Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15201 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
! Aula 'A' 1 52 01/03 REPUBBLICA ITALIA) 1 IN NOME DEL POPOLO I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 23233/00 - Consigliere Cron. 30857 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud.11/04/03 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 6, presso lo studio dell'avvocato ORESTE MORCAVALLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL POLLINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato CORRADO MORRONE, , rappresentato e difeso 2 2003 dall'avvocato ALFONSO BRUNETTI, giusta delega in atti;
2235
- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 55/00 del Tribunale di CASTROVILLARI, depositata il 24/02/00 R.G.N. 81/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Castrovillari del 9/12/88 OL GI conveniva in giudizio il Consorzio Interregionale di Bonifica montana del Pollino, da cui dipendeva con la qualifica di geometra contabile, chiedendo il riconoscimento delle mansioni superiori di direttore dei lavori a decorrere dal 1984, per averle di fatto esercitate, con i conseguenti effetti di ordine economico. Il Consorzio del Pollino contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva, con decorrenza però dal 16/10/88. Il Tribunale di Castrovillari, investito in grado di appello su ricorso del Consorzio, con sentenza del 9 - 24/2/00, riformava la decisione e rigettava l'originario ricorso, sul rilievo che infondate erano sia l'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza processuale del Consorzio, sia - la contrapposta censura di ordine processuale per il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, ex art 421 CPC, per sopperire alla carenza di prova conseguente alla decadenza dalle istanze istruttorie per la tardiva costituzione del Consorzio in primo grado. Nel merito, però, l'appello era fondato, in quanto dalla documentazione prodotta non emergeva l'esercizio delle mansioni superiori rivendicate, in quanto i compiti svolti rientravano in quelli di geometra contabile e collaboratore del direttore dei lavori, cui andavano ricondotte le attività ad esso delegate e concernenti la 0 sostituzione del direttore dei lavori in sua assenza;
in alcune occasioni, infatti, il OL aveva sottoscritto ordini di servizio per conto del direttore dei lavori, assente per ferie, e quindi in un periodo non 1 computabile ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori. Peraltro, si trattava di attività che implicavano una modesta autonomia decisionale e dovevano essere comprese nelle tipiche mansioni del collaboratore del direttore dei lavori quindi non riconducibili alla qualifica superiore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento contabilità e direzione dei lavori;
questo prevedeva i compiti del direttore, ma anche la possibilità per lo stesso di avvalersi "del personale in aiuto assegnato, quale appunto il OL, in qualità di geometra contabile - collaboratore del direttore dei lavori". In ogni caso, l'assegnazione ad una qualifica inferiore poteva anche comportare il conferimento di mansioni miste nell'ambito delle quali potevano essere ricompresse mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, come nella specie;
ciò però non comportava il diritto al riconoscimento di detta qualifica, trattandosi di compiti di collaborazione e sostituzione, temporanea ed occasionale, del dipendente di grado più elevato;
mancava in questo caso, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il requisito della diversità della mansioni (rispetto a quelle della qualifica di appartenenza) e non sussisteva la violazione dell'art. 36 della Cost., che non sanciva la parità di trattamento. Le sostituzioni temporanee ed occasionali del direttore dei lavori non comportavano lo svolgimento delle superiori mansioni per il periodo indicato dall'art. 2103 c.c.; peraltro, tra una sostituzione e a l'altra intercorrevano considerevoli intervalli di tempo, durante i quali 1 non venivano svolte mansioni superiori, o comunque non vi era prova in tal senso. L'appello quindi doveva essere accolto e la domanda 2 rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il OL, fondato su un solo, articolato, motivo. Resiste il Consorzio del Pollino con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione degli art. 1362 e ss. c.c. in relazione alla interpretazione del CCNL e degli art.2103, 2126 c.c., 36 Cost., nonché insufficiente ed illogica motivazione, deduce il ricorrente che, in base al CCNL del 1994, ancora in vigore, rientra nella VI qualifica funzionale il personale “con mansioni di concetto e con compiti di collaborazione con il diretto superiore per la realizzazione dei programmi di lavoro ..", mentre nella VII qualifica rientra il personale “con funzioni direttive, con discrezionalità operativa ed autonomia (che) ha la responsabilità, il coordinamento e il controllo di un qualsiasi settore operativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa". A prescindere dal notevole numero di atti prodotti per dimostrare la reale portata dei compiti svolti, deve essere considerata l'ampiezza e la rilevanza delle mansioni svolte dal ricorrente, caratterizzate da un elevato grado di autonomia decisionale e da responsabilità elevate, con funzioni di controllo dei dipendenti appartenenti alle fasce funzionali inferiori;
