Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
La mancata condanna dell'imputato, nella sentenza di annullamento con rinvio, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte civile vittoriosa non esonera il giudice di rinvio dall'obbligo di disporla, in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2010, n. 25116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25116 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 584
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 4121/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL AN ER, N. IL 17/01/1971;
2) PP AN, N. IL 17/06/1957;
3) ET ON, N. IL 12/03/1971;
4) EL FABIO, N. IL 19/09/1973;
avverso la sentenza n. 251/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 29/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa liquidazione delle spese in favore delle P.C.;
udito, per la parte civile, l'avv. Cacciani;
udito il difensore avv. Di Francesco Biagio, anche in sostituzione degli avv.ti Tilli e Poli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La quinta sezione di questa Corte di legittimità, con sentenza 2505/2009 del 14.11.2008, annullava, con rinvio per nuovo giudizio, quella resa dalla Corte di Appello di Milano il 6.6.2007, con la quale, in riforma della pronuncia di prime cure, che aveva ritenuto gli agenti di polizia IO LA, IO EL e ET TR colpevoli del reato di lesioni personali aggravate dall'abuso delle loro funzioni in danno di OL FR, era stata ritenuta l'ipotesi dell'eccesso colposo in legittima difesa, riqualificato il fatto come lesioni colpose e rideterminata la pena nella misura di Euro 250,00 di multa.
A carico della p.l. erano state diagnosticate: contusione cranica, fratture costali multiple a sinistra, frattura del processo traverso sinistro della 3 vertebra lombare, escoriazioni e perforazione di 2, 3 mm. a livello dei quadranti posteriori della membrana timpanica destra.
La Corte distrettuale, in sede di rinvio, preso atto del pronunciamento del giudice di legittimità, con sentenza del 29 maggio 2009 dichiarava prescritta l'ipotesi delittuosa contestata ab inizio agli imputati, confermando le disposizioni civili della prima sentenza e condannando i prevenuti alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.
2. Ricorre per Cassazione avverso tale ultima pronuncia la parte civile OL FR OB, denunciando, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, la mancata liquidazione delle spese processuali sostenute da essa parte civile nel giudizio di legittimità, all'esito del quale era risultata totalmente vincitrice, senza però alcun riconoscimento di spese ed onorari, pure formalmente richiesti con nota spese depositata nel corso dell'udienza pubblica.
Precisava, altresì, parte ricorrente di aver chiesto nelle forme della correzione dell'errore materiale l'integrazione, nel senso invocato, del dispositivo della pronuncia di secondo grado, ricevendo, però, una risposta negativa in tal guisa motivata:
"l'omessa statuizione di cui si tratta non è rimediabile con la procedura ex art. 130 c.p.p., dovendosi fare applicazione del criterio di cui all'art. 91 c.p.c., per il quale l'onere delle spese va valutato in relazione alle alterne vicende verificatesi nei diversi gradi, di giudizio".
Replicava a tanto la difesa ricorrente denunciando la violazione dell'art. 541 c.p.p., art. 153 disp. att. c.p.p., in relazione all'art. 627 c.p.p. dappoiché illegittima la omessa liquidazione delle spese e degli onorari del giudizio di legittimità da parte della Corte di rinvio e rilevando il palese difetto di motivazione della sentenza impugnata là dove si riconosce testualmente che "per errore non è stata ancora disposta la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità" senza dare corso, nel dispositivo, immotivatamente, alla statuizione con la quale a tale errore rimediare. Compariva all'udienza uno dei difensori degli imputati, in rappresentanza altresì dei colleghi difensori degli altri due, eccependo a mente dell'art. 584 c.p.p., la mancata notifica del ricorso ad essi ed ai loro rappresentati.
3. Il ricorso della parte civile è fondato.
3.1 Va preliminarmente delibata la eccezione procedurale proposta all'udienza dalla difesa degli imputati i quali, benché ritualmente avvisati dell'udienza fissata per la discussione del ricorso proposto dalla p.l., lamentano, come detto, la mancata notificazione di esso e, per questo, la violazione dei diritti difensivi. Trattasi di doglianza priva di pregio.
