Sentenza 16 ottobre 1998
Massime • 2
In tema di correlazione tra accusa contestata e sentenza, posto che le norme che disciplinano le contestazioni aggiuntive hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa -contraddittorio che costituisce garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato- esse non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma piuttosto con riferimento alle finalità cui sono dirette. Pertanto, non qualsiasi modificazione rispetto alla accusa originaria appare atta a violare i principi enunciati dalle suddette norme; ciò avverrà solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi e precluda, in concreto, la possibilità di difesa da parte dell'imputato. (Fattispecie nella quale, contenendo l'originaria imputazione l'accusa di aver formato un falso testamento olografo, in corso di dibattimento, era stata formulata l'accusa alternativa di averlo fatto falsificare. Pur non essendo stato il relativo verbale notificato all'imputato, i difensori avevano chiesto ed ottenuto i termini a difesa e la parte aveva ottenuto il rilascio di copia del verbale contenente la contestazione aggiuntiva. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, ritenendo non essersi verificata, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa).
In tema di operazioni peritali, in caso di prosieguo delle stesse fissato dal perito, l'avviso dato al difensore della parte è atto a soddisfare l'esigenza di assistenza e rappresentanza della stessa; nel caso, pertanto, in cui tale avviso sia stato effettuato, non comporta nullità la omissione di analoga comunicazione al consulente di parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/1998, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 16/10/98
1. Dott. Pasquale LACANNA Consigliere SENTENZA
2. " Pasquale PERRONE Consigliere N. 1790
3. " Sandro OCCHIONERO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio RAGONESI Consigliere N. 19512/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: SO IU nata il [...] avverso la sentenza emessa in data 5.2.1998 dalla Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Pasquale Lacanna
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Bruno Frangini che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'AVV. Cesare Mattesi
Uditi i difensori avv.ti Giuseppe Magaraggia ed NO Marazziti Svolgimento del processo
Con sentenza in data 15.10.1996 il Pretore di Taranto dichiarava SO IU colpevole del reato di cui agli artt. 485-491 c.p. per aver falsificato o fatto falsificare il testamento olografo apparentemente redatto l'8.7.1988 da SO NO e fatto pubblicare il 2.5.1991, contenente disposizioni più favorevoli per essa SO e più sfavorevoli per SO NN rispetto a quelle contenute nel testamento pubblicato in epoca anteriore e, per l'effetto, la condannava, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione con i benefici ex artt. 163 e 175 c.p., al pagamento delle spese processuali, nonché
alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni - da liquidare in separato giudizio - in favore della costituita parte civile. Pronunciando sull'appello dell'imputata, la Corte territoriale lo rigettava. Osservava la Corte che erano infondate tutte le eccezioni di nullità di atti processuali relativi al giudizio pretorile, considerando che era stata legittimamente ritenuta l'inammissibilità della testimonianza di RI La DA - madre dell'imputata, essendo stata emessa, nei suoi confronti sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. dal concorso nel reato ascritto all'imputata, revocabile a norma dell'art. 434 c.p.p.; che non sussisteva la nullità del decreto di citazione, basata sul fatto che il capo di imputazione in esso contenuto riportava la indicazione di "SO IU quale autore della falsificazione "e non di SO IU", atteso che quest'ultimo nome figurava sia nelle premesse e sia nel dispositivo del suddetto decreto e che, comunque, un tale errore materiale non aveva impedito o limitato la possibilità della imputata di difendersi;