tali compiti superano quelli del geometra contabile. La interpretazione del CCNL è di competenza del giudice di merito, ma deve essere fatta in modo aderente alla lettera della norma ed alla comune intenzione delle parti. Il giudice di appello, invece, si è limitato ad una generica contestazione delle 3 シ asserite superiori mansioni, in virtù della “loro ripetitività e perché implicanti una modesta autonomia decisionale”: la prima osservazione è un elemento inidoneo per discriminare le varie fasce funzionali, mentre la seconda è "incomprensibile ed indimostrata". Dal 1988 al 1993 ci sono 217 atti firmati dal ricorrente nella qualità di direttore dei lavori, oltre a svariate comunicazioni come direttore e responsabile dei lavoratori alle sue dipendenze. L'affermazione del giudice di appello che l'esercizio delle superiori mansioni non raggiungeva i limiti previsti dall'art. 2103 c.c. per il riconoscimento del superiore inquadramento, è in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui in caso di brevi assegnazioni a mansioni superiori, per un periodo complessivamente superiore ad un trimestre non è necessaria la dimostrazione di un intento fraudolento del datore di lavoro, essendo sufficiente una programmazione iniziale degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di tale comportamento per ovviare a ricorrenti esigenze del datore di lavoro. (Cass. n. 11098 del 10/11/97). Illogica è poi la motivazione nella parte in cui si afferma la totale irrilevanza, ai fini di causa, dell'amplissima documentazione prodotta dal ricorrente, in quanto dapprima si riconosce che vi sia "un certo grado di autonomia decisionale e di corrispondente assunzione dell responsabilità" in relazionerelazione ai compiti svolti e poi contraddittoriamente si afferma che tali attività possono essere svolte dal dirigente "avvalendosi del personale in aiuto assegnato". L'assunto è smentito sia dalla previsione contrattuale di categoria, nella quale 4 G non dice nulla in proposito, e sia dalla considerazione che l'attività svolta ha comportato l'assunzione diretta di responsabilità (per eventuali difformità dei lavori o danni verificatisi in occasione degli stessi) in presenza di documenti formali sottoscritti dall'istante in qualità di direttore dei lavori. L'inciso contenuto nel regolamento, sopra riportato, non va certo riferito alla attività svolta dal OL, caratterizzata dalla assunzione diretta di responsabilità nei numerosi cantieri da lui diretti. "Avvalersi" del personale assegnato non può significare delegare ad altri le proprie responsabilità, come si è verificato nel concreto. Il giudice di appello non ha dato una risposta adeguata ai principi che regolano la materia ed in particolare quelli relativi alla corrispondenza della retribuzione alle mansioni effettivamente espletate, come previsto dall'art. 36 della Cost. e 7 dall'art. 2126 c.c. a prescindere da un formale atto di assegnazione a tali mansioni. 1 Il ricorso infondato. Secondo un primo profilo di censura il Tribunale non avrebbe correttamente interpretato le norme contrattuali in tema di inquadramento dei lavoratori. Si osserva in proposito che l'interpretazione del contratto è rimessa in via esclusiva al giudice di merito ed è censurabile in cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione, nelle sue varie forme del mancato esame di punti decisivi, della illogicità manifesta e dell'insanabile contrasto fra le argomentazioni addotte tale da non consentire l'individuazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Nella 5 + 5 specie il giudice di appello ha precisato che le mansioni svolte sono “apparentemente" attinenti alla qualifica superiore, ma in realtà rientrano nelle attribuzioni del geometra contabile ed in quelle "di collaboratore del direttore dei lavori, alle quali vanno certamente ricondotte le attività ad esso delegate da quest'ultimo"; collaborazione con il diretto superiore che è compresa nella declaratoria delle mansioni stesse riportate in ricorso. Il primo profilo di censura va quindi disatteso. In ordine al secondo, relativo alla pretesa violazione dell'art. 2103 c.c., si osserva che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "la norma dell'art. 2103 cod. civ. pone come presupposto della cosiddetta promozione automatica