Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2002, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
еe 62356 E N её O I 6 Z 016 12/ 02 8 A 9 1 R / T 4 IS / 6 G 2 UBBLICA ITALIANA E . B R .R L P . A L D D A L E E B Y D T A B I T N I S UPREMA DICASSAZIONE E A 1 N FR I S 3 E Oggetto E 1 S R I . E A N SEZIONE TRIBUTARIA T Tributaria A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO R.G.N. 21100/98 Presidente e Relatore Cron. 4070 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Ud.25/09/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere- C.C. Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
BA FA, UT BR;
intimati avverso la sentenza 83/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 05/11/97;2001 1836 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 25/09/01 dal Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. N O E H -2- ss21100.doc [oggetto: imposta di registro - agevolazione prima casa] La Corte di cassazione, sezione tributaria - considerato che la Commissione tributaria regionale di Firenze, con sentenza 83/10/97 ha confermato la decisione adottata dalla Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso proposto da EF AR e UN PU avverso avviso di liquidazione dell'Ufficio del Registro di Livomo per imposte, soprattasse e interessi dovuti a seguito della perdita dei benefici fiscali previsti nell'acquisto della prima casa per avere già beneficiato di agevolazioni della stessa natura utilizzando allo scopo la legge 168 del 1982; - considerato che avverso questa sentenza l'Amministrazione delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione con il quale chiede che la stessa venga cassata per non sussistere il diritto del contribuente, che abbia già goduto delle agevolazione tributarie in ordine all'acquisto della prima casa sulla base della legge n. 168 del 1992, di poterne godere sulla base di una legge successiva;
• considerato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermazione del principio secondo cui in tema di agevolazioni tributarie riguardanti l'acquisto di immobili destinati ad uso abitativo, i benefici previsti dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella 1.5 aprile 1985 n. 118, competono anche a chi ha già goduto di quelli, analoghi, accordati dall'art. 1 1. 22 aprile 1982 n. 168, per un precedente, omologo, acquisto immobiliare. Tale principio trova in atto supporto nel dettato, testualmente inequivocabile, dell'art. 7, commi 9 e 10, I. 23 dicembre 1998 n. 448, recante che trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o di porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, conv. con modificazioni dalla 1. 5 aprile 1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 1. 22 aprile 1982 n. 168", e che "le disposizioni di cui al (precedente) comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge", ossia al 1 gennaio 1999 (Cass. 3 maggio 2000 n. 5559; 12 novembre 1999 n. 12540 e successive conformi); - considerato che la richiamata giurisprudenza è applicabile alla fattispecie in esame e che la parte ricorrente non ha addotto argomenti nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi;
- considerato che il ricorso va rigettato perché è manifestamente infondato, senza pronuncia sulle spese non avere gli intimati svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
A I La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 6 R 5 E 8 . N 9 A 1 N O T / Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezig I - 4 U Z / B B 6 A I . 2 R L . R T L R S . T tributaria il 25 settembre 2001. I A P . . G D B E A L R A E I II Presidente esterisor T D A R 1 I 3 E D S 1 . T N E E . S T M N E CANCEIL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 6 FEB. 2002 SAZIONE IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio C T O R E