Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
! Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO 020 0 6 7 6 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 5950/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 1749 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: KONSULT SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE, che lo rappresenta e difende PAPARAZZO all'avvocato ANGELINO MAURIZIO, giusta unitamente delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, 3610 presso 1'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, PULLI CLEMENTINA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 12960/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/11/98 R.G.N. 284/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ZACCHIA per delega PAPARAZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo e rigetto del secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ottenuto dall'Inps un decreto ingiuntivo nei confronti della S.a.s. Konsult per contributi omessi dell'importo di L. 32.135.352, detta società proponeva opposizione davanti al Pretore di Milano, eccependo l'indeterminatezza della causale dell'azione monitoria e la prescrizione estintiva, a quest'ultimo riguardo osservando che, mentre i contributi riguardavano il periodo 1976-1977, il decreto ingiuntivo era stato notificato nel maggio 1997. L'Inps, costituendosi in giudizio, specificava i titoli della sua domanda e, quanto alla prescrizione, faceva valere gli atti interruttivi rappresentati dalla notifica di un primo decreto ingiuntivo nel 1987 ad un socio accomandatario, condebitore solidale, e da pagamenti parziali, intervenuti nel 1988 e aventi valore di un riconoscimento del debito. Inoltre riduceva la somma pretesa, in considerazione dei pagamenti parziali. Il Pretore, peraltro, respingeva totalmente l'opposizione. A seguito di appello della Soc. Konsult, il Tribunale di Milano riformava in parte la sentenza di primo grado, limitando la condanna dell'Inps alla somma di Stel L. 28.272.342, oltre le somme aggiuntive di legge. Il Tribunale riteneva che l'interruzione della prescrizione si fosse verificata mediante la richiesta di pagamento contenuta in verbali ispettivi del maggio e del giugno 1985, quindi, in data 16 aprile 1987, mediante la notificazione di un primo decreto ingiuntivo al socio accomandatario e condebitore solidale Rodi, e, infine, nel marzo 1988, quando erano intervenuti diversi pagamenti, per i contributi in questione, da parte di tale HE, il quale, come era documentato, aveva pagato a nome e per conto della Konsult. Poiché la "contemplatio domini” relativa a tali atti solutori non era stata contestata dalla Konsult, il riconoscimento 3 del debito insito in tali pagamenti aveva determinato l'interruzione della prescrizione. Il Tribunale osservava che, stante la pretesa di una minor somma da parte dell'Inps in sede di opposizione, il Pretore non avrebbe dovuto confermare il decreto ingiuntivo. Tale errore, peraltro, non comportava la nullità della sentenza di primo grado, ma solo la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento della minor somma. Contro tale sentenza ricorre per cassazione la Soc. Konsult, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. L'Inps resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 112 e omessa e n insufficiente motivazione, lamentando che il Tribunale, pur avendo rilevato l'errore in cui era incorso il Pretore nel non tenere conto delle conclusioni i s dell'Inps, aveva erroneamente escluso la nullità della sentenza di primo grado per il vizio di extrapetizione, e deducendo che l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza d'appello, che aveva persistito nel non disporre la revoca del decreto ingiuntivo, determinerebbe una situazione di confusione ed incertezza giuridica, attesa la coesistenza di due titoli esecutivi (il decreto e la sentenza), che avrebbe dovuto essere eliminata mediante una pronuncia di revoca del decreto. