Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 2
In tema di intercettazioni, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dell'applicazione dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., l'abitacolo di un'autovettura, spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti e non ad abitazione.
In tema di intercettazioni telefoniche, la disciplina prevista dall'art.268, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui le operazioni di intercettazione devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, non si riferisce anche alle intercettazioni di comunicazioni all'interno di un'autovettura, in quanto queste ultime sono tecnicamente realizzabili solo a mezzo di apparecchi che siano vicini alla fonte sonora.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2002, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere
2. Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
3. Dott. Nicola MILO Consigliere
4. Dott. Antonio AGRÒ Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI ANNIBALE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 26/3/2002;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Caso;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Giovanni Aricò del foro di Roma. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro con il provvedimento impugnato ha confermato la ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Catanzaro in data 8/3/2002 nei confronti di LL Annibale per il reato di cui agli artt. 81 e 73 D.P.R. 309/90. Ricorre per cassazione il LL sulla base dei seguenti motivi.
1 - Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali ex art. 271, co. 1, c.p.p., per violazione dell'art. 266, co. 2, c.p.p..
Il ricorrente eccepisce la mancanza dei presupposti legali per procedere alle intercettazioni sulla autovettura, poichè non si accenna nel procedimento autorizzativo alla possibilità che sull'auto medesima si stia svolgendo attività criminosa, stante l'equiparazione dell'auto a luogo di privata dimora.
2 - Inutilizzabilità delle stesse intercettazioni ambientali per violazione dell'art. 268, co. 3, c.p.p.. Osserva il ricorrente che il decreto di autorizzazione non è motivato in ordine alle eccezionali ragioni d'urgenza.
3 - Violazione dell'art. 273, co. 1 bis, c.p.p.. Rileva, inoltre, il ricorrente che le intercettazioni di cui trattasi non sono idonee a fungere come elemento di riscontro delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del LL, in quanto dalle intercettazioni medesime non risulta con certezza individuazione del LL.
4 - Carenza ed illogicità dalla motivazione dell'ordinanza circa la individuazione dello stesso LL quale soggetto coinvolto nel traffico, sulla base di elementi incerti o equivoci. Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per difetto di gravità indiziaria.
IN DIRITTO
I motivi del ricorso non sono fondati.
Quanto alle censure sub 1 e sub 2, il tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione delle norme di legge.
Invero: 1) secondo costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Pen. sez. 1, 29/1/2001, n. 3363, Galli), ai fini dell'applicazione dell'art. 266, co. 2, c.p.p., l'abitacolo di una autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti, e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora;
donde la inapplicabilità nel caso di specie dell'anzidetta disposizione di legge;
2) secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.4/7/1996 Vezza;
7/1/1997, Pacini Battaglia;
24/9/1998, Burgio;
ecc.), l'art. 268, comma 3, c.p.p. non si applica alle intercettazioni tra presenti (nel caso in esame, a bordo dell'auto), essendo evidente che queste ultime non possono essere intercettate per mezzo degli impianti fissi, ma unicamente mediante apparecchiature da portare in prossimità del luogo in cui si svolge la comunicazione da intercettare.
I motivi nn. 3 e 4 attengono in pratica ad una valutazione di fatto e sono infondati quanto alla eccezione di mancanza o illogicità della motivazione.
Il tribunale del riesame pone in evidenza che il LL è raggiunto dalle precise dichiarazioni accusatorie di OR OR, e queste dichiarazioni sono suffragate, oltre che dalle intercettazioni ambientali di cui si è trattato, anche da intercettazioni telefoniche (e di queste ultime non si fa questione di inutilizzabilità), specificamente indicate in motivazione dell'ordinanza impugnata.
Quanto alla individuazione del LL, la motivazione dell'ordinanza medesima è logica e congrua, sicchè la censura sul punto si risolve in una doglianza di merito, non ammissibile in questa sede.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 1 ter norme d'att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2003.