Sentenza 30 marzo 2017
Massime • 1
In tema di estradizione esecutiva, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni di estradizione del ricorrente verso la Repubblica di Albania, in considerazione del fatto che lo stesso era stato assistito da un difensore di fiducia e che l'ordinamento albanese prevede l'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale all'art. 51, l. n. 10.193 del 3 dicembre 2009, emessa in attuazione dell'art. 3 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione firmata a Strasburgo il 17 marzo 1978 e ratificata dall'Italia con la l. 18 ottobre 1984, n. 755, disponendo, tuttavia, a rettificazione della sentenza impugnata, che l'estradizione era subordinata alla condizione che all'imputato fosse garantito il diritto ad impugnare nel merito la sentenza contumaciale).
Commentari • 7
- 1. Kanun non impedisce estradizione in Albania (Cass. 41801/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2024
In linea con tale orientamento, con particolare riferimento all'Albania, si è precisato che non costituisce condizione ostativa all'accoglimento della richiesta il rischio, per l'estradando, di vendette da parte dei familiari della vittima, correlato alla cd. "regola del Kanun", diffusa in Albania, in quanto tale situazione è riferibile a pratiche private e non a una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente. In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole, che l'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o …
Leggi di più… - 2. Rassicurazioni diplomatiche generiche o incomplete impediscono estradizione (CA Roma, sentenza 17 aprile 2025)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 maggio 2025
A fronte di allegazioni difensive che mettono in dubbio la tutela dei diritti fondamentali nello stto richiedente (e evidenziano la mancanza di credibilità del medesimo Stato richiedente nel fornire informazioni) delle assicurazioni diplomatiche incomplete o generiche su condizioni di detenzione ed equità del processo in contumacia impediscono la consegna esecutiva. CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PENALE FERIALE sentenza dd. 11 aprile - depositata 17 aprile sentenza numero ** REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Galileo D'Agostino Massimo Battistini Laura d'Alessandro Presidente Consigliere …
Leggi di più… - 3. Condannato senza difensore, estradizione legittima (Cass. 23807/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025
Condannato in contumacia e senza difensore: sussistono comunque le condizioni per l'estradizione relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio. Corte di Cassazione Sez. VI, Sent., (data ud. 14/05/2025) 25/06/2025, n. 23807 A.A., nato il (Omissis) avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto …
Leggi di più… - 4. prelazione ereditaria e del conduttorehttps://www.brocardi.it/
- 5. Diritti fondamentali e tutela dei minori prevalgono sul trattato di estradizione (CA Catanzaro, 6/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2026
L'estradizione deve essere negata quando sussistano elementi oggettivi, attendibili e aggiornati che attestino un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti derivanti da carenze sistemiche del sistema penitenziario dello Stato richiedente, anche senza richiedere specifiche garanzie diplomatiche individualizzate. In tema di estradizione per l'estero, le cause ostative previste dall'art. 705, comma 2, c.p.p. operano anche in presenza di una convenzione bilaterale, qualora emergano violazioni concrete e attuali dei diritti fondamentali della persona richiesta. Non può essere concessa l'estradizione esecutiva qualora la persona sia stata condannata in contumacia e l'ordinamento dello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2017, n. 19226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19226 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2017 |
Testo completo
19226 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.709 Giovanni Conti -Presidente - Anna Petruzzellis CC 30/03/2017 Emilia Anna Giordano R.G.N. 15610/2015 Ersilia Calvanese - Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO SS, nato a [...] il [...] avverso sentenza del 10/06/2015 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. Francesco Pretillo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione verso l'Albania di SS RO, al fine della esecuzione della pena detentiva di anni otto per il reato di traffico di veicoli a motore, inflittagli con sentenza irrevocabile di condanna del Tribunale di Tirana in data 4 luglio 2013, disponendo la sospensione della consegna per l'espiazione in Italia della pena per altro titolo. Secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, nel processo svoltosi in Albania RO era stato assolto in primo e secondo grado e, a seguito di impugnazione del P.M., annullata quest'ultima sentenza, condannato in grado di appello (mentre si trovava in Italia ristretto per altro titolo). La Corte di appello riteneva non ostativa la circostanza che l'estradando non fosse stato a conoscenza dell'ultimo grado di merito del giudizio (ritenendo altamente probabile che, dopo l'assoluzione di secondo grado del 18 settembre 2008, fosse rientrato in Italia e qui ristretto in carcere), in quanto era stato assistito dal difensore di fiducia, munito di procura speciale, e comunque l'ordinamento albanese prevedeva l'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale (art. 147 del codice di procedura penale).
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione personalmente SS RO, denunciando la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per la sua estradizione e segnatamente la violazione dei diritti minimi di difesa nel processo celebratosi all'estero, del quale avrebbe avuto notizia solo attraverso la procedura estradizionale, nonostante fosse stato all'epoca agevolmente rintracciabile per il suo stato di detenzione in Italia;
la contraddittorietà della motivazione sul punto, avendo la Corte di appello, pur dando atto della fondatezza dell'assunto difensivo, valutato irrilevante la questione, ritenendo sufficiente la presenza della difesa tecnica fiduciaria e dell'istituto della restituzione nel termine. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcuna garanzia per la concessione della suddetta restituzione e comunque potrebbe in tal modo usufruire di un solo grado di giustizia. L'estradando ha fatto pervenire memorie difensive, nelle quali ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza, per la violazione del giusto processo» da parte delle autorità giudiziarie albanesi, e da ultimo anche ha rappresentato ulteriori motivi ostativi alla sua estradizione (risvolti politici del caso e motivi religiosi). Il difensore di fiducia ha, con memoria, insistito nell'evidenziare che difetta allo stato qualsiasi dimostrazione che il RO sia stato messo in condizione di conoscere della celebrazione del processo di rinvio a suo carico, posto che la nomina difensiva risaliva al 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto. 2 2. Devono preliminarmente ritenersi inammissibili i motivi di annullamento, evocati da ultimo dal ricorrente nelle sue memorie, in quanto vertenti su questioni non devolute all'esame della Corte di appello e per le quali era onere dell'estradando allegare in quella sede elementi idonei dai quali desumere la sussistenza di motivi ostativi.
3. Quanto invece alla dedotta violazione dei diritti minimi della difesa, va osservato che tra l'Italia e l'Albania è in vigore il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978, che disciplina le procedure di estradizione nelle quali il titolo sia costituito da una sentenza di condanna resa in contumacia all'esito di un processo che non abbia soddisfatto i diritti minimi di difesa dell'imputato. In tal caso, il Protocollo prevede che lo Stato richiedente fornisca assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione è chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti di difesa≫ (an assurance considered sufficient to guarantee to the person claimed the right to a retrial which safeguards the rights of defence). Dall'esame della normativa albanese, la cui acquisizione è stata disposta dal Collegio all'udienza del 16 dicembre 2016, è emerso che, oltre che con l'istituto della restituzione nel termine (art. 147 codice di procedura penale), il sistema processuale dello Stato richiedente assicura il diritto previsto dal suddetto Protocollo attraverso il meccanismo introdotto dall'art. 51 della legge n. 10.193 del 3 dicembre 2009. Tale disposizione prevede infatti il diritto della persona estradata a chiedere il riesame della sentenza penale contumaciale divenuta esecutiva, se tale garanzia è stata fornita dal Ministro della giustizia allo Stato richiesto. Come ha evidenziato la Corte EDU (sentenza, 05/11/2013, Izet Haxhia c. Albania, § 37), nell'esaminare l'effettività del sistema processuale albanese nei casi di una persona, condannata in absentia in Albania ed estradata per tale titolo al suddetto Paese, la Suprema Corte albanese nel settembre 2010 ha stabilito che la garanzia accordata, in attuazione del citato Protocolio, determina il diritto ad una rivalutazione nel «merito» della sentenza contumaciale di condanna (re-trial»), indipendentemente dai limiti previsti dal diritto nazionale (limiti che avevano portato in passato a rifiutare le richieste presentate dalle persone estradate). Ne consegue che, al fine di assicurare tale diritto al ricorrente, una volta estradato, è necessario che il Ministro della giustizia albanese fornisca allo Stato italiano un'apposita garanzia, ai sensi del citato art. 51. Pertanto, rigettato il ricorso, è sufficiente procedere alla rettifica della sentenza impugnata, nel senso che sussistono le condizioni per l'estradizione di 3 да SS RO se gli sarà garantito dallo Stato richiedente il diritto ad impugnare, anche nel merito, la sentenza di condanna. La cancelleria provvederà agli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e rettifica la sentenza impugnata nel senso che l'estradizione sia subordinata alla condizione che a SS RO deve essere garantito il diritto ad impugnare anche nel merito la sentenza di condanna. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 21 APR 2017 A DI CAS S IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P U S O N S A I S T Piera Esposito +