Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 2
L'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 503 comma 3 cod. proc. pen., secondo cui la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese è consentita ai fini contestativi soltanto dopo che sui fatti e sulle circostanze la parte esaminata abbia già deposto, non determina ne' la inutilizzabilità ne' tantomeno la nullità dell'atto, ma solo una mera irregolarità, che deve essere eccepita nel corso dell'assunzione della prova per consentire, in esito alla contestuale risoluzione dell'incidente, di porre correttamente le domande.
L'inosservanza delle formalità di documentazione previste dall'art. 141-bis cod. proc. pen. determina l'inutilizzabilità dell'interrogatorio solo nel caso in cui l'imputato si trovi in stato di detenzione, dovendosi intendere tale condizione nel senso di una materiale restrizione della libertà personale, per esecuzione di pena ovvero per applicazione di misura cautelare o di sicurezza o per provvedimenti custodiali temporanei (nel caso di specie la Corte ha escluso l'inutilizzabilità dell'interrogatorio reso dall'imputato a seguito della convocazione presso gli uffici della polizia giudiziaria, nei cui confronti non era stato ancora emesso alcun provvedimento coercitivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2002, n. 33361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33361 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DIURSO GIOVANNI - Presidente - del 19/06/2002
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 588
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 004728/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) RICHIUSA CALOGERO N. IL 06/06/1948
2) LO OR IN N. IL 18/01/1948
avverso SENTENZA del 14/06/2001 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Antonino Agnello per Lo RT, in sostituzione dell'avv. Alessandro Bonsignore, per CH, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. Fatto e diritto
A seguito della denuncia della scomparsa di SO AN, avvenuta nel marzo 1997, venivano avviate indagini e si accertava che la donna, anziana pensionata, in Bompietro, ove da alcuni anni si era trasferita, aveva intrattenuto rapporti di assidua frequenza con i coniugi CH ER e Lo RT GI e aveva avuto una relazione amorosa con il cugino di costoro, ER Santo. Nel corso di un sopralluogo in un terreno di proprietà del CH veniva rinvenuto, sepolto in una fossa, il cadavere della SO. Il ER confessava di avere commesso l'omicidio insieme al CH, il quale ne aveva previamente concordato con la moglie l'esecuzione. Con il pretesto di una gita, la SO era stata condotta in campagna ed era stata strangolata con una corda dai due uomini, incitati dalla Lo RT.
Il CH si protestava innocente, attribuendo al ER l'iniziativa della gita in campagna. Riferiva che al momento di ritornare in paese, dopo che la Lo RT si era allontanata per raggiungere l'auto, aveva visto la SO per terra e il ER sopra di lei, che le stringeva il collo con le mani;
aveva tentato di intervenire, ma era stato spinto a terra dal ER, il quale poco dopo aveva sotterrato il corpo della donna in una fossa, che aveva scavato precedentemente.
Assumeva il CH di non avere rivelato il fatto, avvenuto un anno prima, per timore di ritorsioni da parte del ER, il quale aveva tenuto un atteggiamento minaccioso nei confronti suoi e della moglie. Gli stretti legami tra la Lo RT e la SO risultavano, in particolare, dalle dichiarazioni di AL SA, il quale riferiva che la prima era solita chiudere a chiave l'anziana donna quando restava sola in casa;
dopo la scomparsa della SO. inoltre, la Lo RT aveva fatto promesse di denaro e, in un secondo tempo, minacce di morte allo stesso AL per indurlo a serbare il silenzio sugli aspetti a lui noti della vicenda e sui rapporti con la SO.
Il CH, il ER e la Lo RT venivano rinviati a giudizio per rispondere di omicidio premeditato e distruzione di cadavere. La Corte di Assise di Palermo, con sentenza del 4 aprile 2000, dichiarava i primi due colpevoli dei reati contestati e condannava ciascuno alla pena di trenta anni di reclusione, in concorso di attenuanti generiche equivalenti;
condannava la Lo RT, riconosciuta responsabile di favoreggiamento personale - così modificata l'imputazione originaria - alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione.
La Corte di primo grado riteneva complessivamente attendibile la confessione e chiamata in correità del ER, le cui dichiarazioni in sede di incidente probatorio erano, tuttavia, inutilizzabili nella parte in cui costituivano mera conferma di dichiarazioni precedenti, delle quali era stata data lettura da parte del pubblico ministero. La decisione veniva riformata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, che, con sentenza del 16 giugno 2001, dichiarava tutti gli imputati colpevoli dell'omicidio contestato e di occultamento di cadavere - così definito giuridicamente il fatto di cui al capo B della rubrica - e condannava il CH e la Lo RT alla pena di ventitrè anni di reclusione ciascuno, il ER alla pena di ventuno anni e sei mesi di reclusione.
