Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
Le disposizioni speciali di cui all'art. 301 del D. P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale)si applicano anche in caso di patteggiamento. Pertanto è obbligatoria la confisca delle cose che servirono a commettere il reato e, nel caso di veicolo appartenente a persona estranea, spetta a detta persona provare di non avere potuto impedire il fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1998, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Camera di consiglio
DR. GENNARO TRIDICO PRESIDENTE del 3.11.98
DR. ALDO RIZZO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. ALDO GRASSI CONSIGLIERE N. 2825
DR. OLINDO SCHETTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. EN DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N.19026 \98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PA RI N. A BRINDISI IL 18.6.57 IVI RES. VIA PROV. SAN VITO 10 ERRICO GIUSEPPE N. A BRINDISI IL 20.5.75 IVI RES. VIA CICIRELLO 8 BA EN N. A BRINDISI IL 1.1.75 IVI RES. VIA CICIRELLO 8 RT MO N. A BRINDISI IL 15.2.60 IVI RES. VIA BAFILE 19 contro le sentenze del GIP del Tribunale di Brindisi 5.2.98 nn. 36 e 37 \98 rispettivamente di proscioglimento e di patteggiamento a- per il reato di cui agli artt. 110 CP, 2 Legge n. 50\94, 1 ss. Legge n. 43\73, per avere in concorso tra loro e con altre persone ignote, avendo precedenti specifici, fatto contrabbando di kg. 2440 di TLE che venivano detenuti e trasportati nel territorio nazionale a mezzo di un motoscafo Napoli privo di segni identificativi e tre autoveicoli GE OV;
b- per il reato di cui agli artt. 1,67,70 DPR n. 633\72, per avere omesso il pagamento dell'IVA in relazione al reato di cui al capo -a. In agro di Carovigno il 5.11.97.
udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, il quale ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio nella parte in cui ha ordinato la confisca di un telefono cellulare di OR MO e la revoca di precedenti sospensioni condizionali della pena a AR ZO;
dichiararsi inammissibili i ricorsi di SU IA e IC IU, nonché il ricorso del OR nel secondo motivo;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Tratti in arresto per i reati di cui in premessa, i prevenuti chiedevano il patteggiamento e venivano scarcerati.
2. Con separata sentenza, veniva prosciolta SU IA, proprietaria di autoveicoli utilizzati per il contrabbando. Peraltro le GE OV venivano confiscate.
3. Propone ricorso per Cassazione SU IA, deducendo due motivi.
4. Propone ricorso per Cassazione IC IU, deducendo un motivo.
5. Propone ricorso per Cassazione AR ZO, deducendo un motivo.
6. Propone ricorso per Cassazione OR MO, deducendo due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Col primo motivo del ricorso, la SU deduce mancanza insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e) nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 301 della Legge n. 43\73 in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, perché il giudice ha erroneamente disposto la confisca. Essa SU è persona estranea al reato ne' i mezzi risultano modificati per dissimulare fraudolentemente lo stivaggio della sigarette di contrabbando.
8. Il motivo è manifestamente infondato. A sensi dell'art. 301 della Legge n. 43\73, sostituito dalla Legge 30.12.91 n. 413, mentre è
sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto se risulta alterato, si applicano le disposizioni dell'art. 240 CP se il mezzo di trasporto appartiene a persona estranea al reato e questa provi di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Trattasi, evidentemente, di disposizione speciale rispetto al Codice Penale.
9. Di siffatta esimente non vi è traccia ne' allegazione, onde rettamente il GIP ha disposto, pur prosciogliendo la SU, la confisca dei mezzi in sequestro.
10.Col secondo motivo del ricorso, la SU deduce violazione e falsa applicazione dell'art 445 comma 1 CPP. in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, perché in sede di patteggiamento sono esclusi dalla confisca i beni appartenenti a persona estranea al reato. 11. Il motivo è manifestamente infondato. Le disposizioni speciali di cui all'art. 301 della Legge n. 43\73 cit. si applicano anche in caso di patteggiamento. Pertanto è obbligatoria la confisca delle cose che servirono a commettere il reato e, nel caso di veicolo appartenente a persona estranea, spetta a detta persona provare di non avere potuto impedire il fatto.
12. IC IU deduce, quale unico motivo del ricorso, mancanza di motivazione perché nella sentenza impugnata mancano i passaggi attraverso i quali si perviene alla decisione.
13. Il motivo è manifestamente infondato. Premesso che il patteggiamento è stato proposto dagli imputati, il GIP risulta avere verificato i presupposti per applicare l'art. 129 CPP, la qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena proposta e la concessione delle attenuanti generiche. All'esito, tutti i prevenuti sono stati scarcerati.
14. L'IC nulla deduce circa la revoca delle sospensioni condizionali della pena.
15. AR ZO, con unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art.168 CP e 444 CPP in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, perché la sentenza di condanna a pena concordata non può costituire il presupposto per la revoca di benefici. 16. Il ricorso del AR è fondato. Come risulta da giurisprudenza ormai costante di questa Corte - vedi Cass. SU 18.4.97 n. 3600, Cass.16.12.97 n. 5546, Cass.
4.5.98 n. 1516, Cass. 22.4.98 n. 989 - la revoca della sospensione condizionale della pena presuppone una sentenza di condanna ed un accertamento di responsabilità, che non si rinvengono nella condanna a pena patteggiata. Sul punto, pertanto, la sentenza di patteggiamento va annullata.
17. Col primo motivo del ricorso, OR MO lamenta la confisca di un telefono cellulare, il quale non può considerarsi corpo di reato e non rientra nella previsione dell'art. 240 comma 2 CP. 18. Il motivo è manifestamente infondato. Stante la speciale disciplina di cui alla Legge n. 43\73 cit, anche in caso di patteggiamento sono confiscate le cose che servirono a commettere il reato. Nella specie, il telefonino è stato sequestrato legittimamente perché utilizzato per commettere il reato di contrabbando, quale mezzo di comunicazione rapida tra i vari operatori. La confisca è perciò obbligatoria.
19. Col secondo motivo del ricorso, il OR deduce mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett.. (e) , perché la sentenza non contiene i passaggi logici atti a giustificare la decisione finale. 20. Il motivo è manifestamente infondato. Valgono le considerazioni svolte in proposito nel precedente paragrafo 13.
21. In definitiva, viene accolto il solo ricorso di AR ZO, senza necessità di rinvio perché si annulla in questa sede la sola revoca delle sospensioni condizionali. Gli altri ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
ne consegue la condanna alle spese in solido, nonché al versamento della somma di lit. 2 milioni per ciascuno degli altri ricorrenti, che stimasi equa in relazione ai motivi dedotti.
P.Q.M
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR
ZO, limitatamente al punto concernente la disposta revoca delle sospensioni condizionali della pena.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna in solido al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di lit. duemilioni ciascuno in favore della Cassa delle ammenda.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998