Sentenza 5 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di estradizione non costituisce condizione ostativa ad una pronuncia di accoglimento della richiesta, il timore di ritorsioni da parte di privati nei confronti dell'estradando, in ragione della sua partecipazione al processo per cui l'estradizione è stata richiesta.
Commentario • 1
- 1. Figli piccoli non impediscono estradizione del padre (Cass. 14428/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020
Anche se il complesso dei principi fondamentali in tale particolare materia conduce a non trascurare le esigenze dei figli minorenni, in tema di estradizione va ritenuto sufficiente che il minorenne possa beneficare delle cure della madre, ovvero del genitore relativamente al quale — con non irrazionale limitazione - l'art. 18, comma 1, lett. s), legge 22 aprile 2005, n. 69, vigente nella materia del mandato di arresto europeo - prevede il rifiuto di consegna considerando la peculiarità del rapporto tra la donna e la prole di tenera età. Corte di Cassazione sezione VI Penale Num. 14428 Anno 2020 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 14/01/2020 - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2010, n. 9082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9082 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2010 |
Testo completo
5 febbraio 2010 44329/09
An caso di diffusione del REPUBBLICA ITALIANA presente provvedimento omettere le generalità e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO gli altri d i Centificativi, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 quanto: SEZIONE VI PENALE
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
Ⓒ imposto dalla leggecomposta dai signori magistrati: dott. Arturo Cortese Presidente
dott. Francesco Ippolito
Consigliere
dott. Giorgio Colla
Consigliere
dott. Vincenzo Rotundo
Consigliere
dott. Giacomo Paoloni
Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da S.K. n. in (omissis) il (omissis) ' avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12 ottobre 2009; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha accertato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione della cittadina ucraina S.K. verso l'Ucraina, tratta in arresto in Italia il 19 giugno 2009, in forza di mandato di arresto emesso dal Tribunale di
Kievskij per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, anche minori, a scopo di prostituzione, in particolare avendo "effettuato il trasferimento" (in
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O S C U RA T A M.collaborazione con il marito e con altre persone) di una minore, tale dall'Ucraina a Mosca, dove avrebbe esercitato per qualche tempo la prostituzione, riportando per tale attività una serie di infezioni che ne avrebbero provocato la sterilità.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso personalmente la K. che deduce, con un primo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva. Non vi sarebbe alcuna prova dell'atto in forza del quale l'estradizione è stata chiesta e concessa. La sentenza parla di una "Delibera” che farebbe riferimento alla decisione di attingere l'estradanda con la misura precautelare dell'arresto, riferimento che non può ritenersi alla decisione
(ordinanza). Mancherebbe dunque l'atto fondamentale per la pronuncia dell'estradizione.
Con un secondo mezzo, censura la sentenza ancora per violazione di prova decisiva e violazione dell'art. 704 c.p.p. La Corte non avrebbe ammesso l'audizione della figlia che avrebbe potuto riferire in ordine alle paure della madre per un suo eventuale ritorno in
Patria per le minacce "ricevute da tutta la sua famiglia” in ragione del processo instaurato in Ucraina. La Corte d'appello poteva svolgere tale istruttoria. Con l'ultimo motivo, lamenta la erronea applicazione di legge per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 698 c.p.p.
Insiste nell'affermare che sua madre avrebbe subito minacce in Ucraina e lei e la figlia le avrebbero subite in Italia. In particolare il marito avrebbe minacciato tutta la sua famiglia
"al fine di costringerla a tacere e a confessare i reati contestatili".
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Non è esatta l'affermazione della ricorrente secondo la quale non sarebbe in atti il titolo in base al quale è stata richiesta l'estradizione.
Quest'ultima, finalizzata alla celebrazione del giudizio nello Stato richiedente, e quindi di natura processuale, ha il suo fondamento nel mandato di cattura esistente negli atti del procedimento, con relativa traduzione.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. I timori di ritorsioni o di minacce di familiari o comunque di privati residenti nel territorio dello Stato richiedente non rientrano nelle ipotesi normative astratte in cui sussista la possibilità per il giudice italiano di pronunciare sentenza contraria alla estradizione ai sensi dell'art. 698 e 705 c.p.p. ovvero a norma dell'art. 3, comma 2, I. n. 300/1960 di ratifica della Convenzione europea di estradizione. E' compito dello Stato richiedente aderente alla Convenzione anzidetta
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assicurare la protezione e la tutela della integrità morale e fisica della persona richiesta da possibili vendette o rappresaglie da parte di privati nei confronti della persona da estradare.
Del tutto correttamente la Corte d'appello ha disatteso la richiesta di accertamenti, assolutamente superflui, di cui ai motivi di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma addì 5 febbraio 2010
бастоватова Il Consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 6 MAR 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalla
Serle
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