Sentenza 11 dicembre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, nè tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi. (Fattispecie in tema di sversamento al suolo di liquami derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi).
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IL FATTO Il Tribunale del Riesame di Trieste disponeva con ordinanza il sequestro preventivo dei cani di proprietà di B.L., una condomina indagata per i reati previsti e puniti dagli artt. 674[1] c.p., “getto pericoloso di cose”, e 659[2] c.p., “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Di fatto, all'indagata veniva contestata l'immissione di rumori intollerabili e molesti, nonché di sgraditi olezzi all'interno del condominio, aventi origine da tre cani posseduti dalla medesima e tenuti illo tempore in precarie condizioni igienico-sanitarie, con una marcata carenza di pulizia del cortile. Non a caso, l'indagata, vantava precedenti specifici per le accuse contestate. …
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Il Tribunale del Riesame di Trieste, con apposita ordinanza, ha disposto il sequestro preventivo dei cani di una condomina indagata per i reati di getto pericoloso di cose e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsti e puniti, rispettivamente, dagli art. 674 e 659 Cp. In sostanza, all'indagata viene contestata l'immissione di rumori molesti e di cattivi odori nel condominio, originati da tre cani detenuti nel cortile, da diversi anni lasciato in pessime condizioni igieniche. Ciò posto, a seguito della denuncia di alcuni condòmini, acquisite le valutazioni delle competenti Autorità Sanitarie ed i rilievi fonometrici dell'ARPA, il Tribunale ha ritenuto, ferma restando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2014, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 11/12/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3553
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 38433/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT IC N. IL 14/01/1958;
avverso la sentenza n. 2082/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 14/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Augustinis Umberto che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Maraschio Annagrazia.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 14.2.2014 d'Appello di Lecce ha confermato la colpevolezza di EN IC in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 (capo a) e art. 674 c.p. (capo b). All'imputato è stato addebitato in particolare di avere, quale legale rappresentante della Geotec Ambiente srl, effettuato una raccolta mediante stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi e non, collocati in sedici cassoni carrabili (di cui sei insistenti in luogo pubblico) su area non autorizzata a tale scopo.
L'altra contestazione invece riguardava il versamento su suolo pubblico del percolato derivante dallo stoccaggio non autorizzato dei predetti cassoni, con relativo ruscellamento per alcune decine di metri. I fatti sono stati accertati in data 24.6.2009 nel Comune di Casarano.
La Corte di merito ha motivato la propria decisione rilevando, sulla base della deposizione testimoniale, delle foto e del verbale di sopralluogo che si trattava di stoccaggio non autorizzato di rifiuti pericolosi e che nessun rilievo poteva assumere l'emanazione di provvedimenti amministrativi in epoca successiva all'accertamento del reato. Ha ravvisato poi la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. considerando molestia alle persone il percolato di liquido scuro e maleodorante descritto nel verbale di sopralluogo. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunziando due censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Col primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 674 c.p.. Innanzitutto critica la sentenza laddove ha ritenuto la natura pericolosa dei rifiuti in assenza di accertamenti concreti circa le caratteristiche;
altro errore commesso dai giudici di merito consiste nell'avere ravvisato uno stoccaggio piuttosto che un deposito temporaneo determinato dalla situazione di grave emergenza, documentata anche dalla Ordinanza PCM n. 69 del 30.6.2009 e dalla successiva ordinanza sindacale n. 124 del 4.7.2009 con cui il Sindaco di Casarano, sempre per ragioni di urgenza autorizzava la società a depositare i rifiuti provvisoriamente presso l'area di proprietà comunale sita nella zona industriale in attesa di reperire un soggetto disponibile al trasferimento dei rifiuti presso il sito di smaltimento di Conversano. Ribadisce di avere operato in una situazione di emergenza non potendo agire diversamente e invoca la scriminante dello stato di necessità per escludere la situazione dell'elemento psicologico.
Critica inoltre la sentenza nella parte in cui ha ravvisato gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. sulla base della mera dichiarazione del verbalizzante circa la presenza di liquido scuro e maleodorante senza svolgere alcuna verifica sulla concreta idoneità delle emissioni a ledere o molestare i potenziali soggetti esposti.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che in tema di deposito di rifiuti, si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione;
si ha stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m) per il deposito temporaneo di rifiuti;
si ha invece deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori dalla sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 38046 del 27/06/2013 Ud. dep. 17/09/2013 Rv. 256434 in motivazione;
Cass. pen. sez. 3 n. 21024 del 25.2.2004, Eoli). Sempre secondo la giurisprudenza, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur riconoscendosi che, al fine di qualificare il deposito quale temporaneo, il produttore dei rifiuti può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi" (cfr. Cass. pen. Sez. 3 30.11.2006 n. 39544; Cass. sez. 3 19.4.2007 n. 15997), si è ritenuto che deve, comunque, trattarsi di un raggruppamento temporaneo effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, nel rispetto delle condizioni fissate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 e nel rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva (cfr. Cass. pen. sez. 3 30.11.2006 n. 39544 cit.). Nel caso in esame la Corte d'Appello ha qualificato i rifiuti come pericolosi rilevando che nei cassoni vi erano anche televisori, lavatrici e frigoriferi, materiali, cioè, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità ed in proposito, attenendosi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha richiamato l'elenco dei rifiuti pericolosi in vigore dal 1.1.2002; ha quindi escluso il deposito temporaneo, ritenendo invece trattarsi di stoccaggio, in base al rilievo che il deposito era avvenuto in luogo diverso dalla produzione.
