Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3347
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'accertamento e la riscossione dell'imposta sulle assicurazioni avvengono esclusivamente in capo all'assicuratore, mentre nessun rapporto tributario si instaura direttamente tra erario ed assicurato, che non può conseguentemente qualificarsi come debitore d'imposta, non ostando a tale conclusione la considerazione delle modalità applicative dell'imposta quali risultano dalla dettagliata disciplina posta dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216; detto onere fiscale si traduce pertanto per l'assicurato in costo di produzione del servizio assicurativo, sia nell'ipotesi in cui la rivalsa venga omessa dall'assicuratore (essendo in tal caso il relativo ammontare di regola assorbito dal maggiore importo di premio pattuito), sia nell'ipotesi che essa venga esercitata, nel qual caso l'obbligazione ex lege" mantiene comunque un distinto profilo, di natura non tributaria. Ne consegue che, ove si tratti di una società, detto costo di produzione costituisce componente negativa del reddito d'impresa deducibile nel periodo di competenza, secondo le regole generali, essendo inapplicabile l'art. 61, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (successivamente art. 64 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)nella parte in cui stabilisce che, in quanto ammessa, la deduzione delle imposte può essere operata nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte.

In materia di imposte dirette, l'art. 71, primo comma, primo periodo, d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo risultante dalla novella dell'art. 36 d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, consente al contribuente, in relazione alle "spese relative a studi" - in cui vanno ricomprese anche quelle per l'aggiornamento professionale dell'imprenditore e dei suoi dipendenti - di scegliere fra la detrazione nel solo esercizio di competenza ovvero secondo quote costanti nell'esercizio stesso e in quelli successivi, ma non oltre il quarto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3347
    Data del deposito : 7 marzo 2002

    Testo completo