Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 23941
CASS
Sentenza 20 aprile 2004

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Massime1

La competenza a disporre la riabilitazione da misura di prevenzione appartiene alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327, disposizione tuttora in vigore, atteso che l'art. 683 cod. proc. pen. attribuisce, innovativamente, al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulle sole richieste di riabilitazione da condanna penale e fa, comunque, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.

Commentario1

  • 1Art. 683 - Riabilitazione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Riabilitazione (art. 683) La domanda di riabilitazione non può essere dichiarata inammissibile de plano, se il condannato allega l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato in ragione delle sue condizioni economiche, perché si impone un giudizio sulle giustificazioni addotte (Sez. 1, 42453/2009). In tema di riabilitazione costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio richiesto l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, anche nell'ipotesi in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile (Sez. 7, 56492/2017). La previsione generale di cui all'art. 683 comma 2, in forza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2004, n. 23941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23941
Data del deposito : 20 aprile 2004

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