Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7591 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
E 4 759 1/0 1 N O I REPUBBLICA ITALIANA Z A R . T IN NOME DEL POPOLO IT AN C S I G . E R A CORTE SUIREM A Oggetto G D E T SEZIONE PRIMA CIVILE N E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Corrado CARNEVALE R.G.N. 11858/99 ..17464Cron. Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere- Dott. Donato PLENTEDA Consigliere - Rep. Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere Ud. 30/01/01 Consigliere -Dott. Giuseppe SALME' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO ALSIUM, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CROCE 78/A, presso l'avvocato ABATE ADRIANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AN elettivamente domiciliata in ROMA DANIELA, VIA P BORSIERI 26, presso l'avvocato SIRO BARGIACCHI, la rappresenta e difende, giusta procura in calceche 节 2001 al controricorso;
251 controricorrente S -1- avverso la sentenza n. 62/98 del Giudice conciliatore di ROMA, depositata il 28/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il resistente l'avvocato Bargiacchi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreti emessi il 5.10.1993 ed il 17.6.1994 il giudice conciliatore di Roma ingiungeva a NI NO il pagamento, a favore del consorzio IU, di contributi associativi relativi agli anni 1992 e 1993. Contro entrambi i decreti proponeva opposizione l'NO, - -per quanto tuttora rileva di avere comunicato il deducendo proprio recesso dal consorzio, cui aveva aderito il 13 dicembre 1992, in data 18 marzo 1993, e chiedendo conseguentemente che i contributi fossero limitati al periodo intercorrente tra l'ade- sione ed il recesso. Il giudice conciliatore, con sentenza 28.4.1998, ritenuta la validità e l'efficacia del recesso manifestato dall'NO, revocava i decreti ingiuntivi, escludendo l'obbligo dell'opponen- te al pagamento di contributi successivi alla data del recesso. Motivava tale decisione con la considerazione che, pur esi- stendo nello statuto del consorzio IU (la cui durata era sta- bilita in dieci anni) una clausola che vietava il recesso fino al raggiungimento degli scopi sociali, detta clausola non poteva trovare applicazione poichè rendeva, di fatto, obbligatoria "sine die" la partecipazione al consorzio: non essendo quindi sostan- zialmente prevista una facoltà di recesso, la clausola statutaria in parola doveva essere qualificata come vessatoria, soprattutto alla luce dell'equità caratterizzante il giudizio del conciliato- re. 1 Huilsui Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il consorzio IU. Resiste con controricorso NI NO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico articolato motivo il ricorrente, deducendo vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 1341, 2° comma, c.c., violazione dei principi regolatori della materia ex art. 113 c.p.c. (vecchio testo), nonchè omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione, svolge un duplice ordine di censure, da un lato - il carattere intrinsecamente vessatorionegando - - d'altro della clausola statutaria in questione e contestando l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1341 c.c. lato - Sotto il primo profilo, il ricorrente sostiene la legittimi- tà della suddetta clausola, in quanto non mirante ad impedire qualsiasi tipo di recesso (ad esempio, per giusta causa), ma ten- dente soltanto ad escludere il recesso immotivato, e pertanto ri- spondente all'esigenza propria della natura di un consorzio di - di garantire una durata dell'associazione idonea urbanizzazione - ad assicurare la realizzazione degli scopi comuni ai proprietari degli immobili siti nel comprensorio. Sotto il secondo profilo, il ricorrente nega l'applicabilità al contratto associativo dell'art. 1341 c.c., non sussistendone i presupposti, attesa la parità di posizione degli associati.
