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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2023, n. 38874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38874 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 19.9.2022, la Corte di Assise d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata da RG DA tra i reati di cui alle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di Appello di Roma del 12.11.2018, irrevocabile il 26.9.2019, di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma-Ostia, dall'ottobre 2000 al febbraio 2004; 2) sentenza Corte di Assise d'Appello di Roma del 12.1.2021, irrevocabile il 13.1.2022, relativa al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso dal 2004 fino alla data odierna. La Corte ha rilevato che, nel processo definito con la sentenza sub 1) avente ad oggetto lo spaccio di stupefacenti, al RG non era stata contestata Penale Sent. Sez. 1 Num. 38874 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/03/2023 l'associazione di stampo mafioso, ascritta ad altri imputati: Inoltre ha escluso che il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisse un reato fine del dell'associazione mafiosa denominata clan Spada, la cui partecipazione era oggetto della sentenza sub 2). Ha, altresì, evidenziato la difformità dei contesti temporali in cui i delitti oggetto delle due sentenze erano statati commessi, la diversità dei concorrenti nei due reati, ed infine la circostanza che i fatti erano stati intervallati da un periodo di detenzione. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il RG a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo si deduce il travisamento delle emergenze processuali e l'illogicità della motivazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nella lettura degli atti dal momento che anche nel procedimento conclusosi con la prima sentenza era contestata al RG l'associazione di tipo mafioso, anche se poi in sentenza questa fu esclusa. Tuttavia, le condotte di detenzione e cessione di stupefacenti oggetto delle due sentenze si erano svolte nel medesimo territorio, avevano ad oggetto le stesse sostanze, e si consumavano nello stesso periodo in relazione all'anno 2004. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, non avendo la Corte territoriale considerato la sussistenza di alcuni degli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, ed in particolare la sovrapposizione delle condotte di detenzione e cessione degli stupefacenti oggetto delle due sentenze in relazione all'anno 2004, sicché la condotta posta in essere in tale anno costituirebbe la prosecuzione del progetto criminale ideato in precedenza. Ciò troverebbe conferma nelle dichiarazioni rese dal commissario D'Aliosio che aveva condotto le indagini dal 2002 relative all'operazione "A O' /' che aveva evidenziato la presenza di una consorteria criminosa operante sul territorio di Ostia. Inoltre, evidenza che anche l'ordinanza cautelare aveva dato atto della presenza di un contesto criminale mafioso. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge laddove l'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'arresto del ricorrente escluderebbe la sussistenza del medesimo disegno criminoso senza tuttavia indicare né il periodo in cui il RG era stato tratto in arresto, né illustrare le ragioni per cui questo avrebbe precluso il riconoscimento della continuazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con successiva memoria, la difesa ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso. 2 Considerato in diritto 1. Le censure prospettate dal ricorrente possono essere trattate unitariamente, attesa la stretta connessione tra le stesse. Esse sono infondate di tal che il ricorso deve essere rigettato. 2. Deve essere innanzitutto escluso il dedotto vizio di travisamento delle risultanze probatorie. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tale vizio, il quale concerne le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al patrimonio conoscitivo acquisito nel processo, ricorre in tre ipotesi: nel caso di mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); nel caso di utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); in caso di utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01). In tali ipotesi, la Corte di cassazione non è chiamata a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma a verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). La cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, cit.; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Ai fini della sussistenza del vizio è necessario che l'elemento travisato assuma portata decisiva. Ed infatti, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01). Nella specie non è ravvisabile alcun travisamento delle risultanze probatorie. Invero, correttamente la Corte territoriale ha affermato che, nel procedimento oggetto della sentenza della Corte d'appello di Roma del 12.11.2018 (sentenza sub 1) non era contestata al ricorrente la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso. Se, infatti, - come emerge dalla documentazione allegata al 3 ricorso - tale reato era indicato nel capo di incolpazione provvisorio alla base del decreto di perquisizione emesso nell'ambito di quel procedimento (n. 45160/03 RGNR), esso non figurava più nel decreto che ha disposto il giudizio, né ha costituito oggetto della cognizione della sentenza della Corte d'appello, posto che il capo A) dell'imputazione, concernente il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., esclude espressamente dagli imputati di tale reato il RG DA. 3. Insussistente è altresì il denunciato vizio di motivazione in relazione agli indici dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, indicati dalla difesa nella identità del luogo in cui le condotte di spaccio si sono svolte, delle sostanze stupefacenti della cui cessione si occupava il ricorrente, nonché nella parziale coincidenza temporale delle condotte, limitatamente all'anno 2004. Occorre innanzitutto ribadire che l'unicità del disegno criminoso non può essere confusa con il generico programma di commettere più reati poiché l'art. 81, cpv., cod. pen. richiede che le varie azioni siano concepite e volute, nei loro termini essenziali, sin dall' inizio, per cui detta identità manca quando i vari reati, anche se attuano un indistinto e generico proposito di delinquere, sono effetto di determinazioni distinte ed estemporanee, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (cfr., sul punto, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; in senso conforme, Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266179). Inoltre, occorre considerare che l'accertamento della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, Rv. 275222; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Rv. 237014). Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione puntuale, ha specificamente illustrato le ragioni della sua valutazione, ritenendo dirimente nel senso di escludere la continuazione l'impossibilità di considerare il reato di spaccio di sostanze stupefacenti oggetto della sentenza sub 1) come reato fine del reato associativo giudicato con la sentenza sub 2), dal momento che l'associazione mafiosa, denominata clan Spada la cui partecipazione costituisce oggetto di tale seconda pronuncia, era stata costituita successivamente, sicché essa, al momento della commissione del reato ffisPacci5 a non esisteva ancora. Di qui la conclusione logicamente ineccepibile, tratta dall'ordinanza impugnata, dell'impossibilità di ritenere che il reato di cui alla sentenza sub 1) 4 potesse costituire oggetto del programma criminoso della associazione di cui alla sentenza sub 2) non ancora costituita. Né può, per le stesse ragioni, affermarsi che il RG, allorché cominciò a svolgere l'attività di spaccio sulla piazza di Ostia nel 2000, avesse già previsto di aderire successivamente al clan Spada proprio perché questo, a quel momento, non era ancora stato costituito. Tali considerazioni rendono evidentemente priva di significato la parziale coincidenza temporale delle condotte oggetto delle due sentenze, dedotta dalla difesa, posto che essa concerne solo il 2004, l'ultimo anno cui si riferisce la condotta di spaccio di cui alla sentenza sub 1). D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato sia sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, dep. 2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476). Del pari infondata è la censura concernente l'assenza di motivazione in ordine alla rilevanza dell'arresto del RG ai fini della valutazione di insussistenza della continuazione. Anche in tal caso, infatti, la Corte d'appello, dopo aver dato conto della durata della detenzione in carcere, pari ad un anno, ha ritenuto che si trattasse di un arco temporale apprezzabile, tale da escludere l'unitarietà del disegno criminoso. Si tratta di valutazione che, inserita nel contesto già in precedenza delineato, risulta del tutto logica e coerente, andando pertanto esente da censure. 4. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato con la u., conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. z o (13i , ,T co c e N
PQM
•, :r 9 Q) i e cl- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Ei c-w 2 n 0 •,:i. .0 occs ,t' ,--., processuali. ír O) ^c..,:i. N z cu 'c I g — Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023. — N o (13
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 19.9.2022, la Corte di Assise d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata da RG DA tra i reati di cui alle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di Appello di Roma del 12.11.2018, irrevocabile il 26.9.2019, di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma-Ostia, dall'ottobre 2000 al febbraio 2004; 2) sentenza Corte di Assise d'Appello di Roma del 12.1.2021, irrevocabile il 13.1.2022, relativa al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso dal 2004 fino alla data odierna. La Corte ha rilevato che, nel processo definito con la sentenza sub 1) avente ad oggetto lo spaccio di stupefacenti, al RG non era stata contestata Penale Sent. Sez. 1 Num. 38874 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 16/03/2023 l'associazione di stampo mafioso, ascritta ad altri imputati: Inoltre ha escluso che il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisse un reato fine del dell'associazione mafiosa denominata clan Spada, la cui partecipazione era oggetto della sentenza sub 2). Ha, altresì, evidenziato la difformità dei contesti temporali in cui i delitti oggetto delle due sentenze erano statati commessi, la diversità dei concorrenti nei due reati, ed infine la circostanza che i fatti erano stati intervallati da un periodo di detenzione. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il RG a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo si deduce il travisamento delle emergenze processuali e l'illogicità della motivazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nella lettura degli atti dal momento che anche nel procedimento conclusosi con la prima sentenza era contestata al RG l'associazione di tipo mafioso, anche se poi in sentenza questa fu esclusa. Tuttavia, le condotte di detenzione e cessione di stupefacenti oggetto delle due sentenze si erano svolte nel medesimo territorio, avevano ad oggetto le stesse sostanze, e si consumavano nello stesso periodo in relazione all'anno 2004. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, non avendo la Corte territoriale considerato la sussistenza di alcuni degli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, ed in particolare la sovrapposizione delle condotte di detenzione e cessione degli stupefacenti oggetto delle due sentenze in relazione all'anno 2004, sicché la condotta posta in essere in tale anno costituirebbe la prosecuzione del progetto criminale ideato in precedenza. Ciò troverebbe conferma nelle dichiarazioni rese dal commissario D'Aliosio che aveva condotto le indagini dal 2002 relative all'operazione "A O' /' che aveva evidenziato la presenza di una consorteria criminosa operante sul territorio di Ostia. Inoltre, evidenza che anche l'ordinanza cautelare aveva dato atto della presenza di un contesto criminale mafioso. