Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2017, n. 19226
CASS
Sentenza 30 marzo 2017

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In tema di estradizione esecutiva, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato "in absentia" di chiedere la rinnovazione del giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni di estradizione del ricorrente verso la Repubblica di Albania, in considerazione del fatto che lo stesso era stato assistito da un difensore di fiducia e che l'ordinamento albanese prevede l'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale all'art. 51, l. n. 10.193 del 3 dicembre 2009, emessa in attuazione dell'art. 3 del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione firmata a Strasburgo il 17 marzo 1978 e ratificata dall'Italia con la l. 18 ottobre 1984, n. 755, disponendo, tuttavia, a rettificazione della sentenza impugnata, che l'estradizione era subordinata alla condizione che all'imputato fosse garantito il diritto ad impugnare nel merito la sentenza contumaciale).

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2017, n. 19226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19226
Data del deposito : 30 marzo 2017

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