Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il divieto potesse operare nei confronti della Bosnia, non avendo ravvisato una situazione di generale e sistemica lesione dei diritti individuali nel suo sistema detentivo).
Commentari • 2
- 1. Consegna estradizonale impedita da domanda di protezione internazionale (Cass. 11374/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2020
La pendenza della procedura di protezione internazionale non fa divieto della concessione della estradizione, ma impone soltanto alle autorità nazionali di non effettuare la consegna fintanto che sia pendente la domanda. Quanto ai rapporti tra procedura estradizionale e procedura in materia di protezione internazionale, che la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria all'estradizione in presenza di un provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni, che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato …
Leggi di più… - 2. La pendenza del procedimento volto all’esame della richiesta di protezione internazionale non determina alcuna forma di pregiudizialità rispetto a quello…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2015, n. 45476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45476 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
EHR 45 47 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIOVANNI CONTI Dott. - Presidente - SENTENZA N. - Consigliere - 1469 Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO N. 26781/2015 - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AM N. IL 08/02/1988 avverso la sentenza n. 8/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 08/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sal 20 per la resezione del ricoup Udit i difensor Avv.; Barberig du so è udiemate al ricorso Ritenuto in fatto e diritto 1. KA IR, tramite il difensore di fiducia, impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino con la quale sono state dichiarate sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dallo Stato della Bosnia Erzegovina in forza del mandato di cattura internazionale meglio indicato nel provvedimento impugnato, emesso in ragione di alcune imputazioni per lesioni, minaccia aggravata e disturbo della quiete pubblica.
2. Nel ricorso si adducono due motivi, entrambi infondati.
3. Con il primo si evidenzia, lamentando violazione d legge e difetto di motivazione sul punto, che l'estradizione, ove autorizzata, imporrà la sottoposizione del ricorrente a trattamenti disumani e degradanti, considerate le condizioni di detenzione offerte dai carceri della Bosnia e segnatamente di quello di Zenica, luogo di probabile detenzione del ricorrente considerata la competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria procedente.
3.1. Condivide la Corte il giudizio di genericità del rilievo già rimarcata nel provvedimento impugnato. Secondo il costante orientamento espresso da questa Corte sul tema, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 10905 del 06/03/2013, Bishara Meged, Rv. 254768; Sez. 2, n. 26588 del 01/04/2011, Nedzelskyy, Rv. 250884 3.2. Non uno dei dati allegati al ricorso assume potenziale rilievo a sostegno di una ipotesi di violazione dei diritti umani in Bosnia in ragione delle condizioni di detenzione garantite dallo Stato richiedente. Si tratta infatti di documentazione ( i rapporti annuali di Amnesty International), non più recente ( l'ultimo rapporto risale al 2010) indifferente al fine perché, seppur proveniente da organizzazioni la cui affidabilità non è da porsi in discussione, inerisce a casi singoli, in parte eccentrici rispetto al tema ( si riferiscono con maggiore precisione singoli episodi di maltrattamenti da parte delle forze di polizie, nella gran parte estranei all'ambito carcerario), comunque non determinanti nell'ottica volta al riscontro di una generale e sistemica 1 дя situazione connotata dalla ordinarietà dei trattamenti lesivi di diritti individuali, quale è quella che la difesa sostiene con il motivo che occupa. Alle generiche indicazioni offerte rispetto allo standard del sistema detentivo garantito dal paese richiedente si aggiunge, infatti, una considerazione più specifica relativa a maltrattamenti patiti dai detenuti nel carcere di Zenica, dato non destinato tuttavia ad assumere il portato di una situazione di fatto sistemica condivisa dalle istituzioni, nonché il richiamo alle condizioni mediche garantite dal reparto psichiatrico del citato carcere, situazione, ques'ultima, che, a tacer d'altro, non risulta comunque interessare le prospettive di detenzione del ricorrente . k 4. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 709 comma I cod.proc.pen. perché, per quanto emerge dagli atti del procedimento, il ricorrente risulterebbe avere nel territorio italiano una recentissima pendenza ( per concorso in furto aggravato) rispetto alla quale nulla si evidenzia nella sentenza in disamina.
4.1. Il motivo è infondato. In tema di estradizione per l'estero, infatti, la decisione sulla sospensione dell'efficacia della misura della custodia cautelare in carcere "a soddisfatta giustizia italiana", diversamente dalla procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, non può essere disposta dalla Corte di appello, ma è rimessa alla insindacabile scelta politica di competenza del Ministro della Giustizia giusta quanto prevista dall'art. 709 cpp. (Sez. 6, n. 5647 del 23/01/2013 - dep. 04/02/2013, Grulovic, Rv. 254412). L'emergenza in fatto segnalata dal ricorrente non é, dunque, ostativa alla declaratoria della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dallo Stato della Bosnia Erzegovina.
5. Alla infondatezza del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso il 15 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Giovanni Conti b uk Pojate DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 NOV 2015 MA OF CA E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R Piera Exposito P U