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge laddove l'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'arresto del ricorrente escluderebbe la sussistenza del medesimo disegno criminoso senza tuttavia indicare né il periodo in cui il RG era stato tratto in arresto, né illustrare le ragioni per cui questo avrebbe precluso il riconoscimento della continuazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con successiva memoria, la difesa ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso. 2 Considerato in diritto 1. Le censure prospettate dal ricorrente possono essere trattate unitariamente, attesa la stretta connessione tra le stesse. Esse sono infondate di tal che il ricorso deve essere rigettato. 2. Deve essere innanzitutto escluso il dedotto vizio di travisamento delle risultanze probatorie. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tale vizio, il quale concerne le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al patrimonio conoscitivo acquisito nel processo, ricorre in tre ipotesi: nel caso di mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); nel caso di utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); in caso di utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01). In tali ipotesi, la Corte di cassazione non è chiamata a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma a verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). La cognizione del giudice di legittimità è circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, cit.; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Ai fini della sussistenza del vizio è necessario che l'elemento travisato assuma portata decisiva. Ed infatti, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01). Nella specie non è ravvisabile alcun travisamento delle risultanze probatorie. Invero, correttamente la Corte territoriale ha affermato che, nel procedimento oggetto della sentenza della Corte d'appello di Roma del 12.11.2018 (sentenza sub 1) non era contestata al ricorrente la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso. Se, infatti, - come emerge dalla documentazione allegata al 3 ricorso - tale reato era indicato nel capo di incolpazione provvisorio alla base del decreto di perquisizione emesso nell'ambito di quel procedimento (n. 45160/03 RGNR), esso non figurava più nel decreto che ha disposto il giudizio, né ha costituito oggetto della cognizione della sentenza della Corte d'appello, posto che il capo A) dell'imputazione, concernente il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., esclude espressamente dagli imputati di tale reato il RG DA. 3. Insussistente è altresì il denunciato vizio di motivazione in relazione agli indici dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, indicati dalla difesa nella identità del luogo in cui le condotte di spaccio si sono svolte, delle sostanze stupefacenti della cui cessione si occupava il ricorrente, nonché nella parziale coincidenza temporale delle condotte, limitatamente all'anno 2004. Occorre innanzitutto ribadire che l'unicità del disegno criminoso non può essere confusa con il generico programma di commettere più reati poiché l'art. 81, cpv., cod. pen. richiede che le varie azioni siano concepite e volute, nei loro termini essenziali, sin dall' inizio, per cui detta identità manca quando i vari reati, anche se attuano un indistinto e generico proposito di delinquere, sono effetto di determinazioni distinte ed estemporanee, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (cfr., sul punto, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; in senso conforme, Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266179). Inoltre, occorre considerare che l'accertamento della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, Rv. 275222; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Rv. 237014). Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione puntuale, ha specificamente illustrato le ragioni della sua valutazione, ritenendo dirimente nel senso di escludere la continuazione l'impossibilità di considerare il reato di spaccio di sostanze stupefacenti oggetto della sentenza sub 1) come reato fine del reato associativo giudicato con la sentenza sub 2), dal momento che l'associazione mafiosa, denominata clan Spada la cui partecipazione costituisce oggetto di tale seconda pronuncia, era stata costituita successivamente, sicché essa, al momento della commissione del reato ffisPacci5 a non esisteva ancora. Di qui la conclusione logicamente ineccepibile, tratta dall'ordinanza impugnata, dell'impossibilità di ritenere che il reato di cui alla sentenza sub 1) 4 potesse costituire oggetto del programma criminoso della associazione di cui alla sentenza sub 2) non ancora costituita. Né può, per le stesse ragioni, affermarsi che il RG, allorché cominciò a svolgere l'attività di spaccio sulla piazza di Ostia nel 2000, avesse già previsto di aderire successivamente al clan Spada proprio perché questo, a quel momento, non era ancora stato costituito. Tali considerazioni rendono evidentemente priva di significato la parziale coincidenza temporale delle condotte oggetto delle due sentenze, dedotta dalla difesa, posto che essa concerne solo il 2004, l'ultimo anno cui si riferisce la condotta di spaccio di cui alla sentenza sub 1). D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato sia sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, dep. 2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476). Del pari infondata è la censura concernente l'assenza di motivazione in ordine alla rilevanza dell'arresto del RG ai fini della valutazione di insussistenza della continuazione. Anche in tal caso, infatti, la Corte d'appello, dopo aver dato conto della durata della detenzione in carcere, pari ad un anno, ha ritenuto che si trattasse di un arco temporale apprezzabile, tale da escludere l'unitarietà del disegno criminoso. Si tratta di valutazione che, inserita nel contesto già in precedenza delineato, risulta del tutto logica e coerente, andando pertanto esente da censure. 4. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato con la u., conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. z o (13i , ,T co c e N
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•, :r 9 Q) i e cl- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Ei c-w 2 n 0 •,:i. .0 occs ,t' ,--., processuali. ír O) ^c..,:i. N z cu 'c I g — Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023. — N o (13