Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
L'attribuzione del beneficio cui all'art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1991 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, decreto legge n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993) presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore - secondo la prova fornita dal lavoratore ex art. 2697 cod. civ. ovvero eventualmente acquisita dal giudice ex art. 421 cod. proc. civ. (ed essendo irrilevante, al riguardo, il mancato rilascio dell'attestazione del datore di lavoro e dell'INAIL nell'ambito della relativa procedura congiunta in sede amministrativa) - ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257 del 1991, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare. Nè la esplicita previsione normativa di una determinata "soglia" (ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2000) contrasta con le regole del sistema assicurativo gestito dall'INAIL, le quali, consentendo - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 - di ritenere l'esposizione a rischio in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto, rispondono all'esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con la diversa esigenza sottesa all'attribuzione del beneficio ai fini previdenziali - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10185 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA IV, AZ LO, IR BE, già elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ROSSINI 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRUNCALI, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSIO UGOLINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
e sul 2^ ricorso n^. 25154/00 proposto da:
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTORINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
nonché contro
BA IV, AZ LO, IR BE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 108/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 20/06/00 R.G.N. 146/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
RB VO, OL NO, ZO NG, RI OB e NT GI proponevano appello avverso la sentenza del Pretore del lavoro di Arezzo con la quale erano state rigettate le domande da essi proposte per ottenere dall'INPS il trattamento pensionistico usufruendo del beneficio contributivo previsto dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche, per aver lavorato oltre dieci anni esposti all'amianto. Si costituivano sia l'INPS che l'INAIL, chiamato in causa nel giudizio di primo grado, il quale chiedeva, preliminarmente, che la domanda fosse dichiarata inammissibile nei suoi confronti, essendo l'INPS competente ad erogare il richiesto beneficio. Con sentenza del 20 giugno 2000 la Corte d'appello di Firenze, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INAIL, ha respinto le domande di NT GI e OL NO in quanto soggetti già pensionati e ha accolto, invece, quelle degli altri lavoratori, osservando che, ai fini del conseguimento del beneficio contributivo di cui alla indicata disposizione, assume rilievo solamente il dato temporale della ultradecennalità della esposizione (per certo esistente per tutti gli appellanti), mentre non è necessario che la stessa superi in intensità i valori limite previsti dal d.lvo. n. 277/91 al quale la legge n. 257/92 non fa alcun riferimento.
Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con un motivo. L'INAIL resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato anch'esso ad un articolato motivo. Resistono RB VO, ZO NG e RI OB con controricorso. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore.
Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti contro la stessa sentenza. Con l'unico motivo del ricorso principale l'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, legge 257/92, come modificato dal d.l. 169/93, convertito, con modificazioni, in legge 271/931 e vizi di motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che l'eccezionale beneficio di cui alla disposizione citata in premessa interessa, proprio per tale sua natura e per le finalità che attraverso il suo riconoscimento la legge intendeva realizzare, non già tutti i lavoratori in qualche modo esposti all'amianto, ma solamente quelli che abbiano concretamente subito il rischio del verificarsi di una malattia professionale generata da tale sostanza nociva per la sua presenza nei luoghi di lavoro in concentrazione significativa (superiore cioè ai valori limite consentiti dal d.lvo n. 277/91 e successive modifiche). Nel caso di specie, prosegue l'INPS, non è stata provata detta misura di esposizione, la cui necessità, peraltro, è riaffermata anche nella sentenza n. 5/2000 della Corte costituzionale, che richiama espressamente il decreto legislativo in questione e chiarisce come il concetto di esposizione ultradecennale implichi, necessariamente, quello di rischio morbigeno. Il ricorso è fondato.
La Corte ha già chiarito in numerose decisioni, a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n. 4913 (seguita da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, 27 febbraio 2002 n. 2926 e da altre non massimate), che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno a causa ella presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lvo 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche, rende concreta (e non solo presunta) la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare. La Corte non ignora, altresì, che in dottrina sono state mosse critiche alla ricostruzione in questi termini della nozione di "esposizione all'amianto" sostenendosi che una simile lettura dell'art. 13, comma 8, finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal d.p.r. 20 marzo 1956 n. 618, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943 n. 455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che "comunque" espongono all'azione di fibre di amianto (vedi, oggi, la tabella 8 allegata al d.p.r. n. 1124/1965 e la voce 56 della tabella 4 allegata allo stesso decreto)
e alla cui stregua, dunque, l'incremento contributivo dovrebbe riconoscersi a tutti i lavoratori inseriti in realtà aziendali nelle quali si verifichi una qualche dispersione di tale sostanza. Senonché le critiche suddette non considerano che è la stessa legge n. 257/92 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore per infermità a una determinata "soglia" prevedendo con specifica disposizione (art. 3, poi sostituito dall'art. 16 della legge 24 aprile 1998 n. 128) - che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel d.lvo n. 277/91 - il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "respirabili" nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dei benefici da attribuire ai lavoratori "esposti", la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un potenziale pericolo per la salute.
Inserito e letto in tale contesto, l'art.13, comma 8, della stessa legge non può essere interpretato altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle lavorazioni specificate nel d.p.r. n. 1124/65 (artt. 1 e 3) e nelle relative tabelle (ovvero, secondo la più costante giurisprudenza di questa Corte, lo svolgimento di attività qualificate dal cosiddetto "rischio ambientale") e il superamento della "soglia" di rischio espressamente individuata dal legislatore, senza che ciò ne determini un contrasto con le regole del sistema assicurativo gestito dall'INAIL (le quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 179/88, consentono di ritenere la esposizione rischio nonostante la mancata tabellazione della lavorazione e in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto), rispondendo tali regole alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa all'attribuzione del beneficio previdenziale di cui si discute - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale.
