Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo nel caso di pena illegale o per questioni inerenti all'applicazione delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma primo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2015, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 27/01/2015
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 209
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 32377/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA;
nei confronti di:
UR UC N. IL 12/07/1993;
AR IV N. IL 05/05/1981;
inoltre:
UR UC N. IL 12/07/1993;
AR IV N. IL 05/05/1981;
avverso la sentenza n. 1735/2013 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del 18/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, per l'inammissibilità del ricorso.
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
OSSERVA
Ritenuto che il Procuratore della Repubblica di Lucca ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata applicata a DU CA e a RI VO - ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - la pena concordata, per i reati di agli artt. 337, 582 e
648 c.p.;
Atteso che col ricorso si lamenta la violazione degli artt. 446 e 458 c.p.p., deducendosi che gli imputati, avendo prima richiesto il giudizio abbreviato, non avrebbero potuto poi chiedere l'applicazione della pena, essendo inoltre gli stessi decaduti dal termine per chiedere il rito alternativo (primo motivo); si lamenta ancora il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza della continuazione e alla ritenuta recidiva (secondo motivo);
Ritenuto che le censure sono inammissibili, in quanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte - in tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e, pertanto, ne' all'imputato ne' al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012 Rv. 254371), dimodoché una volta l'accordo è stato ratificato dal giudice rimane preclusa - salvi i casi di pena illegale o quello in cui, dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. - la proponibilità di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (Sez. 1, n. 6898 del 18/12/1996, Rv. 206642; Sez. 6, n. 3429 del 3.11.1998 Rv, 212679);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 27 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015