Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15642 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
се REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ordinanza convalida SEZIONE TERZA CIVILE di sfratto R.G.N. 8538/00156 4 2/03 appellabilità Composta dagli Ill.mi Dott. Angelo GIULIAN Dott. RO PREDEN Consigliere on.31823 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep 4101 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Ud.20/05/03 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE $
contro
CAMPIONE CIVILE N. RUSSO ELENA VED SEMAINO, SEMAINO MASSIMO, SEMAINO' 85342 GRAZIA, SEMAINO MAURO, SEMAINO CARLA, SEMAINO SALVATORE n.q. di genitore esercente la patria podesta sul minore LUCA nonchè SEMAINO VERUSKA, SEMAINO VANESSA, SEMAINO 2003 CRISTIAN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 1196 PIEMONTE 32, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI 1 MARIA TOGNON, che li difende unitamente all'avvocato ERNESTO FIORILLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti avversO la sentenza n. 1405/99 del Tribunale di MESSINA, Sezione I Civile, emessa il 16/07/99 е depositata il 13/12/99 (R.G. 503/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto. Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 20.9.93 gli eredi di NO RO L intimavano al Ministero dell'Interno lo sfratto per mo- rosità per il mancato pagamento del canone di locazione della caserma CC di Gazzi per il periodo marzo/agosto 1993, nonché per il pagamento della differenza canone relativamente al periodo 18/7-31.8.92, convenendolo con- testualmente avanti il pretore di Messina per la conva- lida. IlMinistero, costituitosi in giudizio, contestava la " sussistenza della morosità e chiedeva, in subordine, la concessione del termine per sanare la morosità. Il pretore concedeva il richiesto termine, ma avendo 2 gli attori contestato il pagamento parziale, con ordi- nanza riservata del 21.1.94, ritenuta la persistenza della morosità, convalidava lo sfratto. Avverso detta ordinanza proponeva appello il Mini- stero e il tribunale di Messina con sentenza n.1405/99, depositata il 13.12.99, dichiarava inammissi- bile il gravame, condannndo l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati costi- tuiti. Riteneva il tribunale che il gravame rifletteva la valutazione di merito circa la persistenza della moro- sità e non poneva in discussione la sussistenza delle condizioni poreviste dagli artt. 55 e 56 legge 392/78. Per la cassazione della decisione ricorre il Mini- F stero esponendo in solo motivo, cui resistono con con- troricorso gli intimati. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazoione degli artt.323,339,657 e segg.cpc,55 e 56 legge 392/78,nonché contraddittorietà di motivazione, in relazione all'art. 360 nn.3 e cpc,si censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto inam- missibile l'appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto , in assenza di contestazione sulla sussistenza delle condizioni per emettere tale provvedimento e si 3 3 sostiene che, avendo l'intimato contestato la sussisten- za della morosità, l' ordinanza di convalida, avendo ri- solto una questione di merito, era di natura deciso- ria, come tale impugnabile con l'appello. Il ricorso è infondato. L'ordinanza di convalida della licenza о dello sfratto in linea di principio impugnabile solo con l'opposizione tardiva ex art.668 c.p.c.; tuttavia, se emessa al di fuori dello schema pro- cessuale stabilito dall'art.663 c.p.c., come integrato dagli artt.55 e 56 legge 392/78,è soggetta al normale rimedio dell'appello, perché, in tal caso, ai fini sostan- ziali è equiparabile ad una normale sentenza. (per tut- te: Cass.civ. Sez.3 11704/2002). Orbene, nel caso in esame, nessuna contestazione stata fatta in ordine alla conformità del provvedimento adottato allo schema legale previsto dalle disposizioni in materia, bensì la contestazione ha riguardato solo la persistenza della morosità a seguito dell'ordinanza am- missiva del pagamento a sensi dell'art.55 legge 392/78 ovvero l'esatto adempimento della stessa ordinanza da ૬ parte del conduttore. t Ne consegue che, non essendo stata posta in di- scussione la conformità dell'ordinanza di sfratto allo schema legale previsto dalla normativa in vigo- re, l'ordinanza non era impugnabile con gli ordinari ri- 4 medi previsti per le sentenze, bensì solo con l'opposizione tardiva ex .668 c.pc. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione che li- quida in euro 100/00 per spese ed euro 1500/00 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge. Così deciso in Roma addì 20.5.03 lian Il Consigliere relatore I1presidente Em- Pridem Angela quis kan Ju IL CANCELLIERE C1 innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2 T 2003. IL CANCELLIERE C1 NN Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a dle presso l'Agenzia dello Entrate di Roma 2 il 5-14-03 al numers 6038 bal art 6038 versate € 149,77 copia• E48 7 : 11 5 2002) from t