Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2002, n. 5403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5403 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
ссcc 63498 8 ° $5403/ 0 REPUBBLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2214/99 Dott. Pasquale REALE Consigliere Cron.16298 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 63498 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da PRIMO UFF DISTRETTUALE II DD MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
- ricorrente -
139 -1-
contro
IN OV, elettivamente OS ET, domiciliati in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato VALENSISE CAROLINA, che li difende unitamente all'avvocato CERVIO ROMANO, giusta procura a margine;
controricorrente avverso la sentenza n. 155/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 04/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, l'Avvocato VALENSISE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TR ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo I coniugi IC TR e DA NA hanno impugnato gli accertamenti Irpef ed OR relativi agli anni 1983, 1984 e 1985, con i quali l'ufficio ha contestato ricavi non contabilizzati rispettivamente per lire 1.604.388.000, lire 2.387.141.000 e lire 4.329.808.000. Gli accertamenti sono stati basati su processi verbali di constatazione nei quali si è fatto riferimento al rapporto penale del 4.7.1986, inoltrato dalla Guardia di Finanza al PM di Genova e relativo all'acquisto illegale di oro grezzo da parte del IC presso LB VA. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto i ricorsi e la Commissione Regionale ha confermato la decisione dopo avere acquisito agli atti il rapporto penale indirizzato al P.M. di Genova e dopo avere consentito ai contribuenti di formulare motivi aggiunti. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Hanno resistito i contribuenti con controricorso e con una memoria. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs.n.546/92, 39 d.p.r.n.600/73, 112 c.p.c., da 49 a 61 d.lgs. n. 546/92, da 51 a 75 d.p.r. n. 597/73, 7 d.p.r. n.599/73, 2697 c.c., da 2727 a 2729 c.c., nonché motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia. In particolare, ha sostenuto che la sentenza impugnata contiene una motivazione “meramente parvente”, nonché affermazioni "apodittiche, generiche ed astratte" non avendo in effetti spiegato perché le riprese a tassazione non sono motivate secondo i principi di competenza, inerenza e certezza. Ha evidenziato che negli accertamenti è stato riportato il contenuto dei processi verbali di constatazione e che in questi si è fatto riferimento alle attività della Guardia di Finanza;
che gli elementi della pretesa e la metodologia utilizzati sono stati esplicitati;
che il contribuente ha conosciuto il rapporto penale e che la presunzione della vendita dell'oro in nero è stata basata sulla prova dell'acquisto in nero, non essendo l'oro stato trovato nelle rimanenze. I contribuenti hanno resistito sostenendo che l'LB è stato assolto perché il fatto non sussiste, che le intercettazioni telefoniche in sede penale non sono state ritenute utilizzabili e che per il 1986 si è formato un giudicato endoprocessuale. Ritiene la Corte che le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate e meritano accoglimento. E infatti, l'ufficio ha proposto alla attenzione del giudice di appello motivi abbastanza specifici sia nell'impugnazione contenuta nell'atto del 3.4.1992 e sia nella memoria aggiunta datata 29.3.1996, mentre la Commissione Regionale ha confermato la decisione di primo grado con affermazioni apodittiche, generiche e prive di un qualsiasi supporto argomentativo idoneo a manifestare l'iter logico seguito. La mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a fare superare le censure mosse dall'appellante comporta la nullità della sentenza impugnata. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione Commissione Regionale anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma il 17.1.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Pasquale RealR Jeff the Dr. Giuseppe Falcone DEPOSITATUNG Oggi 15 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 1 Osvaldo Ascanio