La Corte distrettuale rigettava l'eccezione di inutilizzabilità dell'interrogatorio reso dal ER al pubblico ministero il 18 aprile 1998 per violazione dell'art.141 bis c.p.p., osservando che al momento del compimento dell'atto l'interrogato era in stato di libertà, essendo stato disposto il suo fermo solo dopo l'espletamento del mezzo istruttorio.
Disattendeva l'eccezione di nullità dell'interrogatorio reso dal ER in sede di incidente probatorio per l'assenza del difensore di fiducia, al quale l'avviso era stato notificato senza l'osservanza del termine previsto dall'art.398 co.3 c.p.p., sul rilievo che all'atto era presente il difensore di ufficio;
il termine predetto, d'altra parte, non aveva carattere perentorio;
comunque, eventuali nullità incorse nell'incidente probatorio andavano eccepite nei termini di cui all'art.181 co.2 c.p.p., mentre quella attinente alla inosservanza del termine di notifica dell'avviso era stata sanata per la comparizione della parte interessata.
Veniva respinta anche l'eccezione di inutilizzabilità dell'intero esame del ER in sede di incidente probatorio, in relazione alla lettura iniziale, da parte del pubblico ministero, di alcuni brani di precedenti dichiarazioni rese dallo stesso imputato, poiché a detto esame, per la sua natura e finalità, non è estensibile il divieto sancito dall'art.499 co.3 c.p.p.. Peraltro, la previa lettura di precedenti dichiarazioni (sollecitata dallo stesso imputato, in precarie condizioni di salute) non equivaleva alla proposizione di domande suggestive e, in ogni caso, andava rilevata nel corso dell'esame, anche per consentire immediatamente la eventuale diversa formulazione della domanda da parte del pubblico ministero.
Secondo la Corte territoriale, la responsabilità del CH e della Lo RT emergeva, comunque, dal complesso degli elementi acquisiti, a prescindere dalle dichiarazioni del ER che erano state ritenute inutilizzabili nel giudizio di primo grado. La chiamata in correità era, infatti, attendibile, oltre che per la sua spontaneità, costanza, assenza di contrasto con altre acquisizioni probatorie, anche per la mancanza di un interesse all'accusa, essendo, anzi, il ER in un posizione di soggezione, anche economica, nei confronti dei cugini, i quali esercitavano su di lui un forte ascendente.
Essa era assistita, inoltre, da molteplici riscontri oggettivi, ravvisabili nel luogo, nelle modalità del seppellimento e nelle condizioni del cadavere della SO, indicative dell'attività di almeno due persone, che avevano cagionato la morte della donna mediante strangolamento. Il secondo accertamento autoptico, infatti, aveva rilevato sulla regione anteriore del collo della SO un breve tratto di solco, che consentiva di privilegiare l'ipotesi di strangolamento con l'uso di una corda, compatibile con le fratture costali, dovute ad un'azione di immobilizzazione della vittima, rispetto all'ipotesi di strozzamento.
La versione del CH era, invece, obiettivamente inattendibile per le modalità riferite e l'assenza di un movente in capo al coimputato.
Per contro, era provato che i coniugi CH - ed, in particolare, la Lo RT - avevano instaurato un rapporto esclusivo e totalizzante con la vittima, della quale avevano carpito i risparmi, ottenendo diversi prestiti, che avevano consentito loro, tra l'altro, di impegnarsi nell'acquisto di una casa, sicché la causale del delitto doveva individuarsi nel timore che l'anziana donna pretendesse la restituzione di quanto elargito.
Hanno proposto ricorso i difensori della Lo RT e del CH. Per la prima, si deduce con i motivi di impugnazione:
1) violazione dell'art.191 in relazione agli artt.209, 499, 503 e 514 c.p.p.. Sostiene la ricorrente che, costituendo l'esame dell'imputato fonte di prova, valgono per esso le stesse regole previste per l'esame dei testi. Pertanto, vanno ritenuti inutilizzabili, in quanto suggestive, le risposte a domande precedute dalla lettura di precedenti dichiarazioni, non qualificabili come contestazioni e, anche così intese, valutabili non come prova, ma unicamente per stabilire la credibilità del dichiarante.