che non sussisteva neppure la nullità della perizia grafica disposta dal Pretore in dibattimento (ed espletata dal perito Di Desidero),avendo questi comunicato la data del 14.6.1996 per l'inizio delle operazioni peritali, come riconosciuto dal prof. Cristofanelli - consulente dell'imputata - nella missiva del 25.6.1996; che era priva di qualsiasi fondamento l'eccezione relativa all'omessa notificazione - all'imputata - del verbale relativo all'udienza dibattimentale del 20.9.1996 e contenente una modificazione dell'imputazione (nel senso che era stata formulata anche l'ipotesi alternativa "o fatto falsificare") poiché, in tal caso, era rimasto garantito il diritto di difesa, avendo i difensori chiesto ed ottenuto il termine a difesa ed essendo stata chiesta dall'imputata e dal suo consulente copia del suddetto verbale. Osservava, inoltre, la Corte che, superate le questioni pregiudiziali di cui sopra, era da ritenere che gli elementi emersi nel corso del dibattimento consentivano di dimostrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria prospettata nei confronti dell'imputata. Sosteneva, al riguardo, che erano pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dal perito dott. Di Desidero a sostegno delle conclusioni secondo le quali: a) le due firme del cuis, apposte una a margine e l'altra in calce alla scheda testamentaria, risultavano autentiche, mentre il testo risultava falsificato con cura ed accortezza, essendo stato accertato, a seguito di operazioni di comparazione diretta tra la grafia di detto testo e numerose scritture di SO NO, sostanziose e probanti differenze in ordine ad esercizio pressorio, conduzione e concentrazione, impianto e calibri della fascia scrittoria, spaziature, modalità di troncamento delle parole e di notazione della data, morfologia di vari elementi numerici ed alfabetici;
b) pur essendo l'imputata dotata di non indifferenti qualità tecnico-grafiche, non si poteva indicare la mano - che aveva redatto il testo dell'olografo - in essa che era da collocare semplicemente nella posizione generica ed astratta di possibile autrice del falso. Aggiungeva la Corte che, in ordine a siffatta falsità, la colpevolezza dell'imputata emergeva dai seguenti dati probatori: a) essendo stato il testamento - risultato falso - custodito solo dall'imputata, era soltanto questa che poteva averlo falsificato;
b) il notaio Morciano aveva dichiarato nella sua deposizione testimoniale di ricordare che, in sede di pubblicazione del testamento pubblico, nonostante la espressa richiesta sull'esistenza di altri testamenti, nessuno aveva dato una risposta in senso positivo e che, inoltre, l'inciso "dichiara", aggiunto dalla SO dopo la firma i era soltanto indicativo del fatto che essa non era d'accordo per quanto riguardava la distribuzione delle quote tra i figli;
c) era del tutto inspiegabile il tempo trascorso tra la data di pubblicazione del testamento pubblico (4.3.1991) e quella di pubblicazione dell'olografo (2.5.1991), essendo stato smentito dal notaio Marciano l'assunto della SO di essere stata impedita a dichiarare l'esistenza di un secondo testamento al momento della pubblicazione del primo;
d) era altrettanto inspiegabile il fatto che, nell'occasione dell'incontro avvenuto con gli altri coeredi nello studio dell'avv. Morgione - tutore del de cuius la SO non aveva fatto alcun cenno dell'esistenza dell'olografo; e) infine, andava data l'opportuna rilevanza al fatto che l'olografo comportava vantaggi patrimoniali solo per la SO e, quindi, la stessa era l'unica interessata a fare eseguire il falso de quo.
Siffatta motivazione veniva censurata, nell'interesse dell'imputata, dai difensori avv. Magaraggia e avv. Marazzita con due distinti ricorsi per Cassazione. Con quello sottoscritto dall'avv. Magaraggia si deducevano cinque motivi.
Si denunciava con il primo violazione ed erronea applicazione dell'art. 197 lett. a) c.p.p. e si sosteneva, al riguardo, che era stata erroneamente ritenuta l'incompatibilità della signora DA a testimoniare poiché la citata norma era riferibile a chi aveva assunto la qualità di imputato e, quindi, non era applicabile nei confronti della DA la quale aveva assunto solo la qualità di indagata;
che, inoltre, l'avvenuto proscioglimento della DA avrebbe dovuto comportare la compatibilità della stessa a testimoniare, essendo la revocabilità di cui all'art. 434 c.p.p. in stretta relazione con il rinvenimento di nuove fonti di prova. Si denunciava con il secondo violazione ed erronea applicazione dell'art. 429 c.p.p. per avere la Corte omesso di ritenere la nullità del decreto di citazione, nonostante questo, oltre a riportare nel capo di imputazione il nome "SO IU in luogo di quello dell'imputata, non conteneva, le modalità dell'asserita falsificazione in relazione sia alla data e sia alla concreta opera di falsificazione;