Del resto, se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata la necessità, per i lavoratori semplicemente esposti, di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6.
È da rilevare, infine, che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2000, ha respinto la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 8 - sollevata da alcuni giudici (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non - proprio in base ad una interpretazione della norma che ne esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purché protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo, n. 277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di potenzialità morbigene.
L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una il concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso rinvio al d.lvo n. 277/91) nell'art. 3 della legge n. 257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro.
All'accertamento giudiziale in questione non è di ostacolo il mancato rilascio (ovvero il contenuto) delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione del lavoratore all'amianto, l'INAIL e il datore di lavoro sono chiamati a rilasciare nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n. 304 del 13.12.1995). L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce - ed esaurisce i suoi effetti - nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, ne' assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n. 2677, in motivazione).
Alla stregua degli enunciati principi, la sentenza impugnata deve ritenersi non conforme a diritto, avendo la stessa accolto la domanda dei lavoratori resistenti sul presupposto, giuridicamente errato, della sufficienza della sola ultradecennalità della esposizione all'amianto ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al beneficio nella specie rivendicato.
In accoglimento del ricorso principale deve, quindi, disporsene la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di merito, per l'accertamento relativo alla sussistenza (o non), nel caso concreto, dell'ulteriore requisito necessario per l'attribuzione del chiesto beneficio, vale a dire una "esposizione" dei lavoratori all'amianto superiore alla soglia di rischio come sopra individuata. Con l'articolato motivo di ricorso incidentale l'INAIL deduce violazione dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92 come modificata dalla legge n. 271/93; degli artt. 100, 102 e 113 c.p.c.;
degli artt. 74, 131, 132, 135 d.p.r. n. 1124/65; della legge 27 dicembre 1975 n. 780, nonché vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'Istituto rispetto a una domanda che aveva come oggetto esclusivo l'affermazione del diritto di ottenere un beneficio previdenziale da parte dell'INPS, osservando al riguardo che, rispetto a una tale domanda, gli accertamenti della esposizione all'amianto compiuti dall'INAIL attraverso i propri organi tecnici (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi Professionali - C.O.N.T.A.R.P.) nel corso del procedimento amministrativo e nell'eventuale fase contenziosa sono accertamenti meramente tecnici e non vincolanti, restando l'INPS il solo soggetto del potere di riconoscere o non il beneficio in questione. Ritenere ammissibile un'azione di accertamento dell'esposizione all'amianto nei confronti dell'INAIL significa ammettere la possibilità di azioni di accertamento di mere circostanze di fatto, in contrasto con la tutela dei diritti alla quale è preposta la funzione giurisdizionale. Anche il ricorso incidentale è meritevole di accoglimento. La Corte si è già pronunciata sulla questione nella sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (ma vedi anche Cass. 25 febbraio 2002 n. 2677) affermando il principio che, quando il lavoratore abbia chiesto, come nella concreta fattispecie, l'accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione (per il coefficiente 1,5) del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 (come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993 n. 271), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale tenuto ad operare la rivalutazione anzidetta, posto che la norma che dà veste al diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto (consistente nell'incremento dell'anzianità assicurativa e contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione del periodo di "esposizione" coperto da contribuzione) a una più rapida acquisizione del diritto alle prestazioni pensionistiche e non all'attribuzione delle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'INAIL. Alle considerazioni già svolte nelle ricordate pronunce va aggiunto che, significativamente, la norma del comma 8 non prescrive - diversamente da quella contenuta nel comma 7 dello stesso art. 13 per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'INAIL, in particolare richiedendo, come in quel caso, che l'avvenuta esposizione all'amianto sia "documentata" dall'Istituto. Se pure, quindi, a quest'ultimo, nel procedimento amministrativo aperto dall'INPS a seguito della domanda di attribuzione dell'accredito contributivo di cui trattasi (come pure nella eventuale fase contenziosa) può essere chiesto di intervenire per attestare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio, ciò non significa che l'accertamento dallo stesso operato assuma carattere pregiudiziale e vincolante (rilevando solamente ed eventualmente a fini probatori), ne' che la sua (eventuale) partecipazione al giudizio gli faccia assumere la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore interessato, non avendo la legge n. 257/92 (come modificata e integrata) - innovato rispetto al principio generale di diritto processuale secondo cui la legittimazione alla causa è connessa con la titolarità del rapporto sostanziale.
Rispetto, pertanto, a una richiesta fondata sulla ripetuta disposizione dell'art. 13, comma 8, l'INAIL difetta di legittimazione ("ad causam") in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda. Ne discende che la sentenza impugnata, nella, parte in cui ha disatteso la relativa eccezione dell'Istituto, deve essere cassata senza rinvio, in quanto l'accertamento, in questa sede, della carenza della sua legittimazione passiva elimina ogni possibilità di prosecuzione dell'azione nei confronti dell'Istituto medesimo. Provvedendo, per questa parte, a regolare direttamente le spese dell'intero processo (art. 385, comma 2, c.p.c.), ravvisa la Corte, nel carattere relativamente recente delle proprie decisioni sulla questione, la ricorrenza di giusti motivi (art. 92, comma 2, c.p.c.) per compensarle integralmente tra l'INPS e l'INAIL, mentre nulla deve disporsi nei rapporti tra i lavoratori e l'INAIL, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Al giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Bologna, si demanda, invece, di provvedere per le spese del giudizio di cassazione tra i lavoratori e l'INPS, in relazione all'accoglimento del ricorso principale.
PQM
La Corte, riunisce i ricorsi e li accoglie;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio in relazione al ricorso incidentale dell'INAIL e compensa le spese dell'intero processo tra l'INPS e l'INAIL, mentre nulla dispone al riguardo nei rapporti tra i lavoratori e l'INAIL;
rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna in relazione al ricorso principale, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002