Trattandosi di inutilizzabilità, essa era deducubile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e, in ogni caso, l'eccezione era stata formulata nella stessa fase dibattimentale (a cui è assimilato l'incidente probatorio), prima dell'ordinanza presidenziale ex art.511 c.p.p.. 2) Violazione dell'art.141 bis c.p.p., per non essere state documentate con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva le dichiarazioni rese al pubblico ministero il 18 aprile 1998 dal ER, il quale era in stato di detenzione, in quanto prima che avesse inizio la deposizione era stato condotto dalla polizia giudiziaria dinanzi al magistrato che conduceva le indagini. 3) Violazione dell'art.141 bis c.p.p., per le medesime ragioni, delle dichiarazioni rese nella stessa data dal CH e dalla Lo RT. 4) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, per essere stata ritenuta la responsabilità dell'imputata per una sorta di effetto estensivo dell'accusa rivolta al CH, sulla base della dichiarazione del ER, intrinsecamente inattendibile e priva di riscontri esterni, mentre del tutto inconsistente era il prospettato movente, non essendo in alcun modo dimostrata l'intenzione della SO di avere restituite le somme donate ai coniugi CH.
5) Violazione dell'art.114 c.p., poiché doveva essere riconosciuta, quanto meno, all'imputata l'attenuante di un apporto causale minimo alla consumazione del delitto.
6) Violazione degli artt.62 bis e 69 c.p., in quanto le attenuanti generiche andavano concesse in rapporto di prevalenza, tenuto conto, oltre che delle condizioni di vita dell'imputata, delle modalità della sua partecipazione al fatto.
7) Violazione dell'art.133 c.p., poiché gli elementi di valutazione anzidetti comportavano l'applicazione della pena nel minimo edittale. In difesa del CH, con il primo motivo di impugnazione si eccepisce la nullità dell'interrogatorio reso dal ER nell'incidente probatorio, per il quale era stato tardivamente notificato l'avviso al difensore di fiducia del ricorrente: nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art.178 lett. c) c.p.p.. Con il secondo motivo di gravame si denuncia, per considerazioni analoghe a quelle esposte dalla coimputata, la illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata ritenuta la validità ed utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ER nell'incidente probatorio.
Con il terzo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, essendo inattendibile, per la personalità del dichiarante e la sua condotta processuale, la chiamata in correità operata dal ER, destituita di riscontri estrinseci.
Non potevano, infatti, considerarsi tali il luogo di ritrovamento e le condizioni del cadavere della SO, mentre, con riferimento all'elemento maggiormente significativo, doveva privilegiarsi il giudizio del perito che aveva svolto il primo accertamento autoptico, pervenuto alla conclusione, correttamente argomentata, che la morte della SO era stata causata da un'azione di strozzamento e non di strangolamento.
Quanto al movente, sostiene il ricorrente che l'esistenza di depositi bancari e postali intestati ai coniugi CH e gli appunti rinvenuti nell'abitazione della vittima non dimostravano in alcun modo un interesse economico dell'imputato a sopprimere la donna. Con l'ultimo motivo di impugnazione, infine, si rileva l'assenza di elementi di conferma delle dichiarazioni del ER con riguardo alla contestata aggravante della premeditazione.
Le eccezioni procedurali dedotte dai ricorrenti sono infondate, per le ragioni che di seguito si espongono:
A) L'art.141 bis c.p.p., introdotto con la legge 8-8-1995 n.332, ha esteso il regime di garanzie a tutela di chiunque possa essere coinvolto in fatti di rilievo penale, stabilendo che ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, ovvero, in caso di impossibilità di impiego di tali strumenti, con le forme della perizia o della consulenza tecnica.
Avuto riguardo alla "ratio legis", l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 30-6-1 998 n.9) ha riconosciuto alla norma un contenuto di particolare rigore, nel senso che la sanzione di inutilizzabilità, che consegue all'inosservanza del precetto, attinge l'atto sia nei confronti della persona che ha reso l'interrogatorio che nei confronti di terzi e ne impedisce la valutazione non solo in dibattimento, a fini probatori, ma anche in relazione ad ogni altra decisione da adottare nella fase delle indagini preliminari e nei riti alternativi.
Tuttavia, il tenore stesso della disposizione e la natura degli effetti che derivano dalla sua inosservanza impongono una interpretazione altrettanto rigida dei presupposti, dovendo intendersi per stato di detenzione la condizione materiale di restrizione della libertà personale, per esecuzione di pena, ovvero per applicazione di misura cautelare o di misura di sicurezza o per provvedimenti custodiali temporanei.
Una situazione siffatta non ricorreva nel caso in esame, poiché, allorché furono resi gli interrogatori, nessuno degli imputati era detenuto e non è configurabile, oltre allo stato di detenzione e di libertà, un "tertium genus" assimilabile al primo per il solo fatto che gli atti furono assunti negli uffici della polizia giudiziaria, dai quali i dichiaranti - non ancora fermati, ne' arrestati, ne' raggiunti da ordinanza custodiale - avrebbero potuto allontanarsi senza alcuna conseguenza.
B) All'esame dell'imputato sono estese, per il richiamo testuale dell'art.503 agli artt.498 e 499 c.p.p., le regole che disciplinano l'esame testimoniale.
