Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2023, n. 11516
CASS
Sentenza 20 marzo 2023

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Nel caso di ricorso per cassazione ai soli effetti civili, il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte, ove non sia inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere disposto per la sola decisione "sulle questioni civili", non trovando applicazione detta disposizione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse che, ove fondate, determinino l'annullamento della sentenza ex art. 622 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dalle parti civili avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo erroneamente intervenuta la revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen., in cui la Corte ha annullato la decisione con rinvio al giudice civile competente in grado di appello).

Commentari2

  • 1Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civile
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2bis, c.p.p.: dubbi di legittimità costituzionale o meri problemi applicativi?
    Pacini · https://www.rivistailprocesso.it/ · 19 maggio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2023, n. 11516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11516
Data del deposito : 20 marzo 2023

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