Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
Il giudice del patteggiamento deve, nei limiti della motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell'accoglimento dell'accordo, dando conto della sussistenza della continuazione e del criterio seguito per l'individuazione del reato più grave rispetto al quale opera l'aumento di pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2016, n. 22721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22721 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
ASTA 2 2 7 2 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - 144/2016 N. Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO N. 22078/2015 - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI nei confronti di: AL ER N. IL 22/09/1975 avverso la sentenza n. 5625/2014 GIP TRIBUNALE di ASTI, del 09/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CinO ANGELIL'S CIE MAC CANNULATIONDCON RINVIO Dous SENTENZA IMPUGNDA Udit i difensor Avv.; 1. ん RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza adottata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il G.i.p. del Tribunale di Asti ha applicato ad TO AL, imputato dei reati di cui all'art. 5 legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere portato fuori dall'abitazione un coltello senza giustificato motivo (capo A), ed all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti finalizzati ad accertare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti (capo B), fatti entrambi commessi il 18 febbraio 2014, con le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, ritenuti i due reati avvinti dal nesso della continuazione, la pena finale di 133,00 euro di ammenda per il capo A) e di due mesi e venti giorni di arresto e 200,00 euro di ammenda per il capo B); con successiva sostituzione della sola sanzione inflitta per il capo B) nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per complessivi ottantatré giorni ai sensi dell'art. 186, comma 9, d.lgs. n. 285 del 1992. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti denunziando, sotto plurimi profili, inosservanza o erronea applicazione delle legge penale: in primo luogo, per avere operato due distinte riduzioni di pena per il rito premiale per ciascuno dei reati, pur ritenuti ma erroneamente - - - uniti dalla continuazione;
in secondo luogo, per avere posto in continuazione due contravvenzioni di sicura natura colposa prive di qualsiasi nesso teleologico, comunque senza motivare sul punto;
ancora, per avere erroneamente ritenuto più grave il reato di cui al capo B), anziché quello di cui al capo A); inoltre, perché si sarebbe potuto eventualmente ritenere più grave il reato di cui al capo A) soltanto riconoscendo l'ipotesi «di lieve entità» di cui alla seconda parte del comma 3 dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, punita con la sola pena dell'ammenda, mancando però, anche sotto tale aspetto, qualsiasi motivazione;
infine, per errore nel calcolo della diminuzione, per avere illegittimamente applicato la pena di 200,00 euro di ammenda per la contravvenzione sub lett. A), a fronte di un minimo edittale di sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro.
3. Il P.G. presso la S.C. nel suo intervento scritto ex art. 611 cod. proc. pen. si è associato alla richiesta del ricorrente di annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2 In effetti, si riscontrano nella sentenza impugnata tutti i profili di erroneità, per violazione di legge, puntualmente segnalati dal ricorrente. Infatti, seppure è pacifico che la motivazione della sentenza di applicazione di pena è di tipo semplificato, connaturata al rito prescelto, con sostanziale esonero dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. 4, ord. n. 33214 del 02/07/2013, Oshodin Osi, Rv. 256071; Sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013, Zaccaria, Rv. 257146; Sez. 6, n. 5027 del 02/02/2012, Filippi, Rv. 251791; Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010, Amariei, Rv. 248198; Sez. 2, ord. n. 40519 del 12/10/2005, Scafidi, Rv. 232844), rinunziando in sostanza le parti processuali, mediante accordo di tipo negoziale, a rimettere in discussione le statuizioni concordate, siccome non illegittime, in quanto espressione di un generale potere dispositivo (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 10067 del 12/02/2014, Taga, Rv. 259473; Sez. 3, n. 41137 del 23/05/2013, Bacci, Rv. 256692; Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959), è altrettanto indubbio però: che la semplificazione non può giungere sino al punto da non far comprendere le ragioni che spingono il giudice ad avvallare un accordo negoziale (v. Sez. 2, n. 6859 del 21/01/2015, Corvi, Rv. 262573; Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010, Amariei, Rv. 248198); e che l'accordo che il giudice convalida non può consistere in violazione dei principi dell'ordinamento, i.e., per quanto nell'occasione rileva, né in ratifica di pene illegali né di pene calcolate in maniera non conforme ai parametri edittali vigenti ovvero mediante calcoli il cui risultato finale non sia conforme a legge (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, UR e altri, Rv. 263431; Sez. F., n. 38566 del 26/08/2014, Yossef, Rv. 261468; Sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047). Deve, nel caso di specie, osservarsi che la sentenza impugnata: non spiega per quale motivo sia da ritenersi più grave il reato di cui al capo B), pur essendo i due illeciti puniti con la medesima pena detentiva, quanto al limite inferiore, e con sanzione detentiva più alta, congiunta a pecuniaria, quello di cui alla lett. A); non spiega per quale motivo debba, eventualmente, individuarsi nel fatto descritto al capo A) l'ipotesi attenuata di cui alla seconda parte del comma 3 dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, che, come noto, è punita con la sola pena pecuniaria;
non spiega nemmeno perché le due contravvenzioni siano da ritenersi commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. In ogni caso, il Giudice di merito applica un aumento illegittimo ex art. 81 c.p. sulla pena per il reato ritenuto più grave, opera una diminuzione illegittima della sanzione pecuniaria minima prevista dalla forbice edittale per il reato di cui alla lett. A) ed 3 effettua due distinte diminuzioni per ciascun reato, pur ritenuto in continuazione con l'altro, anziché una sola.
2. Si impone, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza, Potrà valutarsi un nuovo e diverso accordo negoziale ovvero procedersi nelle forme ordinarie di cognizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso. Così deciso il 4 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente SSAZIONE Rocco Marco Blaiotta Daniele Cenci Γι α Майс EMA * R SUP CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG. 2016 IL FUNZIONAMO GIUDIZIARIO Dr Gabriella Lamelza 4