Sentenza 11 novembre 1997
Massime • 1
In tema di patteggiamento la sentenza con la quale il giudice di appello, accogliendo l'impugnazione in tal senso proposta dall'imputato, ritenga ingiustificato il dissenso del P.M. formulato in primo grado ed applichi la pena così come richiesta, presenta identità di caratteristiche con quella ex art. 444 e 448 cod. proc. pen., per cui, non essendo applicabile l'effetto limitatamente devolutivo dell'appello, il giudice legittimamente applica le sanzioni amministrative accessorie che, come la sospensione della patente di guida ex art. 222 codice della strada, conseguono "ope legis" alla sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/1997, n. 11319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11319 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Satta Flores Presidente del 11/11/1997
1. Dott. Francesco Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. " IT De Grazia " N. 2244
3. " Gianfranco Tatozzi " REGISTRO GENERALE
4. " NI NI " N. 13419/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BA GE n. ad Ariano Irpino il 7.2.1973;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 20.12.1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Tatozzi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente.
Svolgimento del processo
BA GE propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, accogliendo l'impugnazione in tal senso proposta dall'imputato, riteneva ingiustificato il dissenso espresso in primo grado dal P.M. alla richiesta di applicazione proposta dal medesimo ex art. 446 C.P.P. e gli applicava la pena di mesi dieci di reclusione condizionalmente sospesa, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per un anno, in relazione al reato di omicidio colposo con violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale. Il ricorrente con l'unico motivo deduce la violazione dell'art. 597 C.P. in quanto il giudice di appello ha ordinato la sospensione della patente di guida non prevista nella sentenza di primo grado ed in assenza di appello da parte del P.M.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
In tema di patteggiamento la sentenza con la quale il giudice di appello, accogliendo la impugnazione in tal senso proposta dall'imputato, ritenga ingiustificato il dissenso del P.M. formulato in primo grado ed applichi la pena così come richiesta, presenta identità di caratteristiche con quella ex art. 444 e 448, 1^ comma prima parte, C.P.P. per cui alla sentenza di condanna si sostituisce per gli effetti penali quella di ricezione della richiesta con le limitazioni decisionali di cui all'art. 445 ed alle impugnazioni previste per il rito speciale.
Conseguentemente è inapplicabile a tale situazione l'art. 597 C.P.P. con i principi in esso espressi dello effetto limitatamente devolitivo dell'appello e del divieto di reformatio in pecus per cui il giudice di appello esplicando tutti i poteri riconosciuti a quello di primo grado nel rito speciale degli art. 444 e 445 C.P.P., legittimamente applica anche le sanzioni amministrative accessorie, che, come la sospensione della patente di guida ex art. 222 C.d.S. conseguono ope legis alla sentenza di condanna.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1997.
Depositato in cancelleria il 9 dicembre 1997