CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2023, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UL GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 9.6.2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Maria Floriana Salomone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 9.6.2021 la Corte di Appello di Palermo, a parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Agrigento, ha limitato l'affermazione di penale responsabilità di IU RI per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e 2 d.I.463/1983 conv. con modif. nella L. 638/1983, agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale dipendente, effettuati in qualità di legale rappresentante della Dolce Sole s.r.I., relativi al periodo luglio-settembre 2013, dichiarando invece Penale Sent. Sez. 3 Num. 4200 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 28/09/2022 estinte per intervenuta prescrizione le omissioni antecedenti, ed ha rideterminato la pena inflittagli a due mesi di reclusione ed C 200,00 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per contrasto tra il dispositivo in cui era stata confermata l'affermazione di responsabilità per i mesi compresi tra luglio e settembre 2013 e la parte motiva ove era stato affermato che la condanna andava confermata "solo per l'omesso versamento consumatosi nel mese di ottobre 2013" per essersi il termine di prescrizione maturato alla data del 16.7.2021 e dunque per una sola mensilità rispetto a quelle di cui all'imputazione relativamente all'annualità 2013. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 157 cod. pen., che anche l'omesso versamento relativo al mese di luglio 2013 doveva ritenersi prescritto all'epoca della pronuncia della sentenza gravata, resa in data 9.6.2021, per essere il relativo termine spirato, calcolando quale dies a quo il 16.8.2013 e computando i tre mesi occorrenti per la diffida, il 16.5.2021. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen., ritualmente formulata con i motivi nuovi presentati innanzi alla Corte di appello, richiesta sulla quale i giudici del gravame erano rimasti silenti. 2.4. Con il quarto motivo si duole della mancata indicazione dei criteri fissati per la quantificazione della pena inflittagli con riferimento tanto alla pena base che all'aumento applicato ai fini della continuazione. 3. Con successiva memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale il difensore dell'imputato ha ulteriormente sviluppato i motivi del ricorso, insistendo per il suo accoglimento CONSIDERATO IN DIRITTO La palese discrasia, invocata con il primo motivo di ricorso, tra il dispositivo e la motivazione relativa alla conferma dell'affermazione di responsabilità non può essere risolta attribuendo valenza prioritaria all'uno o all'altro addendo posto che le argomentazioni spese dai giudici palermitani, secondo cui fuoriesce dall'intervenuta prescrizione solo la mensilità di settembre 2013, per tale intendendosi "l'omesso versamento consumatosi al mese di ottobre 2013" non consente di ritenere, in assenza peraltro di alcuna esplicitazione del ragionamento seguito, il comando finale frutto di un mero errore materiale tanto più, che come 2 fondatamente eccepito dalla difesa con il secondo motivo, anche la mensilità di luglio 2013, e dunque l'omesso versamento perfezionatosi il 16.8.2013, doveva ritenersi all'epoca della pronuncia impugnata coperto dall'intervenuta prescrizione compiutasi, per esso, in data 16.5.2013. Ciò, peraltro, si riflette anche sull'entità della pena, questione questa sollevata con il terzo motivo di ricorso. In conclusione, dovendo ritenersi correttamente instaurato il rapporto processuale in ragione della non manifesta infondatezza della presente impugnativa, da riferirsi anche ad un solo motivo, si impone la declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione riferito a tutte le mensilità in contestazione. Considerato, invero, il decorso del termine di sette anni e sei mesi rispetto all'ultima mensilità riferita all'anno 2013 (settembre 2013), partendo dal termine per il pagamento fissato al 16.10.2013 e computato altresì il periodo di tre mesi cd. di comporto (16.1.2014), la prescrizione risulta maturata sin dal 16.7.2021. Occorre quindi, esclusa la ravvisabilità di formule assolutorie nel merito sulla base degli stessi motivi di ricorso, pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta condanna, per essersi i reati corrispondenti alle mensilità non versate estinti per intervenuta prescrizione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al periodo luglio - settembre 2013 perché i reati sono estinti per prescrizione Così deciso in data 28.9.2022
