Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7411 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
074 1 1 /02 ee 70806се REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT TE SUPREM I CASSAZIONE L Oggetto TRIBUTI 5 SEZIONE TRIBUTARIA 6 . AGEVOLAZIONI 8 E N 9 1 N TERREMOTO / O B 4 I / . Z 6 Co dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L 2 A L . R A R . T . P S B . I R.G.N. 15154/00ſtonio A D G MERONE Presidente e Relatore T L E E 1 R D 3 1 I A V Á S . D N Dott. Nino N FICO Consigliere E S E T A Cron. 20641 N E S Dott. PE FALCONE Consigliere E Rep.Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud.14/02/02Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CASSAZIONE ha pronunciato la seguente COME SE NTENZA sul ricorso proposto da: 70806 IACURCI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 6, presso lo studio dell'avvocato ROSSOTTO, difeso dall'avvocato ESTER PERIFANO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA BENEVENTO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
810 controricorrente avverso la sentenza n. 158/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 11/06/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto ZA PE ha impugnato l'atto con il quale il competente ufficio IVA ha recuperato a tassazione gli acquisti di beni effettuati nel 1989 in esenzione IVA, in forza delle leggi agevolative dell'agricoltura a fa- vore delle aziende con sede nelle zone colpite dal si- sma del 1980/81. La tesi dell'Ufficio è che le agevolazioni in que- stione non erano più in vigore dal 1° gennaio 1989, in forza dell'art. 1 bis lett. b), d.l. 474/87, conv. in legge 12/1988, e che la soppressione della agevolazio- ne era stata confermata dall'art. 13 della legge 48/1989. La tesi del contribuente, invece, è che la normati- va agevolativa sarebbe stata soppressa soltanto con l'entrata in vigore del T.U. approvato con d.lgs. 30 2 marzo 1990, n. 76. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha ac- colto la tesi del contribuente, mentre la Commissione Regionale ha accolto la tesi dell'Ufficio sulla falsa- riga della sentenza n.12100/1998 di questa Corte. Ricorre oggi il contribuente deducendo la violazio- ne della normativa agevolativa invocata. Il Ministero si è costituito con controricorso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, nel solco della già citata sentenza n. 12100/1998, anche perché in punto di fatto mancherebbero i presupposti per godere del beneficio invocato. Il P.G. ha chiesto che il ricorso venga dichiarato manifestamente fondato, con la procedura di cui all'art. 375 c.p.C., tenuto conto del fatto che dopo la citata sentenza di segno contrario, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha recepito e consolidato definitivamente l'indirizzo interpretativo favorevole contribuente. Nulla ha controdedotto il Ministero al ricorrente. Ritiene il Collegio che la richiesta del P.G. debba essere accolta. Il problema giuridico prospettato dal ricorrente, sul quale la Corte è chiamata a pronunciar- si, il seguente: se l'art. 8, comma 4, d.l. 474/87, secondo il quale non sono soggetti ad iva taluni acqui- 3 sti effettuati da aziende agricole danneggiate dagli eventi sismici del 1980, abbia valore interpretativo dell'art. 5, comma 1, lett. d), del d.l. n. 799/1980, in vigore fino al 1° gennaio 1989 (tenuto conto del febbraio 1989, n. fatto che l'art. 13 della legge 10 48, proroga fino al 31 dicembre 1989 le disposizioni di cui all'art. 5 del d.1. 799/1980 soltanto con riferi- mento alle lett. C ed f), ovvero abbia introdotto un autonomo beneficio fiscale, in vigore anche per l'anno 1989. Come è noto, questa Corte, con la ricordata senten- za 28 novembre 1998, n. 12100, ha recepito la tesi del- la natura interpretativa della seconda disposizione. Successivamente, però, tale tesi è stata definitivamen- te abbandonata ed è stata riconosciuta la autonomia della esenzione prevista dall'art. 8, comma quarto, ci- tato, sul rilievo che la norma manca radicalmente delle connotazioni proprie dell'atto di interpretazione au- tentica, perché non richiama un'altra disposizione dell'ordinamento e non esprime (esplicitamente o impli- citamente) l'intento del legislatore di assegnarle un significato vincolante. Né il suo contenuto è sovrappo- nibile a quello della norma in ipotesi interpretata. In presenza di tali elementi strutturali e semantici, il beneficio in questione assume carattere di autonomia e 4 non subisce i limiti temporali specifici della disposi- zione asseritamente interpretata. Esso, quindi, perdura fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, e, conseguentemente, deve trovare applicazione an- che nel caso di specie, trattandosi di acquisti effet- tuati nel 1989. In punto di fatto, i rilievi prospetta- e, quindi, nonti dal ministero attengono al merito possono essere presi in considerazione in questa sede come si legge nello stesso controricorso (v. p. 5). Infatti, la parte soccombente non ha prospettato argomenti che possano indurre ad abbandonare l'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato (Cass. 10018/2001; conf. 10028/2001, 10660/2001). Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. L'applicazione del principio di diritto affermato porta alla conclusione che il ricorso introduttivo del con- tribuente era fondato e che, quindi, lo stesso deve es- sere accolto, in forza dell'art. 384 c.p.c. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto del fatto che l'indirizzo giurisprudenziale al quale si fa adesione si è formato successivamente alla costituzione del Ministero soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- 5 pugnata e, decidendo nel merito accoglie il ricorso in- troduttivo del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002. Il Presidente estensore (dr. Antoni Merone) IL CANCELLIERE C1 SV AS DEPOSITATO IN CANCILLERIA P Oggi 21 MAG. 2002........ IL CANCELLIERE CT SV AS A I R A 5 T . 6 U 8 N B 9 - E I 1 / B N R 4 . O / T I L 6 Z L 2 A A . R . A R . I B T P . S A R I D T E G L 1 T E E 3 R D A 1 I . S M A N N D E S E I T A N E S E