Ordinanza collegiale 26 gennaio 2026
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2025, proposto da
Mea Manna Ecologia Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Vaira, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni del Versante Ionico, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto Ingiuntivo n. 278/2023 del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata Imprese n. 2763/17, pubblicato il 28 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. IO RC;
Osservato che:
- la MEA Manna Ecologia Ambiente S.r.l. ha agito d’innanzi a questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza del titolo meglio indicato in epigrafe;
- dopo l’instaurazione del giudizio, con memoria depositata in data 18 marzo 2026, ore 09:15:05 (prima dell’inizio della camera di consiglio per la discussione della causa), parte ricorrente ha dato atto che l’Unione dei Comuni del Versante Jonico ha formulato una proposta transattiva per il riconoscimento integrale dell'importo dovuto, manifestando conseguentemente la propria volontà di rinunciare agli atti del giudizio;
Ritenuto che:
- in mancanza della prova della notifica della rinuncia all’amministrazione intimata, la dichiarazione di parte ricorrente deve intendersi alla stregua di una dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, il quale deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del codice del processo amministrativo;
- in ordine alle spese di lite, occorre prendere atto della formale richiesta di compensazione avanzata dalla medesima parte ricorrente nell'atto di rinuncia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese integralmente compensate, come richiesto dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IO RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RC | IV RE |
IL SEGRETARIO