Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2004, n. 42363
CASS
Sentenza 25 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il termine per la richiesta di riesame della misura cautelare personale decorre per il latitante, secondo il combinato disposto degli art. 309 comma secondo e 165 cod. proc. pen., dalla notifica del provvedimento eseguita mediante consegna di copia al difensore. Quando manchi tale adempimento, posto che non può considerarsi ad esso equivalente la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento spedito al difensore contestualmente alla dichiarazione di latitanza (art. 296, comma secondo, cod. proc. pen.), il termine decorre dalla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare. Ne consegue che nello stesso termine - alla luce della regola generale per cui, in caso di diversa decorrenza dei termini per l'imputato e il suo difensore, vale per entrambi quello che scade per ultimo (art. 585, comma terzo, cod. proc. pen.) - è ammessa la richiesta di riesame anche da parte del difensore, sempre che questi non abbia già in precedenza impugnato la medesima ordinanza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2004, n. 42363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42363
    Data del deposito : 25 maggio 2004

    Testo completo