La previa lettura di dichiarazioni precedentemente rese dalla stessa parte esaminata è inibita per il disposto del terzo comma dell'art.503 citato ed è consentita soltanto dopo che sui fatti e sulle circostanze la parte abbia già deposto.
L'inosservanza di tale disposizione, tuttavia, non determina la inutilizzabilità dell'atto, assunto non già in violazione di divieti di legge, ma con modalità diverse da quelle previste, ne' comporta sanzione di nullità, che non è statuita specificamente da alcuna norma.
Trattasi, dunque, di mera irregolarità, che va eccepita nel corso dell'assunzione della prova, per una evidente esigenza di contestualità, in modo che sia consentito alla parte, in esito alla risoluzione dell'incidente, di porre diversamente le domande. C) Il termine previsto per la notificazione al difensore dell'avviso dell'udienza fissata per l'incidente probatorio non è riducibile "ad libitum", ma soltanto per ragioni di urgenza, delle quali deve darsi atto nel decreto motivato che il giudice è tenuto ad emettere per disporre l'abbreviazione (art.400 c.p.p.). Il mancato rispetto di tale termine è causa di nullità dell'incidente, non essendo sanata l'assenza del difensore di fiducia, intempestivamente avvisato, dalla presenza del difensore di ufficio, il quale nulla rilevi prima del compimento dell'atto. In questo caso, essendo comunque assicurata la difesa tecnica dell'imputato, la nullità non ha carattere assoluto ed è sanabile, ai sensi dell'art.181 co.2 c.p.p., se non è eccepita prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, mentre nella specie risulta essere stata dedotta soltanto nel corso del dibattimento di primo grado.
Quanto alle altre censure proposte con i ricorsi, deve rilevarsi che nessuna violazione delle regole legali di valutazione della prova, nè vizio di motivazione è ravvisabile nell'apparato argomentativo adottato dalla Corte distrettuale a sostegno del giudizio di responsabilità a carico degli imputati.
Il controllo giudiziale non si è arrestato alla generica affidabilità delle dichiarazioni del ER - in relazione alla sua personalità, all'assenza di un autonomo ed esclusivo movente a lui riferibile, ai suoi rapporti con i chiamati in correità - ma si è esteso all'oggettivo spessore delle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie e agli elementi esterni di conferma.
La verifica è stata operata secondo un corretto criterio globale e reciprocamente integrativo dei tre momenti, che ha consentito una ricostruzione del fatto non inficiata da disarmonie logiche e aderente alle risultanze analizzate.
In questa ottica, va riconosciuta la particolare rilevanza degli elementi oggettivi di riscontro, che non devono avere autonomo ed esaustivo valore di prova, bensì di conferma di singoli - e non tutti ugualmente significativi - momenti della sequenza fattuale descritta dalla fonte di accusa, che da tale verificata omogeneità risulta complessivamente corroborata.
In particolare, è stata posta in evidenza dal Giudice di appello la corrispondenza del racconto del ER con le emergenze investigative e con le prove di natura generica, compreso l'accertamento autoptico, compatibile, anche se non in modo esclusivo, con la dinamica dell'accadimento riferita dal dichiarante. Di contro, è stata rilevata la inattendibilità delle versioni dei ricorrenti e, segnatamente, del CH, in quanto intrinsecamente incoerenti e in contrasto con le risultanze obiettive.
Puntuale è, infine, l'analisi del movente, riscontrato documentalmente, che risulta omogeneo al quadro (emerso da plurime fonti probatorie) dei rapporti di morbosa assiduità tra i ricorrenti e la vittima, psicologicamente condizionata nel proprio agire fino all'assoggettamento da parte della Lo RT.
L'assenza di aporie nel tessuto motivazionale destituisce di fondamento le censure proposte con i ricorsi, poiché è evidente che, escluso che la motivazione sia mancante, o intrinsecamente illogica, il vizio di legittimità non può farsi discendere dalla prospettazione di una diversa valutazione in punto di fatto, che non può costituire oggetto del giudizio per cassazione. La motivazione della sentenza gravata è logicamente corretta anche con specifico riguardo alla responsabilità concorsuale della Lo RT - in ragione dell'apporto causale della sua condotta - e alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, desunta da tutte le modalità di tempo, di luogo e di persone della condotta criminosa. Le doglianze proposte dalla Lo RT in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. e alla determinazione della pena per effetto della comparazione tra circostanze sono inammissibili: entrambe le censure sono, infatti, manifestamente infondate, atteso che la Corte territoriale anche sui punti anzidetti ha dato conto della decisione con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.
Le impugnazioni, pertanto, vanno respinte, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2002