la indicazione se la falsificazione riguardava la sola sottoscrizione o l'intero documento e la specificazione delle asserite condizioni più favorevoli per la SO. Si denunciava con il terzo violazione ed erronea applicazione dell'art. 230 c.p.p. poiché il perito, dopo aver comunicato che l'inizio delle operazioni era stato fissato per il giorno 14.6.1996, non aveva fornito alcuna informazione sul prosieguo dell'attività, impedendo, così, al consulente della difesa il previsto esercizio del proprio diritto. Si denunciava con il quarto violazione ed erronea applicazione dell'art.520 c.p.p. per avere la Corte ritenuto infondato il rilievo che non era avvenuta la notificazione - alla SO assente - del nuovo fatto contestatole, con la erronea motivazione che l'atto relativo a tale contestazione aveva raggiunto il suo effetto, non avendo considerato che la suddetta notificazione era finalizzata a consentire alla SO l'esercizio dei diritti di cui all'art. 519 c.p.p Si denunciava con il quinto motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione e si sosteneva, al riguardo, che la Corte aveva confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputata, recependo le conclusioni formulate dal perito dott. De Desidero e senza tenere alcun conto delle osservazioni del consulente dell'imputata ed omettendo, inoltre, di indicare le fonti di prova, relative all'incarico che la SO avrebbe conferito per il confezionamento del testo dell'olografo;
che, pertanto, la Corte aveva attribuito, in via presuntiva, alla SO il fatto di aver fatto falsificare da altri - rimasti ignoti - il suddetto testo ed aveva, peraltro, omesso di considerare che la SO non era l'unica a beneficiare del secondo testamento. Per quanto concerne il ricorso sottoscritto dall'avv. Marazzita, si ribadivano con il primo, secondo, quarto e quinto motivo le tesi esposte dall'altro difensore sui relativi argomenti. Inoltre, si deduceva con il terzo motivo la nullità dell'impugnata sentenza per erronea applicazione e violazione del combinato disposto degli artt. 197 lett. a) e 210 c.p.p.. Al riguardo, premesso che dalla lettura sistematica delle due norme derivava che, in presenza di soggetti imputati in procedimenti connessi, sussisteva, da un lato, il divieto di farli testimoniare, ma, dall'altro, il potere dovere di ascoltarli in presenza di una richiesta delle parti, con la garanzia dell'assistenza legale, si sosteneva che il giudice avrebbe dovuto esaminare la signora DA con le forme e le garanzie previste dall'art. 210 c.p.p.. Ciò premesso, va ritenuta l'infondatezza del primo motivo dedotto dall'avv. Magaraggia.
Invero, con la sentenza n. 108 del 18.3.1992, la Corte costituzionale, rilevato che la formulazione dell'art. 61 co. 1^ c.p.p., che più specificamente risponde all'intento garantistico cui si ispira la direttiva n.36 della legge delega (perfino sovrabbondante con l'endiade "diritti e garanzie"), è talmente chiara da non potere dare adito a dubbi circa l'applicabilità - alla persona sottoposta alle indagini preliminari di ogni disposizione dettata in bonam parte per l'imputato; è pervenuta alla conclusione che la norma di garanzia , contenuta nell'art. 197 lett. a) c.p.p., deve essere applicata alla persona sottoposta alle indagini preliminari, così come essa viene applicata all'imputato. Ha aggiunto la Corte che tale conseguenza è assolutamente coerente al sistema, dato che la ratio su cui si fonda l'esclusione - dall'ufficio da testimone - dello imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, quella cioè del rispetto del principio secondo cui nemo tenetur se detergere (in quanto l'obbligo di rispondere secondo verità potrebbe comportare il rischio di revoca della sentenza ai sensi dell'art. 434 c.p.p. ) vale anche per la persona sottoposta ad indagini preliminari, nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, essendo previsto per questo la possibilità di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.). Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni ( - applicabili al caso di specie - ) che vanno condivise, è da ritenere la giuridica correttezza della conferma, da parte della Corte territoriale, dell'esclusione della sig.ra DA dall'ufficio di testimone. Inoltre, è da evidenziare che il legislatore, ha precisato, un accoglimento dei rilievi della Commissione parlamentare, che soltanto l'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, (emessa , quindi, nel dibattimento) fa cadere il divieto sancito dalla norma così da rendere inammissibile la testimonianza.
Per quanto attiene al terzo motivo dedotto dall'avv. Marazzita, si rileva che esso contiene una censura che ha il carattere della novità perché non risulta dedotta in appello. Inoltre, è da aggiungere che la norma ex art. 210 c.p.p. non sarebbe, comunque, applicabile al caso di specie, avendo la sig.ra DA perduto la qualifica di coindagata della SO nel reato di falso di cui trattasi.
