li per violazione di legge. 2. Aspecifico, perché reiterativo di analoga questione posta innanzi alla Corte di appello, e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso, con cui il difensore lamenta che il rientro di MA in Albania esporrebbe lo stesso al rischio di ritorsioni nei confronti della sua persona e dei familiari, a causa delle dichiarazioni dallo stesso rese alla autorità di polizia di Fier circa fatti delittuosi - anche omicidiari - a sua conoscenza. Nella sentenza impugnata la Corte osserva che un simile rischio non è documentato;
né del resto risulta l'accoglimento in favore dell'estradando della domanda di protezione internazionale. Il tema posto è, in ogni caso, ininfluente ai fini del decidere. E' espressione di un consolidato indirizzo che il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, operi esclusivamente nelle ipotesi in cui detta situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale (ex pluribus v. Sez. 6, sent. n. 4977 del 15/12/2015, dep. 2016, Onikauri, Rv. 265899; Sez. 6, sent. n. 45476 del 15/09/2015, Karic, Rv. 265455; Sez. 6, sent. n. 9082 del 05/02/2010, Kolyada, Rv. 246285). In applicazione di tale principio, più volte è stata espressamente disattesa l'allegazione difensiva circa la rilevanza della c.d. regola di Kanun (tra .le più recenti v. Sez. 6 n. 19392 del 25/06/2020, Hoxhaj non mass.; Sez. 6, n. 14418 del 10/01/2020, Carni, non mass.), trattandosi di pratiche private non direttamente riferibili allo Stato albanese. Dunque è incensurabile, anche sotto tale profilo, la valutazione della Corte di appello in ordine alla assoluta genericità delle deduzioni difensive sulle possibili ritorsioni cui sarebbe esposto l'estradando nello Stato richiedente. 3.La terza doglianza, volta a far emergere le attuali condizioni delle carceri albanesi quali fattori di rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di consegna, risulta parimenti generica ed infondata. Ritiene il Collegio che incomba sull'estradando un onere di allegazione, che deve tradursi in elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente;
onere che, nel caso al vaglio, non è stato assolto. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non è esaustiva, in questa prospettiva, la generica allegazione di reports tratti da "siti internet" circa la situazione di sovraffollamento, le precarie condizioni igienico-sanitarie e l'emersione di casi di tortura e maltrattamento, mancando qualsivoglia indicazione in tal senso proveniente da accreditati organismi internazionali. 4 Da un rapporto redatto in data 17 settembre 2019 dal Comitato Tecnico per la Prevenzione della Tortura non si delineano situazioni di degrado, comportanti rischi di violazione di diritti fondamentali. L'assunto, non contrastato sulla base di rilievi specifici dal ricorrente, è peraltro conforme all'orientamento giurisprudenziale più recente, essendosi al riguardo posto in evidenza come rapporti ufficiali attestino un quadro sostanzialmente positivo, in evoluzione rispetto al passato (Sez.6, n.19393 del 26/6/2020, Skarra, non mass.; Sez. 6, n. 9203 del 3/3/2020, Xhiva, non mass.; Sez. 6, n. 14428 del 14/1/2020, Carni, non mass.; Sez. 6, n. 12213 del 4/12/2019, dep. 2020, Ademi, non mass.). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 5. Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrental pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 03/05/2023