Ed invero, l'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non da luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione (così Cass., Sez. Unite, 29/01/2003, n. 12878, Innocenti, rv. 223724; Cass., Sez. 6, 08/02/2007, n. 30980). Secondo autorevole insegnamento, pertanto, l'omissione come innanzi eccepita non comporta ne' l'inammissibilità dell'impugnazione, ne' la sua nullità, ma semplicemente la possibilità di essere restituiti nel termine al fine di proporre impugnazioni incidentali, dappoiché a tanto, sul piano processuale, risulta finalizzato il disposto dell'art. 584 c.p.p., impugnazione incidentale nella fattispecie non prevista in favore degli imputati nel giudizio di legittimità promosso dalla parte civile al fine di ottenere la liquidazione in loro danno delle spese processuali. Non il ricorso incidentale potevano infatti astrattamente essi utilizzare per far valere le loro ragioni relativamente alla omessa liquidazione delle spese sopportate dalla P.C., bensì comparendo all'udienza, come avvenuto, e qui dando corso alla discussione difensiva, ovvero semplicemente depositando difese scritte.
3.2 Quanto al merito del ricorso, osserva la Corte che la parte civile agente nel processo penale a tutela degli interessi civili collegati alla consumazione del reato ha diritto alla regolamentazione delle spese processuali per questo sostenute secondo i principi civilistici della soccombenza (art. 91 c.p.c.) ribaditi dall'art. 541 c.p.p.. Ne consegue che, nel caso in esame, il ricorrente, vittorioso nel giudizio di legittimità, ha maturato il diritto a vedersi rifuse le relative spese ed i relativi onorari.
Ciò posto, osserva peraltro la Corte che la parte civile ricorrente in Cassazione non può ottenere sempre e comunque la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la Corte di legittimità rimettere esplicitamente, ma anche implicitamente, là dove non ne disponga direttamente la compensazione totale ovvero parziale, la relativa regolamentazione al giudice di merito, il quale avrà a disposizione, quale elemento imprescindibile di giudizio sul punto, l'esito del processo in sede di rinvio.
Rimane peraltro fermo il principio di diritto che, in ipotesi di mancata liquidazione e regolamentazione delle spese e degli onorari di causa ritualmente e fondatamente richiesti dalla parte civile in sede di legittimità, può detta parte processuale far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, nel cui ambito il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Cass., Sez. 2, 18/07/2003, n. 32440).
3.3 Tornando alla fattispecie in esame, osserva la Corte che la sentenza impugnata ha violato le disposizioni normative di cui all'art. 91 c.p.c. e art. 541 c.p.p., dappoiché pretermesso immotivatamente, in violazione del principio della soccombenza, la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali sopportate dalla parte civile nel giudizio di annullamento celebratosi in sede di legittimità. La sentenza in esame, inoltre, con motivazione errata, ha imputato ad un errore omissivo della quinta sezione di questa Corte la mancata previsione della condanna in parola, non considerando che ben può la Corte di legittimità, con la sentenza di annullamento con rinvio, omettere la condanna alle spese, contemplando il sistema processuale la possibilità che a tanto provveda, in assenza appunto di una disposizione esplicita della Corte Suprema, il giudice di rinvio alla luce, come detto decisiva, dell'esito del processo di merito.
4. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.620 c.p.p., lett. l), giacché superfluo il rinvio e potendo la Corte
stessa adottare i provvedimenti necessari ad emendare la riconosciuta illegittimità. L'esito del giudizio e la partecipazione ad esso della difesa degli imputati comporta altresì la loro condanna alle spese sostenute nel grado dalla P.C. ricorrente.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia di condanna degli imputati al pagamento, in solido, delle spese sostenute dalla P.C. nel precedente giudizio di Cassazione, spese che liquida nella somma complessiva di Euro 2000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Condanna altresì TR ET, EL IO e EL IO, in solido, al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalla P.C., che liquida nella somma complessiva di Euro 1500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010