l'effettiva e sostanziale vacanza del posto, ricoperto temporaneamente dal t sostituto, quale condizione, non ricorrente nel caso della semplice pausa feriale e neppure, per l'esplicita previsione legale, nei casi di cui agli artt. 2110 e 2111 cod. civ. - idonea a giustificare la modifica apportata dalla automatica attribuzione per legge di un superiore inquadramento alla organizzazione aziendale, quale predisposta dal datore di lavoro nella sua veste di titolare dei poteri direttivi ed organizzativi nell'impresa. Consegue che l'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, della quale, a norma dell'art. 2103 cod. civ., non puo' tenersi conto ai fini del • compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori ± necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica, comprende anche quella in cui la sostituzione riguardi un lavoratore 6 assente per ferie, difettando in tal caso anche quella effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell'acquisizione della qualifica superiore" (Cass. n. 4550 del 6/5/99). Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che "il OL sottoscrisse ordini di servizio per conto del direttore dei lavori, con riferimento a vari cantieri del Consorzio, peraltro nella gran parte in periodo in cui il direttore risultava assente per ferie, periodo quest'ultimo... non computabile ai fini della destinazione a mansioni superiori per il riconoscimento della relativa qualifica". Più oltre il Tribunale ribadisce che il OL ha "svolto le mansioni riconducibili alla sfera di attribuzione del direttore di lavori in temporanea sostituzione di quest'ultimo, occasionalmente e per bervi periodi"; da qui trae la conclusione che lo svolgimento di tali mansioni "non è avvenuto in modo sufficientemente continuativo nell'ambito dello stesso periodo, dovendosi assumere come parametro temporale di riferimento quello indicato dall'art. 2103 c.c". E quindi conclude "le considerazioni che precedono si evincono dagli ordini di servizio che recano la firma del Piccoli, i quali -dovendosi escludere i periodi in cui la sostituzione è avvenuta per assenza del dipendente di rango superiore, con diritto alla conservazione del posto- non coprono l'arco temporale di tre mesi". Il Tribunale quindi ha esaminato la documentazione prodotta e dopo avere escluso i periodi che sicuramente non sono computabili ai fini del superiore inquadramento,ha concluso affermando che i periodi di sostituzione computabili “non coprono l'arco temporale di tre 7 mesi". Né la parte offre elementi certi per contrastare questo accertamento di fatto e far emergere sicuri indici di ingiustizia della decisione;
all'uopo non è sufficiente l'indicazione del numero complessivo degli atti firmati in un lungo arco di tempo, quando non è possibile stabilire quali e quanti siano stati posti in essere in periodi di tempo legittimamente computabili ai fini della promozione automatica. In ordine al terzo profilo di censura, relativo alla pretesa illogicità della motivazione, si osserva che il Tribunale ha fatto una valutazione globale di tutti gli elementi probatori giungendo alla conclusione che la maggior parte degli atti compiuti come direttore dei lavori non sono computabili, perché si tratta di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto, che altri atti sono di semplice collaborazione con il diretto superiore e rientrano nella declaratoria della qualifica di competenza del geometra, che altri atti sarebbero computabili ai fini di causa, ma non coprono l'arco temporale di tre mesi. Non sussiste quindi alcuna contraddizione logica fra l'affermazione che vi sia stato un certo grado di autonomia decisionale e di corrispondente assunzione di responsabilità e la conclusione che la domanda non può essere accolta, perché il direttore si è avvalso della collaborazione del geometra contabile. In ordine al quarto profilo di censura, relativo alla pretesa violazione degli art. 36 della Costituzione e 2126 c.c., basta osservane A che dalla sentenza risulta che non è stata proposta autonomamente un 3 simile domanda, in quanto il ricorrente ha chiesto "l'inquadramento nella qualifica superiore di direttore dei lavori... con i conseguenti - 8 : - 2 effetti di ordine economico". Da qui la conseguenza che una volta escluso il diritto al superiore inquadramento il giudice non poteva esaminare la congruità del compenso corrisposto in relazione alla quantità e qualità del suo lavoro. Tutti i profili di censura vanno quindi disattesi ed il ricorso e rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE tel presence quidizio, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1200 oltre ad Euro 2000,00 per onorario. Roma 11 aprile 2003 CONSIGLOIERE EST. IL PRESIDENTE Шь Vincenzo Mi Francesco ✓CANCELLIERE Depositato in Cancelleria N E R P Doggi909970 U S OTT. 2003 YCE RE 9