Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2002, n. 33361
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Sentenza 19 giugno 2002

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L'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 503 comma 3 cod. proc. pen., secondo cui la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese è consentita ai fini contestativi soltanto dopo che sui fatti e sulle circostanze la parte esaminata abbia già deposto, non determina ne' la inutilizzabilità ne' tantomeno la nullità dell'atto, ma solo una mera irregolarità, che deve essere eccepita nel corso dell'assunzione della prova per consentire, in esito alla contestuale risoluzione dell'incidente, di porre correttamente le domande.

L'inosservanza delle formalità di documentazione previste dall'art. 141-bis cod. proc. pen. determina l'inutilizzabilità dell'interrogatorio solo nel caso in cui l'imputato si trovi in stato di detenzione, dovendosi intendere tale condizione nel senso di una materiale restrizione della libertà personale, per esecuzione di pena ovvero per applicazione di misura cautelare o di sicurezza o per provvedimenti custodiali temporanei (nel caso di specie la Corte ha escluso l'inutilizzabilità dell'interrogatorio reso dall'imputato a seguito della convocazione presso gli uffici della polizia giudiziaria, nei cui confronti non era stato ancora emesso alcun provvedimento coercitivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2002, n. 33361
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33361
    Data del deposito : 19 giugno 2002

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