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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Marina Righi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1390/2024 in data 21/03/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. AMABILI ROSELLA come da procura in atti
parte ricorrente
contro
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. UNIA PAOLA come da procura in atti
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Il procuratore di parte ricorrente riferisce che il sig non ha mai versato i 350 euro mensili stabiliti dal CP_1
giudice per il mantenimento del figlio. Chiede che lo stesso sia ammonito ai sensi dell'art 709 ter comma 2 punti
1,2,3 e 4 c.p.c..; chiede che sia confermato l'obbligo di versare i 350 euro mensili, a decorrere dall'introduzione della causa. Quanto alla CTU, chiede che siano stabiliti degli orari per le visite da parte del padre;
e che il padre, per poter modificare gli orari, trasmetta alla signora i contratti di lavoro;
quanto alle videochiamate,
il non avrebbe scelto di andare in Germania a CP_1
lavorare se veramente avesse volontà di vedere il figlio, e quindi si oppone alle videochiamate. Il procuratore del sig
, quanto all'affidamento, si riporta alla CTU;
CP_1
quanto all'aspetto economico, chiede di versare euro 250 al mese per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si oppone alla richiesta di ammonimento perché tutte le risorse economiche del CP_1
sono state impiegate nel reperimento di una abitazione adeguata. Per il periodo in cui il Provas si trova all'estero, chiede che vengano stabilite almeno 2
Pag. 2 di 8 videochiamate settimanali;
con calendario compensativo da redigere da parte dei Servizi nel periodo in cui il Provasi
si trova all'estero”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo, in sintesi:
-di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il sig dal 2014 fino all'aprile del 2022; Controparte_1
-che dalla relazione era nato il [...]; Persona_1
-che il rapporto con il era sempre stato CP_1
problematico a causa della gelosia ed aggressività dello stesso;
-che il bambino era sempre stato mantenuto dalla madre e dalla nonna materna.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il figlio fosse affidato in via esclusiva alla madre;
proponeva un calendario di visite per il padre, da effettuarsi con la supervisione dei Servizi;
chiedeva che fosse posto a carico del un contributo mensile di euro 500 per il CP_1
mantenimento del figlio – oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si costituiva in giudizio e negava quanto lamentato dalla ricorrente circa la sua condotta;
la crisi della coppia dipendeva dai tradimenti della signora
Pag. 3 di 8 ; egli aveva sempre provveduto ai bisogni del Pt_1
figlio e aveva avuto diverse occupazioni lavorative;
allo stato era però disoccupato;
chiedeva l'affidamento condiviso e di contribuire al mantenimento del figlio col versamento di euro 200 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il giudice, sentite le parti, in via provvisoria disponeva l'affidamento condiviso;
disponeva che il stesse CP_1
con il figlio a fine settimana alternati, oltre ad un pomeriggio la settimana nelle settimane in cui il fine settimana era di spettanza della madre;
poneva a carico del un contributo mensile di euro 350 per il CP_1
mantenimento del figlio.
Veniva disposta C.T.U. al fine di valutare le migliori condizioni di affidamento.
All'esito, i procuratori dopo avere discusso la causa precisavano le conclusioni rinunciando al deposito di comparse conclusionali.
Il giudice si riservava di riferire al collegio.
***
La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale va disposta sulla scorta della relazione depositata dalla CTU dr relazione alla Persona_2
quale qui ci si riporta integralmente.
I genitori, scrive la C.T.U., “non appaiono in grado di condividere nulla rispetto alla crescita del figlio e non
Pag. 4 di 8 sono nella situazione per poter compiere insieme scelte condivise”; da qui l'indicazione, che il Tribunale fa propria, di affidare il minore ai competenti Servizi
Sociali, i quali relazioneranno al Tribunale ogni 3 mesi come suggerito dalla CTU.
Il minore abiterà, come è sempre stato, con la madre;
i turni di responsabilità saranno regolati a seconda della collocazione del , il quale ha riferito di essere CP_1
prossimo alla partenza per la Germania per ragioni di lavoro, dove rimarrà fino a fine ottobre.
Vista l'incertezza sulla futura collocazione del , CP_1
si ritiene di aderire, anche in questo caso, alla proposta della CTU di modulare la frequentazione padre-figlio a seconda di dove il padre si troverà per motivi di lavoro e a seconda della abitazione a disposizione.
Saranno pertanto i Servizi a predisporre di volta in volta il più utile calendario, sulla scorta delle indicazioni della CTU la cui relazione si mette a loro disposizione.
Un aspetto particolarmente problematico pare essere quello relativo alle videochiamate attraverso le quali avverranno i contatti tra padre e figlio nel periodo in cui il CP_1
si troverà all'estero.
La signora dovrà consentire le videochiamate che Pt_1
si ritiene di fissare nel numero di due la settimana come proposto dalla CTU, in orario antecedente la cena del bambino. Ove per motivi di lavoro il debba spostare CP_1
l'orario della videochiamata, ad evitare contrasti tra le
Pag. 5 di 8 parti, si stabilisce che il dovrà previamente CP_1
comunicare il proprio orario di lavoro alla signora perché le parti possano concordare un diverso Pt_1
orario.
Quanto al mantenimento del minore, data la capacità
lavorativa del e considerato che egli stesso ha CP_1
riferito dell'imminente inizio di nuova attività in
Germania quale gelataio;
considerate le limitate risorse economiche di cui dispone la signora e considerato Pt_1
il tempo assolutamente prevalente in cui il minore vive con la madre (tempo che diventerà esclusivo quando il CP_1
andrà in Germania) si reputa adeguato porre a carico del un contributo al mantenimento del minore pari ad CP_1
euro 350 al mese;
oltre rivalutazione ISTAT annuale.
Le spese straordinarie vanno ripartite tra i genitori al
50% ciascuno;
l'assegno unico va percepito integralmente dalla madre, con la quale vive il bambino.
Infine, il Tribunale ritiene di dover ammonire il CP_1
che si detto totalmente inadempiente rispetto all'obbligo di mantenere il figlio senza addurre una qualche spiegazione accettabile, ai sensi dell'art 709ter c.p.c..
In tal senso il Tribunale ammonisce il ad adempiere CP_1
a quanto stabilito in ordine al mantenimento del figlio;
in mancanza potrà essere condannato al risarcimento dei conseguenti danni o al pagamento di sanzione amministrativa come previsto dall'art 709 ter c.p.c..
Pag. 6 di 8 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa nr 1390/2024 RG,
così decide:
1. dispone l'affidamento del minore ai Persona_1
competenti Servizi sociali, i quali invieranno al Tribunale
relazioni trimestrali;
il minore avrà collocazione presso la madre e gli incontri saranno organizzati e regolati dai
Servizi come da indicazioni date dalla C.T.U., la cui relazione si intende qui richiamata e viene messa a disposizione dei Servizi;
2. pone a carico di l'obbligo di provvedere Controparte_1
al mantenimento del figlio minore con il Persona_1
versamento mensile di euro 350 a decorrere dal deposito del ricorso;
importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
pone le spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
ammonisce ai sensi dell'art 709ter c.p.c. come da Controparte_1
motivazione; assegno unico integralmente alla madre;
3. condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
Pag. 7 di 8 lite in favore di spese che si liquidano Parte_1
in euro 5.000 complessivamente per compenso professionale;
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
4/9/2025
il presidente dr Daniela Ronzani
Il giudice relatore dr Susanna Menegazzi
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