Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7794 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
cc. 63266- 07794/ 03 Udienza del 912 2001 getto: tasa di cessione W R.G. 5392/1999 'N 181 governativa sulle L IL HV V N REPUBBLICA ITALIANA VI T V 1 VI 0 4 AN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO $ 7 CHIST Gron. 1747 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Nino Fico Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere J Consigliere Dott. Maria Cristina Giancola Tristo Siht ha pronunciato la seguente SENTENZA C.C. sul ricorso proposto dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TO VA s.p.a., già VA s.p.a. -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, sezione prima civile, n. 140/1998, del 20/2/1998- 18/3/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 63266 4511 Svolgimento del processo La s.p.a. VA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste l'Amministrazione finanziaria dello Stato per sentirla condannare al rimborso delle somme pagate per gli anni 1988/1992 relative alla tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese. Con sentenza n. 394/1995 in data 5.4/29.5.1995 il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda e condannava il Ministero delle finanze a pagare alla s.p.a. la somma di lire 62.500.000, oltre gli interessi legali dalla domanda. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente l'appello del Ministero delle Finanze condannando quest'ultimo al rimborso in favore del TO s.p.a. VA della somma di lire 24.000.000, con gli interessi legali, ritenendo non incorsi nella decadenza solo i pagamenti relativi agli anni 1991-1992. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria chiedendo la cassazione della sentenza di appello. L'Amministrazione ricorrente invoca lo ius superveniens costituito dall'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448 ( misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese), in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente che con l'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448 si era stabilito che la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo era fissata per gli anni 1985- 1992 in lire 500.000 per ogni tipo di società ed inoltre che per gli stessi anni era dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali una tassa, variabile secondo il tipo di società, in misura forfettaria annuale ( nella specie, 750.000 lire). Si invoca dunque l'applicazione dello ius superveniens introdotto con le citate disposizioni della legge collegata alla finanziaria. Pertanto, dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata andavano detratte 1.500.000 pari all'importo per la tassa per l'iscrizione di atti sociali negli anni 1991-1992 (lire 750.000 all'anno trattandosi di s.p.a.). 2 Sotto altro profilo ricorso l'Amministrazione deduce che la decisione impugnata è censurabile anche con riferimento agli interessi. In base allo ius superveniens, per questi ultimi erano dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge (I° gennaio 1999) e quindi, per effetto del d.m. 10.12.1998 (in G.U. 11.12.1998, n. 289), nella misura del 2,50% con decorrenza dalla data della domanda di rimborso. Il TO VA non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso é infondato. E' noto che la Corte di Giustizia CEE, con sentenza 10.9.2002 nei procedimenti riuniti C-216/99 e C-222/99, ha dichiarato tra l'altro, che: 1) L'art. " 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva. L'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335 dev'essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati da detta disposizione qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali esse vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati. Al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscano diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, i loro importi, che possono essere diversi a seconda della forma giuridica della società, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, e devono eventualmente tenere conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio fornito. Per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione 3 l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili. Inoltre uno Stato membro ha la facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilirne gli importi per un periodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi;
2) ........ " Ora, nel caso di specie viene richiesta dall'amministrazione finanziaria la detrazione dalle tasse da essa indebitamente percepite, e di cui la società chiede il rimborso, di quelle previste dall'art. 11, primo comma, della legge 448/1998, senza che sia neppure dedotto che le seconde abbiano costituito diritti di carattere remunerativo volti a retribuire servizi e relativi costi per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese ( costi in genere insussistenti per la semplice tassa di mantenimento annuale). La normativa di cui al 1° e 2° comma, dell'art. 11 della legge 448/1998 va pertanto disapplicata. Per quanto concerne la misura degli interessi va osservato che l'Amministrazione ricorrente non aveva impugnato il punto della sentenza di 1° grado che aveva determinato la misura degli interessi sulla somma rimborsata facendo riferimento al tasso legale. Ora a norma dell'art. 329, 2° comma, c.p.c., l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate;
pertanto, qualora la sentenza di primo grado abbia deciso un punto controverso e la parte interessata non abbia proposto appello al riguardo, si forma su tale punto il giudicato, sicché esso non può formare oggetto di ricorso per cassazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto la contribuente attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 9.12.2002 Il Consigliere est. Il Presidente سرwww /deriver You 4 % DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Paoly Talijo Roma 19 MAG. 2003 e IL CANCELLIERE C1 Perico ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 1