Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/1999, n. 1923
CASS
Sentenza 14 gennaio 1999

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L'amministratore di condominio, in quanto esercente una professione, è obbligato a tenere le scritture contabili previste dall'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Questi è altresì soggetto all'I.V.A., e quindi obbligato anche alla tenuta del registro delle fatture, del registro dei corrispettivi e di quello degli acquisti, se l'amministrazione condominiale è svolta, anche in modo non abituale, unitamente ad una sistematica attività professionale. Dopo la formulazione innovativa dell'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che ha modificato l'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, a cui rinviava l'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l'amministratore di condominio non è considerato esercente una professione, e quindi non soggetto ne' all'I.V.A. ne' all'obbligo di tenere i registri contabili, solo se non esercita altra attività professionale e se amministra un determinato condominio senza impiego di mezzi organizzati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/1999, n. 1923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1923
    Data del deposito : 14 gennaio 1999

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