Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 1
L'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 cod. strada, esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze , che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione.
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- 1. Stupefacente nel sangue, guida è sempre reato? (Cass. 2020/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 gennaio 2025
L'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto. In relazione al reato previsto dall'art. 187 cod. strada, a rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull'attenzione e sulla velocità di reazione dell'assuntore, di per sé non è rilevante, se non se ne dimostra l'origine; l'accertamento richiesto, quindi, deve riguardare sia l'avvenuta assunzione, sia le …
Leggi di più… - 2. Consulta conferma la cronica intossicazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 febbraio 2026
2. L'ordinanza di rimessione: cosa si contesta all'art. 95 c.p. tra “cronicità d'uso” e principio di colpevolezza In relazione alla situazione giudiziaria summenzionata, codesto organo giudicante sollevava, in via principale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice penale, «interpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l'esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d'uso», fermo restando che, in via subordinata, erano altresì sollevate, in riferimento ai medesimi parametri, …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 2 aprile 2025, iscritta al n. 107 reg. ord. del 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice penale, «interpretato nel senso di richiedere ai fini della "cronica intossicazione" l'esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d'uso». In via subordinata, il rimettente ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, …
Leggi di più… - 4. Positività agli stupefacenti non basta (Cass. 40543/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2021
Ai fini della guida sotto alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe: l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 C.d.S., esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. Ai fini del giudizio di sussistenza dell'aggravante o del reato in …
Leggi di più… - 5. GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTIStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 17 maggio 2021
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI La guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è sanzionata dall'art. 187 del Codice della Strada. Per sostante stupefacenti o psicotrope si devono intendere quelle tassativamente indicate nella tabella allegata al D.P.R. n. 309/1990, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Per guida in stato di alterazione psico – fisica è invece da intendersi una condizione di alterazione dovuta all'utilizzo di tali sostanze, che origina una percezione della realtà alterata e distorta, sì da impedire al conducente di poter guidare in sicurezza. Tuttavia, l'alterazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2017, n. 19035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19035 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
19035 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA Dott. LUISA BIANCHI Presidente - n.582/17 Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere rel.- Dott. GABRIELLA CAPPELLO n. 35960/2016 51316/16 Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE GI n. 01/05/1979 avverso la sentenza n.2111/2016 della CORTE d'APPELLO di SALERNO in data 20/10/2016 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Franca ZACCO, la quale ha concluso per l'inammissibilità. of Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno ha riformato la sentenza del Tribunale di Sala Consilina, appellata dall'imputato RE GI, condannato per le contravvenzioni di cui agli artt. 187 e 116 C.d.S., assolvendolo dalla seconda contravvenzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, confermando nel resto e riducendo la pena inflitta.
2. Si contesta, in particolare, all'imputato di essersi posto alla guida di un'autovettura in condizioni di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti (cocaina, oppiacei e metadone), come da attestazione del personale sanitario dell'ospedale di LL (fatto avvenuto in LL in data 11.10.2011).
3. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, per non avere il giudice considerato lo stato di cronica intossicazione da stupefacenti del RE attestata sin dal 1997 dal SERT che non consentirebbe di affermare che, al momento del controllo ematico, le sostanze stupefacenti fossero state da poco consumate e non, invece, che le stesse fossero state assunte in precedenza, ciò configurando una situazione di ragionevole dubbio circa la penale responsabilità dell'imputato. Sotto altro profilo, si è invocato il combinato disposto di cui agli artt. 88 e 95 cod. pen., atteso che il RE si troverebbe in stato di intossicazione talmente elevata e cronica da compromettere completamente la sua capacità d'intendere e volere, altresì contestandosi la natura di atto irripetibile dell'accertamento ematico, in assenza di un consenso del RE al prelievo in questione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte d'appello ha ritenuto che la penale responsabilità dell'imputato fosse confermata dalla testimonianza dell'agente della Polstrada che, all'atto del controllo, aveva rilevato i sintomi tipici della persona che da poco aveva assunto sostanze stupefacenti, ma anche dagli accertamenti ematici, risultati positivi alle sostanze oppiacee, quali cocaina e metadone.
3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3.1 La parte non ha contestato lo stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, ma ha sostenuto che la rilevata presenza di tracce di oppiacei fosse riconducibile ad un asserito stato di cronica intossicazione del RE, cosicché non sarebbe possibile accertare se la presenza degli oppiacei fosse riconducibile ad una assunzione recente o ad un precedente utilizzo di quelle sostanze.
3.2. Occorre, intanto, ribadire che - ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - è necessario che lo stato di alterazione del 2 де conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma secondo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 c.s.), in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (cfr. sez. 4 n. 14803 dell'01/03/2006, Rv. 234032; da ultimo cfr. anche sez. 2 n. 15936 del 07/04/2016, Rv. 266521). Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, essendosi precisato in sentenza che il RE, all'atto del controllo di Polizia, all'uscita di un casello autostradale, si presentava con le pupille dilatate, agitato, con forte sudorazione e tremolio, quadro sintomatico che aveva poi ricevuto definitiva conferma all'esito dei controlli ematici, cui il predetto era stato sottoposto al pronto soccorso.
3.3. Quanto, poi, all'osservazione difensiva secondo cui lo stato di cronica dipendenza da stupefacenti del RE non avrebbe consentito di superare il ragionevole dubbio circa la risalenza nel tempo dell'assunzione delle sostanze rilevate dai controlli ematici, la stessa non tiene conto del dato fattuale concorrente, rappresentato dei rilevamenti sintomatici riferiti dall'organo accertatore, considerato peraltro che l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (cfr. sez. 4 n. 16895 del 27/03/2012, Rv. 252377). Nessun elemento, inoltre, è stato offerto per suffragare l'assunto che tale stato di cronica tossicodipendenza sia esitata in un'infermità tale da configurare un vizio totale di mente, sul punto ricordandosi che non tutti gli stati di tossicomania (che è una dipendenza meramente psichica alla droga), o di tossicodipendenza (che è una assuefazione cronica alla stessa), producono di per sé alterazione mentale rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., ma solo quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che determinano un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest'ultimo (cfr. sez. 6 n. 6357 del 24/05/1996, Rv. 205097), atteso che lo stato tossicodipendenza non costituisce, di per sé, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica [cfr. sez. 6 n. 7885 del 22/12/1998 Ud. (dep. 16/06/1999), Rv. 214757].
3.4. Quanto, infine, all'utilizzabilità degli esiti dell'accertamento ematico, la relativa doglianza è stata formulata in termini assolutamente aspecifici, non avendo la parte contestato l'assenza del consenso o delle condizioni per procedere all'accertamento sanitario, ma affermato, in maniera criptica, che nella sentenza non si rinviene... il consenso che il Calabrese avrebbe dovuto esternare al momento della sottoposizione al prelievo de quo>>, cosicché non è dato comprendere la natura della doglianza formulata con riferimento all'elemento probatorio indicato. In ogni caso, la censura non ha costituito oggetto di apposito 3 anche ove motivo di appello, cosicché essa resta preclusa in questa sede, trattandosi prodottasi di nullità di ordine generale, da dedursi a pena di decadenza a norma del - combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., non oltre il momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263023, con riferimento alla nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.).
4. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 2000,00 in favore della cassa delle ammende.e della somma di Così deciso in Roma il 14 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Luisa Bianchifor Brand Janelle oppelle Depositata in Cancelleria 20 APR. 2017 Oggi. Il Funzionario Giudiziario Patrizia Corra 1800 O N E L +