Passando all'esame degli altri motivi, si rileva che sono infondati il secondo dell'avv. Magaraggia ed il quarto dell'avv. Marazzita, essendo congrua e corretta la motivazione con la quale la Corte ha respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione. Del resto, ad avviso di questa Corte, in tema di requisiti, del decreto di citazione a giudizio, al fine di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo di imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione agli elementi dell'accusa.
Ugualmente infondato è il terzo motivo dell'avv. Magaraggia, essendo adeguata e giuridicamente corretta la motivazione con la quale la Corte ha respinto l'eccezione di nullità della perizia grafica espletata dal dott. Di Desidero. Del resto, i difensori dell'imputata non hanno dedotto di aver chiesto il rinvio dell'inizio delle operazioni peritali, fissato per il 14 giugno 1996, o di aver fatto presente al perito dott. Di Desidero di voler partecipare, a mezzo del proprio consulente, al prosieguo di dette operazioni. Inoltre, è da tener presente il principio enunciato da questa Corte in precedenti decisioni, secondo il quale "l'avviso dato al difensore dall'inizio del prosieguo delle operazioni soddisfa le esigenze di tutela dell'assistenza dell'imputato, quale prevista dall'art. 178 lett. c/ c.p.p.; conseguentemente l'omessa analoga comunicazione al consulente di parte non comporta nullità alcuna (cfr. tra le altre, Cass. - Sez. VI - N. 275 del 17-1-1997). Infondati sono, anche, il quarto motivo dell'avv. Magaraggia ed il quinto dell'avv. Marazzita, essendo corretta la motivazione con la quale la Corte ha ritenuto priva di fondamento l'eccezione relativa all'omessa notificazione - all'imputata assente - del verbale dell'udienza del 20-9-1996, contenente la modificazione del capo di imputazione, chiesta dal P.M. e disposta dal Pretore. Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "le norme che disciplinano la modifica dell'imputazione e la correlazione tra accusa contestata e sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le norme di cui agli artt. 516 - 522 c.p.p. non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette;
e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione preclude la possibilità di difesa dell'imputato Cass. Sez. I N. 7476 dell'1-7-1994; Cass. Sez. VI N. 1397 dell'8 - 2 - 1994; Cass. Sez. I N. 9687 dell'8-10-1992). Orbene, con riferimento al caso di specie, non vi è la dimostrazione, da parte dei difensori della ricorrente, che una tale preclusione si sia in concreto verificata.
Per quanto attiene, infine, al quinto motivo dell'avv. Magaraggia ed al primo e secondo motivo dell'avv. Marazzita, si rileva che essi contengono censure di merito alla motivazione con la quale la Corte:
a) ha ritenuto la falsità del testo dell'olografo, aderendo al parere espresso dal perito dott. Di Desidero in base alla considerazione che il complesso veramente ampio di elementi di giudizio, forniti dal perito e già menzionati, consentiva il superamento delle critiche e perplessità - sollevate dal consulente tecnico dell'imputata- ed il conseguente formarsi del libero convincimento in ordine alla sussistenza di detta falsità; b) ha, inoltre, attribuito all'imputata la responsabilità in ordine alla falsificazione del testo del documento sulla base dei molteplici elementi probatori già menzionati. È da rilevare, altresì, che siffatta motivazione, oltre ad essere adeguata, è immune da vizi di logica o di diritto e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità. È da aggiungere che il travisamento del fatto, nei termini in cui è stato dedotto, non è proponibile in questa sede sulla scorta del principio giurisprudenziale secondo il quale "il travisamento del fatto, in quanto implicante, ai fini della sua riconoscibilità, un esame comparativo tra quanto ritenuto in ordine a quel fatto e quanto rilevabile, in termini di palese evidenza, dagli atti del procedimento, non può costituire vizio di motivazione deducibile mediante ricorso per cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606 - co.
1 - lett. e/ c.p.p., secondo cui il vizio di motivazione può essere configurabile solo in quanto risulta dal testo del provvedimento". Inoltre, con riferimento alle critiche mosse all'elaborato peritale del dott. De Desidero, giova tenere presente il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale "in tema di perizia grafica, costituendo la stessa, al pari di ogni altra perizia, una forma di collaborazione di un esperto con il giudice nella percezione di fatto la cui valutazione è basata su regole tecniche, nessuna limitazione è posta dalla legge al libero convincimento del giudice"
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del procedimento nonché verso la parte civile SO NN, liquidate in lire 2.530.000 di cui lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999