Sentenza 25 maggio 2004
Massime • 1
Il termine per la richiesta di riesame della misura cautelare personale decorre per il latitante, secondo il combinato disposto degli art. 309 comma secondo e 165 cod. proc. pen., dalla notifica del provvedimento eseguita mediante consegna di copia al difensore. Quando manchi tale adempimento, posto che non può considerarsi ad esso equivalente la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento spedito al difensore contestualmente alla dichiarazione di latitanza (art. 296, comma secondo, cod. proc. pen.), il termine decorre dalla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare. Ne consegue che nello stesso termine - alla luce della regola generale per cui, in caso di diversa decorrenza dei termini per l'imputato e il suo difensore, vale per entrambi quello che scade per ultimo (art. 585, comma terzo, cod. proc. pen.) - è ammessa la richiesta di riesame anche da parte del difensore, sempre che questi non abbia già in precedenza impugnato la medesima ordinanza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2004, n. 42363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42363 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 25/05/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 968
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 008797/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MP BI N. IL 22/07/1970;
avverso ORDINANZA del 27/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mura Antonio (annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata).
Udito il dif. avv. Limentoni Corrado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 27.12.2003 il tribunale del riesame di Catania dichiarava inammissibile, per tardività, la richiesta di riesame presentata dal difensore di MP Biagio avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal g.i.p. del tribunale della stessa città il 10.8.2001 ed eseguita il 13.12.2003. Il detto tribunale del riesame riteneva che fosse ampiamente trascorso il termine per l'impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, decorrente, secondo lo stesso tribunale, dalla notifica dell'avviso di deposito del medesimo provvedimento, effettuata ex art. 296 co. 2 c.p.p. al difensore di ufficio, al tempo nominato al MP, resosi latitante.
Avverso la suaccennata ordinanza del tribunale del riesame il MP proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione. L'indagato chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo: 1) violazione della legge processuale, per essere stata erroneamente dichiarata tardiva la richiesta di riesame, proposta dai difensori entro dieci giorni dall'esecuzione della misura;
2) insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Il primo motivo del ricorso del MP -assorbente rispetto al secondo motivo- è fondato.
Invero, in caso di latitanza, la notificazione al difensore, ai sensi dell'art. 296 co. 2 c.p.p., dell'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza applicativa della misura cautelare rimasta ineseguita non equivale alla notifica della stessa ordinanza, da effettuarsi nei confronti dell'imputato a norma dell'art. 165 c.p.p.; adempimento quest'ultimo dal quale, ai sensi dell'art. 309 co. 2 c.p.p., decorre, per il latitante, il termine per proporre la richiesta di riesame. Conseguentemente, in mancanza di tale adempimento, decorrendo per l'imputato il termine anzidetto dalla successiva data di esecuzione della misura, del medesimo termine può avvalersi, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 585 co. 3 c.p.p., anche il difensore che non abbia proposto richiesta di riesame entro i dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui al citato art. 296 co. 2 c.p.p. (Cass. 24.1.2001, Carrozza).
Nella specie, essendo la richiesta di riesame stata proposta dal difensore del MP entro dieci giorni dall'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, la medesima richiesta di riesame deve essere ritenuta tempestiva. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Catania, per il riesame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 Disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella udienza in Camera di consiglio, il 25 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004