Sentenza 25 novembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2003, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/11/2003
1. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1144
3. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINl Paola - Consigliere - N. 019180/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE MILITARE di TORINO;
nei confronti di:
GR DOMENICO, N. IL 07/06/1975;
avverso SENTENZA del 27/02/2003 TRIBUNALE MILITARE di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale militare Dr. GARINO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 27/2/03 il Tribunale militare di Torino ha dichiarato IP EN colpevole di diserzione impropria aggravata (artt. 148 n. 2 e 154 n. 1 C.P.M.P.) perché, essendo militare di leva, aveva sino all'8/5/01 perdurato in un'arbitraria assenza iniziata il 7/10/95 per la quale era stato condannato a un anno di reclusione militare con sentenza 31/5/00 del Tribunale medesimo, irrevocabile dal 2/11/00, e, ritenuta la continuazione con il reato già giudicato, ha determinato in dieci giorni l'aumento ex art. 81 C.P. della predetta pena. Contro tale decisione il Procuratore militare della Repubblica ha proposto ricorso immediato per Cassazione con il quale deduce violazione dell'art. 14 comma 5 della legge 8/7/98 n. 230 sull'obiezione di coscienza.
L'assunto del ricorrente è che non potesse considerarsi ostativo all'applicazione di tale norma - secondo cui coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge medesima o, come nel caso di specie, senza addurre alcun motivo, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva - il fatto che l'esecuzione della pena inflitta al IP con la sentenza 31/5/00 non risultasse essere ancora iniziata.
La censura è fondata, e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, per il venir meno dell'obbligo di prestare il servizio militare di leva costituente il presupposto del reato per cui con detta sentenza è stata pronunciata condanna. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze di questa Sezione 20/4/99, P.M. in proc. Depau, rv. 213.714 e 8/11/99, P.M. in proc. Pinna, rv. 214.827) è invero orientata nel senso, propugnato dal P.M. ricorrente, che il disposto del comma 5 dell'art. 14 della legge 230/1998 debba farsi operare indipendentemente dal fatto che, al momento dell'ulteriore rifiuto di prestare il servizio militare di leva rispetto alla condotta per cui vi è stata condanna definitiva, sia già avvenuta l'esecuzione della relativa pena.
A tale interpretazione il Collegio ritiene senz'altro di uniformarsi perché aderente alla ratio della norma, che è di porre fine alla spirale delle condanne per una serie indeterminata di episodi di diserzione, ratio che resterebbe frustrata ove se ne subordinasse l'operatività ad un fatto che può comportare tempi lunghi, e il cui inizio è indipendente dalla volontà del condannato, quale l'effettiva espiazione della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004