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Maria Floriana Salomone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 9.6.2021 la Corte di Appello di Palermo, a parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Agrigento, ha limitato l'affermazione di penale responsabilità di IU RI per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e 2 d.I.463/1983 conv. con modif. nella L. 638/1983, agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale dipendente, effettuati in qualità di legale rappresentante della Dolce Sole s.r.I., relativi al periodo luglio-settembre 2013, dichiarando invece Penale Sent. Sez. 3 Num. 4200 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 28/09/2022 estinte per intervenuta prescrizione le omissioni antecedenti, ed ha rideterminato la pena inflittagli a due mesi di reclusione ed C 200,00 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per contrasto tra il dispositivo in cui era stata confermata l'affermazione di responsabilità per i mesi compresi tra luglio e settembre 2013 e la parte motiva ove era stato affermato che la condanna andava confermata "solo per l'omesso versamento consumatosi nel mese di ottobre 2013" per essersi il termine di prescrizione maturato alla data del 16.7.2021 e dunque per una sola mensilità rispetto a quelle di cui all'imputazione relativamente all'annualità 2013. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 157 cod. pen., che anche l'omesso versamento relativo al mese di luglio 2013 doveva ritenersi prescritto all'epoca della pronuncia della sentenza gravata, resa in data 9.6.2021, per essere il relativo termine spirato, calcolando quale dies a quo il 16.8.2013 e computando i tre mesi occorrenti per la diffida, il 16.5.2021. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen., ritualmente formulata con i motivi nuovi presentati innanzi alla Corte di appello, richiesta sulla quale i giudici del gravame erano rimasti silenti. 2.4. Con il quarto motivo si duole della mancata indicazione dei criteri fissati per la quantificazione della pena inflittagli con riferimento tanto alla pena base che all'aumento applicato ai fini della continuazione. 3. Con successiva memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale il difensore dell'imputato ha ulteriormente sviluppato i motivi del ricorso, insistendo per il suo accoglimento CONSIDERATO IN DIRITTO La palese discrasia, invocata con il primo motivo di ricorso, tra il dispositivo e la motivazione relativa alla conferma dell'affermazione di responsabilità non può essere risolta attribuendo valenza prioritaria all'uno o all'altro addendo posto che le argomentazioni spese dai giudici palermitani, secondo cui fuoriesce dall'intervenuta prescrizione solo la mensilità di settembre 2013, per tale intendendosi "l'omesso versamento consumatosi al mese di ottobre 2013" non consente di ritenere, in assenza peraltro di alcuna esplicitazione del ragionamento seguito, il comando finale frutto di un mero errore materiale tanto più, che come 2 fondatamente eccepito dalla difesa con il secondo motivo, anche la mensilità di luglio 2013, e dunque l'omesso versamento perfezionatosi il 16.8.2013, doveva ritenersi all'epoca della pronuncia impugnata coperto dall'intervenuta prescrizione compiutasi, per esso, in data 16.5.2013. Ciò, peraltro, si riflette anche sull'entità della pena, questione questa sollevata con il terzo motivo di ricorso. In conclusione, dovendo ritenersi correttamente instaurato il rapporto processuale in ragione della non manifesta infondatezza della presente impugnativa, da riferirsi anche ad un solo motivo, si impone la declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione riferito a tutte le mensilità in contestazione. Considerato, invero, il decorso del termine di sette anni e sei mesi rispetto all'ultima mensilità riferita all'anno 2013 (settembre 2013), partendo dal termine per il pagamento fissato al 16.10.2013 e computato altresì il periodo di tre mesi cd. di comporto (16.1.2014), la prescrizione risulta maturata sin dal 16.7.2021. Occorre quindi, esclusa la ravvisabilità di formule assolutorie nel merito sulla base degli stessi motivi di ricorso, pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta condanna, per essersi i reati corrispondenti alle mensilità non versate estinti per intervenuta prescrizione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al periodo luglio - settembre 2013 perché i reati sono estinti per prescrizione Così deciso in data 28.9.2022