Trattasi di accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito sulla base delle risultanze processuali (deposizioni testimoniali degli operanti e materiale fotografico) sorretti da motivazione adeguata e giuridicamente corretta.
Infatti, in tema di gestione dei rifiuti, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti pericolosi dal 1 gennaio 2002 (Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e succ. modifiche.), l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, è necessaria un'analisi per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti (Sez. 3, Sentenza n. 19882 del 11/03/2009 Ud. dep. 11/05/2009 Rv. 243718). Dall'elenco dei rifiuti allegato alla Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 risulta che "le apparecchiature elettroniche fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC" sono distinte dal codice 16 02 11 e, tra i rifiuti domestici, "le apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi" presentano il codice 20 01 23.
Inoltre, i provvedimenti amministrativi invocati dal ricorrente sono stati emanati in epoca successiva all'accertamento dei fatti e dunque appare logicamente coerente, oltre che giuridicamente corretta, l'argomentazione utilizzata dalla Corte di merito per escluderne la rilevanza: d'altro canto, non si riesce a comprendere perché mai il ricorrente, titolare di una azienda operante nel settore del trattamento dei rifiuti e dunque certamente a conoscenza della grave situazione locale e della necessità di una diversa collocazione dei cassoni, non si sia munito di una autorizzazione prima di provvedere allo stoccaggio, decidendosi a tanto solo in un momento successivo all'intervento della polizia giudiziaria.
Parimenti appare corretta la decisione anche con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 674 c.p.. Come già affermato da questa Corte (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 22032 del 13/04/2010 Ud. dep. 10/06/2010 Rv. 247612) la fattispecie prevista dall'art. 674 c.p. è collocata nell'ambito delle contravvenzioni di polizia ed è posta a tutela della incolumità pubblica;
i nocumenti, più o meno gravi, che la norma intende evitare devono essere messi in relazione alla loro capacità lesiva nei confronti delle persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità; l'idoneità lesiva della condotta è correlabile anche ad oggetti, ma in questo caso il fatto non ha rilevanza penale.
Di conseguenza, il reato non si perfeziona quando i comportamenti enucleati nella norma sono idonei a danneggiare esclusivamente delle res.
Nel caso in esame, la contravvenzione è stata contestata sotto il profilo del getto di liquami atti a molestare le persone e dalla istruzione dibattimentale è emerso -come messo in luce nella impugnata sentenza - uno sversamento di liquame di colore scuro e maieodorante ritenuto dal giudice di merito idoneo ad arrecare danni alle persone: accertamento tipicamente fattuale, congruamente motivato e, dunque non sindacabile in questa sede, considerato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
Quanto alle modalità dio accertamento della contravvenzione, il Collegio non ignora la sentenza BB citata dal ricorrente (Sez. 3, Sentenza n. 15707 del 09/01/2009 Cc. dep. 15/04/2009 Rv. 243431), ma ritiene inappropriato il richiamo, posto che nel caso di specie non si discute certamente di emissione di "onde elettromagnetiche" e quindi di verifica del superamento di limiti legali rispetto a campi elettromagnetici, ma molto più semplicemente di sversamento liquami provenenti da rifiuti pericolosi: appare pertanto più aderente alla fattispecie il principio, da tempo affermato in giurisprudenza, secondo cui ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone: detta attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 739 del 04/12/1997 Ud. dep. 21/01/1998 Rv. 209451; Sez. 1, Sentenza n. 5215 del 07/04/1995 Ud. dep. 09/05/1995 Rv. 201195).
2. Col secondo motivo il EN, denunziando violazione di legge, si duole del diniego delle attenuanti generiche: a suo dire, la Corte d'Appello ha valorizzato solo la personalità dell'imputato (ed in modo negativo, attraverso il richiamo del precedente specifico), ignorando invece il criterio della gravita del fatto ed in particolare, il tempo, il luogo e le modalità dell'azione, determinata da situazioni di emergenza e di stretta necessità che hanno, sempre secondo il ricorrente, fortemente scemato, se non addirittura annullato, ogni profilo di colpa.
Il motivo è manifestamente infondato.
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 19639 del 27/01/2012 Ud. dep. 24/05/2012 Rv. 252900).
Nel caso in esame i giudici di merito hanno dato rilievo preminente all'esistenza di un precedente penale specifico e sol per questo hanno negato le attenuanti: la motivazione è certamente succinta, ma comunque sufficiente ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, incentrato sulla considerazione della personalità dell'imputato, piuttosto che su altri elementi, implicitamente disattesi. Nessun sindacato è dunque consentito in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015