2. Al fine di valutare l'ammissibilità o meno delle censure proposte, è necessario richiamare i limiti della ricorribilità per cassazione avverso le sentenze del giudice conciliatore pro- 2 IL nunciate secondo equità (come nella specie, avendo la sentenza impugnata espressamente sottolineato che la decisione adottata era stata emessa alla luce dell'equità ontologicamente connatura- ta al giudizio del conciliatore). Tali limiti com'è noto sono stati determinati dalla sen- tenza delle sezioni unite di questa Corte n. 6794/1991, seguita ed ulteriormente specificata dalla successiva giurisprudenza. La citata pronuncia delle sezioni unite ha stabilito che il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. può denunciare la violazione di norme della Costituzione o di principi fondamentali dell'ordinamento e di quelli regolatori del rapporto dedotto in causa, mentre non può investire la regola equitativa applicata, neppure sotto il profilo dell'inosservanza di norma di legge esplicitamente od implicitamente ritenuta conforme all'equità, posto che il giudizio di equità è per sua natura di nerito ed in- sindacabile per vizi "in iudicando". Sotto il profilo, poi, della motivazione, il ricorso per cassazione è ammissibile ex art. 364 n. 4 c.p.c. per nullità del- la sentenza derivante da motivazione assolutamente mancante od apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perples- se o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi", men- tre, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il sindacato della cas- sazione non può riguardare la decisività di una determinata que- stione, ove essa sia attinente a statuizione che il conciliatore abbia reso facendo applicazione dell'equità. Shuilsui Alla luce di questi principi, va esaminata la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto valido il recesso manifestato dall'associata, pur considerando il tenore dell'art. 4 dello statuto consortile, che non consentiva il re- cesso del proprietario "fino al raggiungimento degli scopi socia- li". Il conciliatore, giudicando espressamente secondo equità, ha reputato che la formulazione della clausola statutaria fosse tale da rendere, di fatto, obbligatoria "sine die" la partecipazione del proprietario al consorzio, e l'ha pertanto nella specie di- sapplicata, qualificandola come "vessatoria". Ora, al di là dell'esattezza o meno della definizione di vessatorietà e del correlativo richiamo all'art. 1341 c.c., il quesito decisivo da risolvere riguarda la sindacabilità o meno, in questa sede, della statuizione di validità del recesso emessa dal conciliatore: se tale statuizione, cioè, rappresenti consi- - derate le direttive sopra enunciate circa i limiti della ricorri- bilità per cassazione delle sentenze del conciliatore un giudi- zio equitativo intrinsecamente non censurabile, ovvero se costi- tuisca violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento o di quelli regolatori della materia, ovvero ancora vizio di moti- vazione, nel senso precisato nella richiamata pronuncia delle se- zioni unite di questa Corte. Il quesito non può risolversi che nel senso della non sinda- cabilità della statuizione in parola. Найвялі Ed invero, il conciliatore ha fornito un'interpretazione ti- picamente equitativa della clausola statutaria relativa al divie- to di recesso degli associati "fino al raggiungimento degli scopi sociali", stimandola equivalente ad un obbligo di partecipazione a tempo indeterminato, in contrasto con il fondamentale principio della libertà di associazione. Trattasi di determinazione essenzialmente equitativa della regola sostanziale applicabile alla controversia, sorretta da mo- tivazione adeguata allo scopo, nella quale non è ravvisabile al- cuna violazione dei principi regolatori della materia, posto che questi si identificano con le linee guida dei singoli istituti e possono eventualmente divergere dalla disciplina dettata dalle : singole norme (v. Cass. 8883/1994), e posto che il conciliatore deve decidere "secondo equità", temperando, cioè, nel momento de- cisorio il rigore nelle singole norme adattandole con criterio equitativo alle esigenze del caso concreto (v. Cass. 11065/1994). La decisione del conciliatore non è quindi sindacabile in questa sede ed il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ugualmente inammissibile deve essere dichiarato il controri- corso, nella specie per difetto di procura. Risulta infatti anche dallo stesso testo del controricorso - la procura speciale è stata conferita dall'NO che - all'avv. Bargiacchi con delega "in calce al ricorso notificato al difensore di prime cure". 5 Huilsui Ora, la suddetta modalità di rilascio della procura speciale non è consentita, poichè in tal caso manca la prova (non supera- bile con il mero richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al ricorso notificato) del rilascio del manda- to in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricor- 80. Il controricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile (v. Cass. S.U. 405/2000), ma il difensore del resistente resta tuttavia abilitato a partecipare (come nella specie è avvenuto) alla discussione orale (v. Cass. 14220/1999), poichè in tale sede non vi può essere incertezza sull'anteriorità del conferimento della procura rispetto alla costituzione in giudizio. La condanna del ricorrente alle spese va quindi limitata all'onorario per la discussione orale.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibili il ricorso ed il controricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore della resistente, alle spese della presente fase del giudizio, liquidate, limitata- in mente all'onorario per la discussione orale, in f. 600.000. quanto agli estorsi 1 in 2.129.100- Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. ESENTE DA REGISTRAZIONE lorar lamene Il Presidente l'estensore Haunsmileni est. CANCELLERIA IL CANCELLIERE 2001 DEPOSITATA IN RI Di NuzzoRInne облок GUL 6 5 Oggi, IL CANCELLIERE Marja Di Nuzzo