Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE 03905/0 1 REPUBBLICA NAREPUB Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
licenziamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni R.G.N. 22513/98Presidente PRESTIPINO - Rel. Consigliere Cron.8337 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 08/01/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente 55 SENTENZA sul ricorso proposto da: IO LV, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato MUGGIA ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PU NA SRL ( ex TRIMCA SRL), a seguito di fusione delle Società PU NA SRL e TRIMCA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2, presso lo studio dell'avvocato SERAPIO 2001 che la rappresenta e difende unitamenteDEROMA, 2 -1- all'avvocato TROMBETTA FRANCESCO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 15911/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/09/98 R.G.N. 47093/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito l'Avvocato DEROMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29 febbraio 1996 al Pretore di Roma, LV BA esponeva di aver lavorato alle dipendenze della s.r.l. Tr.im.ca., che il 31 marzo precedente l'aveva licenziata per giustificato motivo oggettivo, ossia per la cessazione di un d'appalton , stipulato con un'altra contratto società. per la pulizia di locali La BA deduceva l'insussistenza del giustificato motivo, stante la perdurante possibilità di essere impiegata in altri luoghi di lavoro, anche in altre città, onde chiedeva la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda con decisione dell'8 ottobre 1996, riformata con sentenza 14 settembre 1998 dal Tribunale, il quale riteneva che ritualmente la indicato nella datrice di lavoro, dopo aver d'appalto il suddetta cessazione del contratto motivo del licenziamento, lo aveva specificato in giudizio, affermando e provando le ragioni della lavoratrice in altre della non collocabilità posizioni aziendali. 3 Il collegio d'appello reputava altresì sufficiente la prova fornita dalla società e concernente sia gli appalti ancora in corso sia i lavoratori impiegati e le relative retribuzioni e la conseguente impossibilità di conservare il posto di lavoro della BA senza perdite economiche. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la soccombente. Resiste con controricorso la s.r.l. Pulilampo italiana, succeduta alla Tr.im.ca.. Memoria della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 5 1. 15 luglio 1966 n. 604 e vizi di motivazione, sostenendo che, una volta palesato con la comunicazione stragiudiziale il motivo del licenziamento, consistente nella perdita di un contratto d'appalto, la datrice di lavoro non avrebbe potuto "mutare il motivo stesso con la costituzione in giudizio", provando di non poter impiegare altrove il lavoratore licenziato. La censura è priva di fondamento poiché nessuna norma, né sostanziale né processuale, vieta al l'onere didatore di lavoro, che abbia assolto comunicare il motivo del licenziamento, imposto dall'art. 3 1. n. 604 del 1966, di fornire le relative specificazioni e le prove, dopo che il impugnato il licenziamento in lavoratore abbia giudizio. Col secondo motivo la ricorrente, dopo avere invocato, Invocato insieme agli stessi articoli della legge n. 604 del 1966, l'art. 2697 cod. civ., sostiene che la prova della detta impossibilità de impiegare altrove la lavoratrice licenziata avrebbe dovuto concernere la mancanza di lavoratori assenti continuativamente o di lavoratori che effettuavano lavoro straordinario e la perdita economica che sarebbe derivata dal reimpiego. Col terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 5 1. cit., 420 e 421 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale non l'istruzione abbia esteso, anche d'ufficio, probatoria ai criteri di scelta dei lavoratori da mantenere in servizio secondo la legge n. 223 del 1991. Neppure questi due motivi, da esaminare insieme perché connessi, possono essere accolti. Questa Corte ha già affermato più volte che la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, dall'art. 41 Cost., comporta che il garantita giudiziario sulla legittimità del controllo 5 licenziamento intimato per le ragioni di cui all'art. 3 cit. deve essere limitato alla non non puòpretestuosità dei motivi addotti e estendersi alla validità dei criteri di gestione dell'impresa ossia sulla loro opportunità e congruità alle finalità economiche perseguite (Cass. 21 gennaio 1987 n. 540, 18 marzo 1987 n. 2738, 8 marzo 1990 n. 1875, 7 giugno 2000 n. 7738). vero pertanto che incombe sul datore di lavoro, ferma l'esclusione del suo obbligo di apportare modificazioni nell'assetto generale dell'impresa, l'onere di provare l'impossibilità di nell'assetto generare occupare altrimenti, di provare · impossibilità di dell'impresa, occupare altrimenti nell'assetto attuale, il lavoratore licenziato (Cass. 17 agosto 1998 n. 8057), ma non è censurabile la sentenza di merito sufficientemente provato ilche considera giustificato motivo di licenziamento, quando il datore di lavoro, avendo fornito informazioni documentali sul personale complessivamente impiegato e le retribuzioni corrisposte, abbia dedotto senza contestazioni la cessazione dell'attività d'impresa nel luogo ove operava il lavoratore licenziato. Legittimamente, poi, il Tribunale ha negato l'istruzione probatoria in ordine a fatti, come quelli concernenti l'applicabilità dei criteri di cui alla legge n. 223 del 1991, nuovi perché relative a questioni neppure sollevate in primo grado. Non solo, infatti, i poteri istruttori ex art. 421 cod. proc. civ. vengono esercitati dal giudice in modo discrezionale e perciò incensurabile nel giudizio di legittimità, ma la parte non può pretendere l'esercizio al fine di eludere la preclusione processuale posta dall'art. 437 (Cass. 1° ottobre 1997 n. 9596, 2 ottobre 1999 n. 10960). In conclusione il ricorso dev'essere rigettato mentre le spese possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
I 0 A D 3 1 S La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese , 3 S . 5 O A T L T . R L , A N O A ' del giudizio di cassazione. B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A Così deciso in Roma 1 8 gennaio 2001. I - N T S 1 S G 1 N O O E II Presidente: inickeino P S E A M I D I G A E G A , E O II Cons. estensore: Tederico Roselli D O L T R E T T A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S I N I L E G L Depositata in Cancelleria D S E E E R O D 19 MAR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA R 2 0 1 N E O O * C