Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2002, n. 1281
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Sentenza 25 giugno 2002

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In tema di intercettazioni, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dell'applicazione dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., l'abitacolo di un'autovettura, spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti e non ad abitazione.

In tema di intercettazioni telefoniche, la disciplina prevista dall'art.268, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui le operazioni di intercettazione devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, non si riferisce anche alle intercettazioni di comunicazioni all'interno di un'autovettura, in quanto queste ultime sono tecnicamente realizzabili solo a mezzo di apparecchi che siano vicini alla fonte sonora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2002, n. 1281
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1281
    Data del deposito : 25 giugno 2002

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