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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 198/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
3) dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 198/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.F. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine
Borelli, presso il cui studio, in Botricello (CZ), Via del Riso n.1, elettivamente domicilia come da procura in atti,
E
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente CP_1 C.F._2 in PA (CZ), fraz. Marina, Via Tangeri n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Falcone, presso il cui studio, in Botricello (CZ), Via nazionale n. 291, elettivamente domicilia come da procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 5 febbraio 2025, i coniugi e Parte_2 CP_1 premettevano di avere contratto matrimonio in data 16 agosto 2008, a PA (CZ) (iscritto
[...] nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2008 al n. 2, parte I, Uff. 3), e che dalla loro unione nascevano due figli: (il 16.12.2008) e (23.06.2013), entrambi minorenni Per_1 Persona_2
e non autosufficienti.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di contrasti e conflitti dovuti ad un insanabile incompatibilità di carattere, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati a chiedere congiuntamente la separazione personale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare dichiarazione espressa di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“ I
I coniugi vivranno separatamente e liberi di stabilire la loro residenza ovunque loro piaccia.
II
I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4 collocazione presso la madre, PA Via Tangeri n.26, I genitori si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere degli stessi, seguendone le naturali inclinazioni. I bambini conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
III
In ogni caso, ove avvenga un cambiamento riguardante la residenza o il domicilio da parte di uno dei coniugi, tale da modificare le modalità di esercizio della potestà, dovranno essere ridefinite e concordate dai genitori stessi le regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica.
In caso di disaccordo, la relativa decisione sarà rimessa al giudice;
IV
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo agli impegni scolastici dei figli. Ad anni alterni terrà con sé i figli il giorno di Natale
o il giorno di Capodanno e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante l'estate, nel mese di agosto o altro periodo estivo, da comunicarsi entro il giorno 10 giugno, per almeno 15 giorni di seguito, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre;
V In tutti questi casi i minori potranno essere accompagnati presso la dimora del padre anche dai nonni paterni. Inoltre, i nonni di entrambi i rami genitoriali, avranno il diritto di frequentare i nipoti al fine di mantenere un rapporto relazionale ed affettivo tra nonni e nipoti, e i genitori non potranno, senza valide ragioni, interrompere tale relazione;
VI la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del Sig. CP_1
VII
Il Sig. corrisponderà in favore della Sig.ra di mantenimento, CP_1 Parte_3 per i due figli minori, pari ad Euro 300,00 (trecento/00) mensili entro e non oltre il 30 di ogni mese indicizzato annualmente secondo i prescritti indici ISTAT e da corrispondersi ogni mese a mezzo bonifico bancario, assegno o altre forme tracciabili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sostenute in favore dei figli minorenni, quali spese scolastiche, mediche, sportive, etc;
VIII
Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli minori saranno prese dal genitore presso cui le bambine staranno al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
IX
Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori.”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 19 novembre 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente. Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse dei minori.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così Parte_2 CP_1 provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nata il [...] in [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato il [...] a [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 civile in PA (CZ), il 16 agosto 2008, (iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune, Anno 2008, n. 2, parte I, Uff. 3), autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
3) dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 198/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.F. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine
Borelli, presso il cui studio, in Botricello (CZ), Via del Riso n.1, elettivamente domicilia come da procura in atti,
E
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente CP_1 C.F._2 in PA (CZ), fraz. Marina, Via Tangeri n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Falcone, presso il cui studio, in Botricello (CZ), Via nazionale n. 291, elettivamente domicilia come da procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 5 febbraio 2025, i coniugi e Parte_2 CP_1 premettevano di avere contratto matrimonio in data 16 agosto 2008, a PA (CZ) (iscritto
[...] nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2008 al n. 2, parte I, Uff. 3), e che dalla loro unione nascevano due figli: (il 16.12.2008) e (23.06.2013), entrambi minorenni Per_1 Persona_2
e non autosufficienti.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di contrasti e conflitti dovuti ad un insanabile incompatibilità di carattere, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati a chiedere congiuntamente la separazione personale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare dichiarazione espressa di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“ I
I coniugi vivranno separatamente e liberi di stabilire la loro residenza ovunque loro piaccia.
II
I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4 collocazione presso la madre, PA Via Tangeri n.26, I genitori si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere degli stessi, seguendone le naturali inclinazioni. I bambini conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
III
In ogni caso, ove avvenga un cambiamento riguardante la residenza o il domicilio da parte di uno dei coniugi, tale da modificare le modalità di esercizio della potestà, dovranno essere ridefinite e concordate dai genitori stessi le regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica.
In caso di disaccordo, la relativa decisione sarà rimessa al giudice;
IV
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo agli impegni scolastici dei figli. Ad anni alterni terrà con sé i figli il giorno di Natale
o il giorno di Capodanno e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante l'estate, nel mese di agosto o altro periodo estivo, da comunicarsi entro il giorno 10 giugno, per almeno 15 giorni di seguito, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre;
V In tutti questi casi i minori potranno essere accompagnati presso la dimora del padre anche dai nonni paterni. Inoltre, i nonni di entrambi i rami genitoriali, avranno il diritto di frequentare i nipoti al fine di mantenere un rapporto relazionale ed affettivo tra nonni e nipoti, e i genitori non potranno, senza valide ragioni, interrompere tale relazione;
VI la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del Sig. CP_1
VII
Il Sig. corrisponderà in favore della Sig.ra di mantenimento, CP_1 Parte_3 per i due figli minori, pari ad Euro 300,00 (trecento/00) mensili entro e non oltre il 30 di ogni mese indicizzato annualmente secondo i prescritti indici ISTAT e da corrispondersi ogni mese a mezzo bonifico bancario, assegno o altre forme tracciabili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sostenute in favore dei figli minorenni, quali spese scolastiche, mediche, sportive, etc;
VIII
Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli minori saranno prese dal genitore presso cui le bambine staranno al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
IX
Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori.”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 19 novembre 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente. Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse dei minori.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così Parte_2 CP_1 provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nata il [...] in [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato il [...] a [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 civile in PA (CZ), il 16 agosto 2008, (iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune, Anno 2008, n. 2, parte I, Uff. 3), autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo