Sentenza 12 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2004, n. 15590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15590 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12.03.2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 480
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 010709/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE IO N. IL 11/04/1967;
avverso SENTENZA del 08/11/2002 CORTE APPELLO di MILANO:
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Antonello Mula che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Antonio Longo;
Con sentenza 8 novembre 2002 la Corte d'appello di Milano in riforma della sentenza 29 novembre 2001 del Tribunale di Lodi condannava DO AB per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e bancarotta fraudolenta preferenziale, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. La Corte dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui agli artt. 2622 e 223 l. fall.. I fatti si riferivano al fallimento della s.r.l. Tedo, dichiarato il 13 maggio 1997, di cui il DO era amministratore unico e, a far tempo dal 31.7.96, socio di maggioranza. La distrazione era contestata con riferimento al prezzo di alcune vendite immobiliari, per complessivi 200 milioni di lire nel 1995 e 115 milioni nel 1996, dichiarato in atto pubblico per somma inferiore al prezzo effettivo, per la quota parte non risultante dall'atto, effettivamente corrisposta dai compratori e non reperita dal curatore. Tali somme non erano state iscritte in bilancio, donde la contestazione del reato di cui agli artt. 2622 e 223 l.fall. ritenuto prescritto. Inoltre la società fallita aveva originariamente fatturato il prezzo pieno delle vendite, emettendo poi note di accredito a storno dei maggiori importi risultanti rispetto all'atto pubblico di vendita, con ciò realizzando la fattispecie dell'emissione di fatture (note di accredito) per operazioni inesistenti. Infine la bancarotta preferenziale era contestata con riferimento alla cessione di un credito ed al pagamento di altro credito, cessione e pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del DO. Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1^, lett. b), c), e) c.p.p. in relazione agli artt. 40 c.p., 216, 223 l.fall, 521 c.p.p. Il DO sarebbe stato condannato per fatti e circostanze diverse da quelle contestategli nel capo d'imputazione con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione. Il tribunale aveva condannato il ricorrente sul presupposto che egli avesse sottoscritto i rogiti delle vendite immobiliari. La Corte di merito, avendo accertato cartolarmente che l'imputato non aveva partecipato alle vendite, ha affermato la responsabilità penale sulla base del generico obbligo di vigilanza che grava sugli amministratori, perché il socio EN, procuratore incaricato, aveva materialmente incassato le somme che non aveva fatto contabilizzare nè includere nei prezzi complessivi pagati per le vendite. La sentenza impugnata ha richiamato l'art. 40 cpv. c.p. cui non era fatto riferimento nel capo d'imputazione. Ancora si è fondata sul fatto che il DO era divenuto socio di maggioranza il 31.7.96, trascurando che i fatti contestati erano anteriori a tale data. In conclusione il ricorrente sarebbe stato condannato in violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, sancito dall'art. 521 c.p.p.. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 4 legge 516/82 e all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 per aver la Corte di merito ritenuto la continuità normativa tra le due norme incriminatrici. Difetterebbe nel comportamento del ricorrente il dolo specifico richiesto dalla nuova norma dettata dal D.Lgs. 74/2000. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 216 e 219 l.fall. La Corte di merito avrebbe escluso la sussistenza della speciale diminuente prevista dall'art. 219 non ravvisando il danno di speciale tenuità all'uopo richiesto, senza considerare la diminuzione globale che il comportamento del fallito aveva causato nella massa attiva altrimenti disponibile per il riparto.
Il ricorso non è fondato.
Effettivamente la sentenza di primo grado ha ritenuto la responsabilità del ricorrente sul presupposto che egli avesse sottoscritto i rogiti di vendita degli immobili, rispetto ai quali una parte del prezzo non risultava versata e contabilizzata nella contabilità della società fallita e non era stata reperita dal curatore, ciò in conformità all'accusa contenuta nel capo d'imputazione secondo la quale al DO era contestato di aver distratto le somme in parola. Al contrario la sentenza impugnata ha riconosciuto che risultava cartolarmente che i rogiti erano stati sottoscritti dal procuratore EN. Essa ha affermato la responsabilità del ricorrente per omissione in ragione della violazione del generale dovere di vigilanza che grava sull'amministratore di s.p.a. a garanzia dell'integrità patrimoniale della stessa nell'interesse, oltre che della società in quanto tale, dei soci e dei creditori. In altri termini la Corte di merito ha affermato la responsabilità del ricorrente sul presupposto che le differenze prezzo siano state materialmente incassate dal procuratore EN e che il DO non abbia adeguatamente vigilato per impedirne la distrazione.
Tuttavia proprio il ricorrente, nei motivi d'appello, ha protestato la sua estraneità alle vendite, aggiungendo di non aver mai avuto conoscenza delle modalità dei pagamenti, della loro entità e tanto meno di tutte le attività svolte dal EN. Ne deriva che il tema dell'estraneità del ricorrente all'attività svolta dal EN e della possibilità che egli aveva di controllare la condotta del procuratore, in rapporto al dovere generale di vigilanza che grava sull'amministratore di società di capitali (secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), era stato introdotto nel processo. Questa Corte ha affermato in più occasioni il principio per cui, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. pen., Sez. 2^, 07/03/2003, n. 24090, Bruno, CED Cassazione, 2003). Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso questa Corte ha affermato che la emissione di fatture per operazioni inesistenti, già punita dall'art. 4 del d. 1. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con legge 7 agosto 1982 n. 516, è tuttora prevista come reato dall'art. 8 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che, riferendo la condotta a chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si configura delitto punibile a titolo di dolo specifico (Cass.pen., sez. 3^, 5 aprile 2001, n. 13826, Muntoni P. e altro;
Cass.pen., sez. 3^, 29 maggio 2000, n. 6228, Bellavia G.). Il dolo specifico è rappresentato dal fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. E già l'ipotesi prevista dall'art. 4, comma 1^, lett. d) legge 516/82 prevedeva il dolo specifico rappresentato, per quanto qui interessa, dal fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione. Quanto al terzo motivo di ricorso, questa Corte ha affermato che l'attenuante prevista dall'art. 219 comma 2^ l.fall., (aver cagionato danno patrimoniale di speciale tenuità) ha natura oggettiva, in quanto il danno è quello prodotto dal fatto-reato (Cass. pen., Sez. 5^, 15/03/2000, n. 4727, Albini e altri, Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2000, 1080). Peraltro se il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti, resta che l'entità dell'attivo e delle distrazioni operate non va interamente e dettagliatamente ricostruita, essendo sufficiente dimostrare, per escluderla, la distrazione di beni di rilevante entità e l'incidenza di questa, in misura consistente, sul riparto (Cass. pen., Sez. 1^, 10/10/2000, n. 12087, Di Muni, Cass. Pen., 2001, 3533). Nel caso in esame l'entità delle somme oggetto di distrazione è stata correttamente considerata dalla Corte di merito elemento sufficiente per escludere la sussistenza della speciale tenuità del danno. D'altra parte il ricorrente non ha allegato alcun elemento da cui si possa ricavare la modesta incidenza della distrazione sulle somme distribuibili ai creditori all'esito del fallimento, sì che sotto questo profilo il ricorso si appalesa generico.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004