Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
La competenza a disporre la riabilitazione da misura di prevenzione appartiene alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327, disposizione tuttora in vigore, atteso che l'art. 683 cod. proc. pen. attribuisce, innovativamente, al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulle sole richieste di riabilitazione da condanna penale e fa, comunque, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.
Commentario • 1
- 1. Art. 683 - Riabilitazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Riabilitazione (art. 683) La domanda di riabilitazione non può essere dichiarata inammissibile de plano, se il condannato allega l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato in ragione delle sue condizioni economiche, perché si impone un giudizio sulle giustificazioni addotte (Sez. 1, 42453/2009). In tema di riabilitazione costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio richiesto l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, anche nell'ipotesi in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile (Sez. 7, 56492/2017). La previsione generale di cui all'art. 683 comma 2, in forza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 23941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23941 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 472
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 042061/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO VA GERARDO, N. IL 10/04/1970;
avverso ORDINANZA del 05/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con decreto del 5.3.2003, il Tribunale di Sorveglianza di Catania respingeva la richiesta presentata da ND SA al fine di ottenere la riabilitazione in relazione alla misura di prevenzione applicatagli con decreto del Tribunale di Catania del 7.4.1997, divenuto irrevocabile.
Il AU proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del decreto per vizi logici e giuridici della motivazione. Pregiudizialmente va rilevato che il provvedimento in materia di riabilitazione è stato adottato da giudice incompetente. Invero, dopo iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che la riabilitazione da misura di prevenzione, prevista dall'art. 15 l. 3 agosto 1988 n. 327, è tuttora di competenza della corte d'appello, secondo quanto espressamente previsto (in conformità a quella che era, all'epoca, l'ordinaria disciplina in materia di riabilitazione) dalla suindicata disposizione normativa, da ritenersi ancor oggi in vigore in tutte le sue parti, atteso che l'art. 683 c.p.p. attribuisce, innovativamente, al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulle sole richieste di riabilitazione da condanna penale e fa comunque esplicitamente salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti (Cass., Sez. 1^, 9 ottobre 2002, Lo Preiato;
Sez. 1^, 15 dicembre 1999, Bagarella). Pertanto, trattandosi di incompetenza funzionale rilevabile anche di ufficio, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e deve disporsi che gli atti siano trasmessi alla Corte di Appello di Catania perché provveda a pronunciare sulla richiesta di riabilitazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004