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2944 c.c. e omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo, con riferimento alla statuizione del giudice di merito relativa all'efficacia interruttiva della prescrizione dei pagamenti effettuati nel 1988. Osserva al riguardo che, mentre essa aveva contesto che il HE, peraltro socio accomandante all'e'epoca dei pagamenti, avesse effettuato i pagamenti in questione a nome per conto della 4 Soc. Konsult, e che la medesima circostanza non era stata provata, il giudice di merito aveva omesso di esaminare l'eccezione dell'esponente in ordine al difetto dei presupposti di applicabilità dell'art. 2944 c.c., che attribuisce una portata interruttiva della prescrizione al riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere. In particolare la ricorrente precisa (cfr. al riguardo anche le premesse "in fatto” del ricorso per cassazione) che in primo grado essa aveva specificamente rilevato la carenza di poteri rappresentativi in capo al HE, all'epoca socio accomandante, e che in appello aveva riproposto la questione, contestando la motivazione sul punto del Pretore. Il secondo motivo, attraverso il cui accoglimento la ricorrente persegue l'accoglimento totale dell'opposizione, va esaminato in via pregiudiziale rispetto al primo motivo, con cui in sostanza si lamenta che il giudice d'appello non abbia adottato tutte le statuizioni che sarebbero state consequenziali all'accoglimento parziale dell'opposizione. Il motivo stesso è fondato. Il giudice di secondo grado, nel motivare la sua statuizione circa l'efficacia di riconoscimento del debito dei pagamenti effettuati dal HE, ha rilevato che, non essendo contestata la "contemplatio domini” relativa a detti pagamenti, deve ritenersi che il HE abbia pagato - così riconoscendo il debito - per la Konsult. Tale motivazione è inidonea a sorreggere la tesi del riconoscimento del debito da parte della Soc. Konsult e appare inoltre implicitamente basata su un erroneo principio di diritto. In sostanza il Tribunale appare aver ritenuto adeguatamene rilevante ai fini in esame la sola circostanza che il HE abbia pagato a nome o per conto della 5 Konsult, mentre non ha contraddetto, né ha espressamente preso in esame, la deduzione della attuale ricorrente circa l'inesistenza di un potere rappresentativo in capo del medesimo HE. Ha fatto conseguentemente un'erronea applicazione dell'art. 2944 c.c., alla luce del quale il riconoscimento del credito deve avvenire da parte del debitore o di un suo rappresentante, o comunque di un soggetto abilitato ad agire in nome e per conto del medesimo (cfr. Cass. 30 luglio 1987 n. 6623; Id., 6 settembre 1993 n. 9357; Id., 12 giugno 1999 n. 5821), anche perché neanche risulta accertata dal giudice di merito l'esistenza di una idonea ratifica da parte della Soc. Konsult. E' appena il caso di rilevare che non sono in contrasto con il principio esposto, ma ne rappresentano una specificazione in relazione a determinate fattispecie, quelle pronunce che, nel caso in cui il debitore sia un ente a struttura articolata, hanno attribuito rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto, agli atti adottati da un organo investito della cura degli interessi cui l'atto di riconoscimento si riconnette, anche se tale organo sia privo della rappresentanza esterna dell'ente, e ciò anche per la tutela del principio dell'affidamento (cfr., ex plurimis, Cass. 7 ottobre 1992 n. 10939; Id., 27 giugno 1996 n. 5939; Id., 20 ottobre 1998 n. 10404, con riferimento a circolari, implicanti il riconoscimento di un determinato diritto retributivo, emanato dalle direzioni del personale delle Ferrovie dello Stato). L'accoglimento del secondo motivo, che comporta l'assorbimento del primo motivo, impone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa anche per le spese ad altro giudice, specificato nel dispositivo, che procederà a nuovo esame, motivando adeguatamente in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di applicabilità dell'art. 2944 c.c. e attenendosi al 6 seguente principio di diritto: “quando il creditore alleghi che la prescrizione, eccepita dal debitore, sia stata interrotta dal riconoscimento del diritto, a norma dell'art. 2944 c.c., egli deve provare che tale riconoscimento provenga direttamente dal debitore o da un suo rappresentante, o comunque da un soggetto che possa ritenersi abilitato ad agire in nome o per conto del debitore stesso”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 26 settembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Saeco твы. IL CANCELLIERE C1 Juvelle ela. Dott. Cinz IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 GEN. 2002 oggi, IL CANCELLIERE OLERE C1 مسالك 3 0 3 1 I A 5 S . D S . T A R N O T A L , ' L 3 L A 7 O S L - I B E 8 P I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L R T E I L S T I E D N G D E E O S R E 7